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Sentenza

Sentenza del 12/02/2020 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente impugnava l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 (importo €2.198,00 comprensivo di sanzioni e interessi) deducendo: a) la decadenza dell'ente impositore/agenzia di riscossione per notifica fuori dal termine di decadenza quinquennale previsto dalla legge; b) in subordine la prescrizione del credito; c) l'insussistenza della pretesa per applicazione dell'agevolazione per comodato d'uso (art.13 e ss. d.l. n.201/2011) relativamente all'abitazione principale concessa in comodato alla suocera; d) la condanna alle spese.

La decisione

L'appello è stato accolto. La Commissione ha ritenuto che l'avviso di accertamento sia stato spedito (secondo la nota ufficiale di Poste Italiane) il 05/01/2018, cioè oltre il termine di decadenza (31/12/2017) per l'anno d'imposta 2012, e ha quindi dichiarato la decadenza dell'ente esattore dalla potestà impositiva. Inoltre, ha ritenuto valido anche il motivo di merito: per il 2012 l'agevolazione per l'immobile concesso in comodato ai parenti in linea retta poteva essere riconosciuta senza la registrazione del contratto (normativa successivamente modificata nel 2015), e l'immobile risultava adibito ad abitazione principale della suocera per certificato storico di residenza. Di conseguenza l'avviso è annullato. Il Comune (in persona del legale rappresentante) è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi (liquidate in complessivi €800,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono ... notificando al contribuente ... Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

    La norma stabilisce un termine di decadenza quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento da parte degli enti locali; il rispetto del termine va verificato in relazione alla data di spedizione dell'atto (quando la notifica è effettuata tramite servizio postale accreditato). Se la spedizione è successiva al termine, l'ente è decaduto dalla potestà impositiva.

  • d.l. n. 201/2011, art. 13 (commi rilevanti)

    Per l'anno 2012 la disposizione (nella versione vigente allora, art.13 comma 2) consentiva ai Comuni di considerare come abitazione principale anche l'immobile concesso in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado senza imporre la registrazione del contratto. La successive aggiunte (es. lett. 0a) introdotta nel 2015) che richiedono la registrazione non sono retroattive rispetto al 2012.

  • legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 10

    Con questa modifica è stata introdotta (tra l'altro) la lettera 0a) al comma 13 dell'art.13 che imponeva la registrazione del contratto per fruire della riduzione in determinati casi; la modifica è posteriore all'anno d'imposta oggetto del contest (2012) e pertanto non può essere invocata dall'ente per quel periodo.

  • d.lgs. n. 446/1997, art. 59, comma 1, lett. e)

    Riferimento all'assetto normativo previgente (regime ICI) che già ammetteva la possibilità per i Comuni di considerare come abitazione principale l'immobile concesso in uso gratuito ai parenti, principio che è stato poi recepito nella disciplina IMU antecedente alla modifica del 2015.

  • Giurisprudenza della Cassazione (principio sulla notificazione a mezzo posta)

    Cass. Sez. 6-5, n. 22320 del 21/10/2014; Cass. Sez. 5, n. 15298 del 10/06/2008; Cass. Sez. 5, n. 1647 del 29/01/2004

    È consolidato il principio per cui, ai fini del rispetto del termine di decadenza gravante sull'Amministrazione, rileva la data di spedizione dell'atto e non quella della ricezione da parte del contribuente; tale principio è applicabile anche agli enti locali, salvo che l'amministrazione abbia eseguito direttamente la notifica (nel qual caso eventuali ritardi sono imputabili all'ufficio).

Massime di principio

  • Verificare sempre il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, legge 296/2006 per gli avvisi emessi dagli enti locali: la notifica deve essere spedita entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno d'imposta.
  • Quando la notifica è effettuata tramite raccomandata postale, la prova decisiva è la data di accettazione/spedizione risultante da documentazione ufficiale di Poste Italiane (nota ufficiale o ricevuta), non la data di consegna al destinatario; contestare distinte o cartoline incomplete o non certificate dall'ufficio postale.
  • Se la spedizione è successiva al termine di decadenza, sollevare eccezione di decadenza dell'ente piuttosto che (solo) eccezione di prescrizione; la decadenza annulla la potestà impositiva.
  • Per agevolazioni che dipendono da condizioni formali (es. registrazione di contratto di comodato), verificare la data di entrata in vigore della modifica normativa: regole introdotte successivamente non si applicano retroattivamente agli anni d'imposta anteriori.
  • Conservare e produrre documenti di anagrafe o certificati di residenza per provare l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale, particolarmente rilevanti quando il contribuente invoca esenzioni o agevolazioni legate all'abitazione principale.
  • Esaminare con attenzione la documentazione prodotta dall'agente di riscossione (distinta analitica, timbri, ricevute): incongruenze o mancanze possono essere efficaci per impugnare la validità della notificazione.

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