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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03083/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall’introduzione, da parte della Cassa previdenziale privatizzata, di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati mediante una disposizione regolamentare e una delibera del 2013, richiamate insieme ad atti precedenti. Nei giudizi di merito era stata dichiarata l’illegittimità del prelievo e la Cassa era stata condannata a restituire al pensionato le somme trattenute, nei limiti della prescrizione decennale. In cassazione la Cassa ha dedotto tre motivi: (1) violazione della disciplina che regola gli enti previdenziali privatizzati e delle norme costituzionali, sostenendo che il regolamento e la delibera avessero legittimamente introdotto il contributo di solidarietà; (2) violazione delle stesse norme per avere la Corte d’appello ritenuto irrilevante la legge di stabilità 2014 e, in particolare, il comma 488 dell’art. 1 della l. n. 147/2013; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il diritto alla restituzione dovesse essere soggetto al termine quinquennale e non a quello decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, secondo il principio ormai consolidato, gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, nemmeno per esigenze di equilibrio di bilancio, un prelievo sui trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, poiché ciò si traduce in una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost. Ha altresì ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che l’azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dai singoli pagamenti, e non alla prescrizione quinquennale. La Cassa è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    Le norme di autonomia degli enti previdenziali privatizzati non consentono di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate in base ai criteri applicabili.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    La disposizione regolamentare che introduce il contributo di solidarietà è ritenuta illegittima perché incide su trattamenti pensionistici già determinati.

  • delibera CNPADC del 27.6.2013

    L’atto è ritenuto non idoneo a legittimare il prelievo sui pensionati.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare la legittimità del contributo di solidarietà applicato ai pensionati.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla potestà regolamentare dell’ente, ma non decisivo ai fini della legittimità del prelievo.

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    La Corte ritiene che non attribuisca all’ente una legittimazione a introdurre il contributo di solidarietà a carico dei pensionati.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    Richiamato dalla ricorrente tra le fonti che avrebbero consentito l’intervento regolamentare, ma non accolto dalla Corte come base di legittimazione del prelievo.

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    Il prelievo è ricondotto a una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge; l’autonomia dell’ente non basta a giustificarlo.

  • art. 2946 c.c.

    Regola il termine ordinario decennale di prescrizione applicato alla domanda di ripetizione dell’indebito.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Esclusa la sua applicazione perché il diritto alla ripetizione di somme indebitamente pagate periodicamente non ha natura periodica.

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    Richiamato dalla ricorrente sulla prescrizione, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    Richiamato dalla ricorrente sulla prescrizione, ma non ritenuto applicabile nel senso prospettato dalla stessa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata non apporta elementi nuovi idonei a superare l’orientamento consolidato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, tramite regolamento o delibera, un prelievo coattivo su pensioni già liquidate, quando il prelievo non incide sui criteri di determinazione del trattamento ma opera come trattenuta successiva: in tal caso esso integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • La finalità di riequilibrio di bilancio o di stabilità della gestione non basta, di per sé, a legittimare un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati in assenza di una specifica base legislativa.
  • Il diritto alla ripetizione di somme indebitamente trattenute o pagate periodicamente non ha natura periodica: si prescrive nel termine ordinario decennale, che decorre da ciascun singolo pagamento, e non nel termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
  • Ai fini della legittimità del prelievo e della prescrizione, non è decisiva la sola etichetta normativa o regolamentare dell’atto, ma la sua concreta funzione ed effetti sul trattamento pensionistico e sulla posizione patrimoniale dell’assicurato/pensionato.

Come è indicizzato

MateriePensioniContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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