Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20178/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente sanitario)

La controversia

L'Ufficio ha emesso avvisi di accertamento e le correlate cartelle di pagamento per gli anni d'imposta 2001 e 2002, recuperando maggiori imposte sui redditi di fabbricati per omessa dichiarazione e omesso versamento. Il contribuente ha impugnato gli atti e ha ottenuto accoglimento in primo e secondo grado. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione dell'art. 5 d.P.R. n. 601/1973, degli artt. 1, 22 e ss., 40, 88, comma 2, 102 t.u.i.r., degli artt. 65 e 66 l. n. 833/1978, dell'art. 5 d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 26, comma 4, l.reg. Molise n. 11/1997, sostenendo che l'esenzione non fosse applicabile alle aziende sanitarie e che il presupposto impositivo dipendesse dall'"appartenenza" e dalla disponibilità/utilizzazione effettiva degli immobili, non dal solo formale trasferimento della proprietà. La controparte ha eccepito anche la tardività dell'appello per asserita inapplicabilità della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal d.l. n. 50/2017 all'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello, affermando che la sospensione del termine per impugnare prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 opera senza distinzione tra le parti. Nel merito ha però ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia: ha ribadito che, ai fini dei redditi fondiari ex art. 26 t.u.i.r., il soggetto passivo è il possessore titolato, ossia chi ha la proprietà o altro diritto reale, e non chi abbia soltanto la disponibilità materiale del bene. Ha inoltre interpretato l'art. 5 d.lgs. n. 502/1992 come norma programmatica che non comporta un automatico trasferimento della proprietà degli immobili alle aziende sanitarie, occorrendo un successivo atto o provvedimento amministrativo quale titolo per la trascrizione. Poiché il trasferimento degli immobili all'azienda sanitaria si era perfezionato solo nel 2010, negli anni 2001 e 2002 mancava il presupposto impositivo. Il ricorso è stato quindi rigettato; l'Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità e non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di legge.

  • art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    È stata evocata dall'Ufficio come norma di esenzione, ma la Corte ha chiarito che il tema decisivo era il presupposto soggettivo dell'imposizione sui redditi fondiari e che, in concreto, l'azienda sanitaria non era ancora proprietaria degli immobili nei periodi d'imposta contestati.

  • art. 26 t.u.i.r.

    I redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale; il soggetto passivo è il possessore titolato, non il mero detentore o utilizzatore di fatto.

  • artt. 1, 22 e ss., 40, 88, comma 2, 102 t.u.i.r.

    Richiamati nel motivo come disposizioni del sistema impositivo sui redditi, ma la decisione si è concentrata sull'art. 26 t.u.i.r. quale norma decisiva.

  • artt. 65 e 66 l. 23 dicembre 1978, n. 833

    Richiamati dall'Ufficio a sostegno della disciplina delle unità sanitarie locali e del loro patrimonio.

  • art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    La Corte lo ha qualificato come norma programmatica: include nel patrimonio delle aziende sanitarie anche i beni trasferiti o da trasferire, ma non dispone un trasferimento automatico della proprietà; il passaggio si perfeziona solo con successiva legge o provvedimento amministrativo, che costituisce titolo per la trascrizione.

  • art. 26, comma 4, l. reg. 14 maggio 1997, n. 11

    È stata letta come norma attuativa del d.lgs. n. 502/1992: riguarda i beni già utilizzati o nella disponibilità delle ASL soppresse, ma non comporta l'attribuzione della proprietà di beni non ancora appartenenti alle nuove ASL.

  • art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017

    La sospensione del termine per impugnare si applica senza distinzione tra contribuente e Amministrazione; non è in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    La Corte ha escluso l'illegittimità costituzionale della disciplina sulla sospensione dei termini, ritenendola coerente con i principi di uguaglianza, buon andamento e tutela del diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposizione sui redditi fondiari, il presupposto soggettivo richiede la titolarità di un diritto reale sul bene; la mera disponibilità o utilizzazione di fatto dell'immobile non basta a fondare la soggettività passiva.
  • Le norme che prevedono l'inclusione di beni nel patrimonio di enti sanitari pubblici devono essere lette, se il testo lo impone, come norme programmatiche o attuative: non determinano automaticamente il trasferimento della proprietà in assenza di un successivo atto o provvedimento costitutivo del titolo trascrivibile.
  • La qualificazione di un bene come 'da trasferire' o 'nella disponibilità' di un ente non equivale, di per sé, ad appartenenza proprietaria; il prelievo fiscale collegato alla proprietà non può essere anticipato al momento del solo uso o della sola destinazione funzionale.
  • La sospensione dei termini per impugnare prevista da norme speciali processuali va applicata secondo il dato letterale quando non siano previste distinzioni tra le parti, e la sua finalità di favorire l'accesso a definizioni agevolate può giustificare un'applicazione simmetrica.
  • Quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non opera l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.