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Sentenza

Sentenza del 28/10/2016 n. 21828 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'anno 1998. L'accertamento, fondato sui Processi Verbali di Constatazione della Guardia di Finanza, determinava maggiori ricavi e maggiori imposte IRPEF, IRAP, IVA e addizionale regionale, oltre alle sanzioni, mediante una ricostruzione matematica dei quantitativi acquistati e venduti. L'Agenzia sosteneva che i PVC fossero già noti al contribuente e che, pertanto, non fosse necessario allegarli all'avviso; contestava inoltre la mancata acquisizione d'ufficio dei documenti da parte del giudice tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non censuravano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata produzione in giudizio dei PVC e dei relativi allegati aveva impedito al giudice di verificare la fondatezza della pretesa tributaria. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché il potere del giudice tributario di ordinare d'ufficio il deposito di documenti era stato abrogato prima della proposizione dell'appello e, comunque, l'Agenzia non aveva richiesto l'applicazione dell'art. 210 c.p.c. L'avviso di accertamento è quindi rimasto annullato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 4.000 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40

    Disciplinano i poteri e i criteri di accertamento dei redditi, compreso l'accertamento analitico-induttivo utilizzato dall'Ufficio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2

    Richiede che l'avviso di accertamento sia adeguatamente motivato, anche quando rinvia ad altri atti; la motivazione deve consentire al contribuente e al giudice di comprendere e verificare la pretesa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5

    Prevede obblighi di motivazione degli atti di accertamento IVA, secondo criteri analoghi a quelli applicabili agli accertamenti reddituali.

  • Legge n. 212 del 2000

    Lo Statuto dei diritti del contribuente rafforza l'obbligo di motivazione e di conoscibilità delle ragioni poste a fondamento degli atti tributari.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi, consentendo di individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3

    La disposizione, che consentiva al giudice tributario di ordinare il deposito di documenti, era stata abrogata prima della proposizione dell'appello e non poteva quindi essere applicata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    La nozione di prova indispensabile non comprende documenti che una parte, pur avendoli nella propria disponibilità, non abbia tempestivamente prodotto per propria negligenza o inadempienza.

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 210 e 213

    Il giudice deve decidere nei limiti delle domande e può disporre l'esibizione o l'acquisizione di documenti nei casi previsti; tuttavia tali strumenti non sostituiscono l'onere probatorio della parte che avrebbe dovuto produrre tempestivamente la documentazione.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento richiama per relationem PVC o altri documenti essenziali, tali atti devono essere allegati oppure devono essere già effettivamente conosciuti dal contribuente e comunque disponibili al giudice per consentire il controllo della pretesa.
  • La mera conoscenza del PVC da parte del contribuente non elimina necessariamente l'onere dell'Amministrazione di produrlo in giudizio, soprattutto quando il documento è indispensabile per verificare la fondatezza, i presupposti e il quantum dell'accertamento.
  • Se l'Ufficio non produce in giudizio i documenti sui quali fonda l'accertamento, il giudice può non essere in grado di verificare la pretesa e l'atto può essere annullato per carenza di motivazione o di prova.
  • Dopo l'abrogazione dei poteri istruttori d'ufficio previsti dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il giudice tributario non può normalmente supplire alla mancata produzione documentale di una parte che aveva l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda.
  • Nel giudizio di impugnazione è essenziale contestare la specifica ratio decidendi della sentenza: motivi astratti o non collegati alla ragione concreta della decisione possono essere dichiarati inammissibili.
  • L'Amministrazione deve produrre tempestivamente tutti gli atti richiamati nell'accertamento e non può confidare, in via ordinaria, in un'acquisizione successiva disposta d'ufficio dal giudice.

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