Sentenza del 12/02/2020 n. 147 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima n. 252/2020 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Ripresa a tassazione di versamenti effettuati sui conti correnti per i quali non è stata giustificata la provenienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
accertamento tributario con ripresa a tassazione di importi versati su conti correnti per i quali non è stata fornita idonea giustificazione della provenienza; l'Ufficio ha basato l'accertamento sull'analisi delle movimentazioni bancarie
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio dell'Ufficio sia soddisfatto quando l'accertamento si fonda sulla verifica dei conti correnti e sugli elementi derivanti dalle relative movimentazioni. Operando il principio di inversione dell'onere della prova, è il contribuente che deve dimostrare, con prova analitica e specifica, che ciascun versamento non è riconducibile a fatti imponibili; in mancanza di tale prova dettagliata l'accertamento trova conferma
Norme richiamate
principio di inversione dell'onere della prova (giurisprudenza)
la giurisprudenza afferma che, una volta che l'Ufficio fonda l'accertamento sulla verifica delle movimentazioni bancarie, grava sul contribuente l'onere di provare analiticamente la non imponibilità dei singoli versamenti
Massime di principio
- Se l'Ufficio basa l'accertamento sulle risultanze dei conti correnti, tale attività probatoria è sufficiente a soddisfare l'onere a carico dell'Amministrazione
- In tali casi l'onere della prova si inverte: tocca al contribuente dimostrare che ogni singolo versamento non costituisce ricavo imponibile
- La prova richiesta al contribuente deve essere analitica e specifica: indicazione puntuale dell'origine di ciascun versamento (documenti, contratti, ricevute, atti di donazione, conti intestati, bonifici di provenienza già tassati, ecc.)
- Non sono sufficienti giustificazioni generiche o complessive: serve la riferibilità di ciascuna movimentazione agli fatti non imponibili
- Per ridurre il rischio di rettifiche, è opportuno conservare e predisporre la documentazione che provi l'origine lecita e non imponibile dei flussi bancari (accordi, fatture, scritture di regolamento, autocertificazioni con prove documentali)
- In assenza di prova analitica fornita dal contribuente, l'accertamento fondato su movimenti bancari tende ad essere confermato e può comportare tassazione dei versamenti contestati
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