Sentenza del 28/10/2016 n. 21842 - Corte di Cassazione
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Agevolazioni per la proprietà contadina - Certificato attestante la sussistenza dei necessari requisiti - Obbligo di deposito - Soppressione - Ambito applicativo della nuova disciplina - Atti stipulati dopo l'entrata in vigore della l. n. 25 del 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di liquidazione. Contestava l’interpretazione secondo cui il certificato definitivo dell’Ispettorato provinciale agrario dovesse essere depositato entro tre anni soltanto da chi non possedeva già i requisiti al momento dell’acquisto. Sosteneva inoltre che la disciplina introdotta dall’art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009, convertito dalla L. n. 25/2010, che ha eliminato l’obbligo di deposito, non si applicasse agli atti stipulati prima della sua entrata in vigore. Il contribuente aveva acquistato un terreno beneficiando delle agevolazioni della piccola proprietà contadina, ma aveva depositato il certificato definitivo il 17 gennaio 2006, oltre il termine triennale; l’Amministrazione aveva inoltre contestato che il terreno fosse affittato a terzi al momento dell’acquisto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che il termine triennale per presentare il certificato definitivo è decadenziale e opera sia se l’acquirente possiede già la certificazione al momento dell’acquisto, sia se la consegue successivamente. La soppressione dell’obbligo di deposito prevista dalla normativa sopravvenuta vale soltanto per gli atti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione n. 25/2010 e non ha efficacia retroattiva. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; il contribuente è stato condannato a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito. La contestazione relativa all’affitto del terreno non ha ricevuto una decisione autonoma nel merito.
Norme richiamate
Legge n. 604 del 1954, artt. 3, 4 e 5
L'espressa previsione contenuta nell'art. 4, comma 2, secondo cui "in difetto" di tempestiva presentazione di detto certificato "sono dovute le normali imposte"; il correlato disposto dell'art. 4, comma 3, secondo cui "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero" di tali "imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente", ovverosia "dalla scadenza" del termine concesso al contribuente per la presentazione del "certificato definitivo" recante l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2; nonchè il disposto dell'art. 5 che espressamente prevede il diritto di rimborso per il contribuente che non abbia presentato alcun certificato, impongono di ribadire la natura decandenziale del termine suddetto tanto nel caso in cui l'acquirente, all'atto dell'acquisto, sia già in possesso della certificazione definitiva, quanto nel caso in cui tale certificazione sia conseguita successivamente.
Il certificato definitivo deve essere presentato entro il termine triennale previsto dalla legge. Il termine è decadenziale e vincola sia chi possiede già la certificazione al momento dell’acquisto, sia chi la ottiene in seguito; in caso di mancata presentazione tempestiva sono dovute le imposte ordinarie.
D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, convertito dalla L. n. 25 del 2010
L'interpretazione letterale della norma induce, dunque, ad escludere che l'obbligo del deposito del certificato dell'ispettorato sia venuto meno anche per gli atti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 194 del 2009.
La soppressione dell’obbligo di depositare il certificato opera per gli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 25/2010; la disposizione non è retroattiva.
L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 41
La norma ha eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2010 per l’applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009; non determina, secondo la Corte, l’applicazione retroattiva della disciplina agli atti precedenti alla sua entrata in vigore.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c. , comma 2, ed il ricorso originario del contribuente va rigettato.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Per le agevolazioni della piccola proprietà contadina disciplinate dalla L. n. 604/1954, il certificato definitivo richiesto in sostituzione di quello provvisorio deve essere depositato entro tre anni, anche se i requisiti sostanziali erano già posseduti alla data dell’atto: il termine è decadenziale.
- Una modifica normativa che elimina l’obbligo documentale non si applica automaticamente agli atti anteriori. Occorre verificare la data di stipula e il tenore della disposizione; in questo caso la nuova disciplina vale per gli atti stipulati dalla sua entrata in vigore, non per quelli precedenti.
- Il possesso dei requisiti sostanziali per l’agevolazione non sostituisce il rispetto degli adempimenti e dei termini documentali previsti dalla legge.
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