Sentenza del 28/10/2016 n. 21822 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava l’avviso di accertamento IVA e IRAP relativo al periodo d’imposta indicato nel testo, emesso sulla base di studi di settore e di incongruenze tra ricavi dichiarati e stimati. L’avviso rettificava la perdita dichiarata di 139.547 euro in un reddito accertato di 45.523 euro, determinando IRAP per 2.461 euro e IVA per 18.805 euro, oltre a sanzioni e interessi. La società contestava, tra l’altro, la valutazione della propria condotta come anomala, la pretesa scarsa collaborazione e l’assenza di un’adeguata istruttoria e di un effettivo contraddittorio: sosteneva che l’invito a comparire era stato ricevuto con soli quattro giorni lavorativi per predisporre la documentazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia aveva accolto il ricorso della società; la Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza del 19 ottobre 2010, aveva riformato quella decisione e respinto il ricorso. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo implicito il rigetto delle argomentazioni incompatibili con la motivazione; ha accolto il secondo, rilevando che la CTR aveva definito apoditticamente scarsa la collaborazione senza valutare la contestazione sulla ristrettezza del termine per il contraddittorio; ha dichiarato assorbito il terzo motivo, relativo alla legittimità dell’accertamento fondato sugli studi di settore; ha rigettato il quarto, precisando che la valutazione giudiziale dei presupposti dell’accertamento non ne muta i fatti o le ragioni giuridiche. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla debenza delle imposte.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3
Norma richiamata nel motivo relativo all’accertamento basato sugli studi di settore; la Corte non decide autonomamente la censura, dichiarandola assorbita dopo l’accoglimento del motivo sul contraddittorio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
La disposizione è indicata quale base dell’accertamento. La Corte non risolve nel merito la contestazione sulla sua applicazione, poiché il relativo motivo è assorbito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
Norma menzionata come fondamento dell’avviso di accertamento; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Norma menzionata come fondamento dell’accertamento IVA; la Corte non formula una specifica interpretazione della disposizione.
Art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il rigetto delle argomentazioni risulta implicitamente dalla loro incompatibilità con l’impostazione logico-giuridica della decisione.
Art. 115 c.p.c.
La Corte esclude che vi sia stata violazione per il fatto che il giudice di merito abbia valutato i presupposti e le ragioni dell’accertamento: tale valutazione non equivale a modificare i fatti o le ragioni giuridiche posti a fondamento dell’atto.
Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
Disposizioni processuali indicate per i motivi di ricorso per cassazione; la Corte accoglie la censura motivazionale sulla valutazione della collaborazione, rigetta le censure di omessa pronuncia e di violazione dell’art. 115 c.p.c. e dichiara assorbita la censura di violazione di legge.
Artt. 24 e 53 Cost.
Richiamati dalla contribuente a sostegno della contestazione sull’accertamento e sul contraddittorio; la Corte non decide direttamente tali profili, perché il motivo che li comprende è assorbito.
Artt. 2607 e 2727 c.c.
Richiamati dalla contribuente nel motivo relativo alle presunzioni e agli studi di settore; la Corte non decide nel merito la relativa censura, dichiarandola assorbita.
Massime di principio
- Negli accertamenti standardizzati basati su parametri o studi di settore, lo scostamento tra ricavi dichiarati e valori stimati non costituisce, da solo, una presunzione legale sufficiente: la sua forza presuntiva si forma attraverso il contraddittorio con il contribuente.
- Il contraddittorio deve essere effettivo. Il giudice deve valutare concretamente se il contribuente abbia avuto un termine ragionevole per partecipare e produrre documenti; non può qualificare la sua condotta come scarsa collaborazione con un’affermazione apodittica.
- Se il contraddittorio è stato regolarmente attivato e il contribuente non partecipa né presenta allegazioni, l’Ufficio può fondare la pretesa sul disallineamento rispetto agli studi di settore senza ulteriori dimostrazioni, secondo il principio richiamato dalla Corte.
- Il giudice può rigettare implicitamente le singole deduzioni quando esse siano incompatibili con l’impostazione logico-giuridica della decisione, purché la motivazione consenta di ricostruire tale conclusione.
- La valutazione giudiziale dei presupposti e delle ragioni dell’accertamento non comporta, di per sé, una modifica dell’atto impositivo.
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