Sentenza del 28/10/2016 n. 21836 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha contestato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 360/11/10, depositata il 12 novembre 2010, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di recupero del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000. Secondo la CTR, la trasmissione tardiva del modello CVS, richiesto dall’art. 62, comma 1, lettera a), della legge n. 289/2002, costituiva una violazione soltanto formale e non determinava la perdita dell’agevolazione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Ufficio ha denunciato violazione e falsa applicazione delle disposizioni citate e dell’art. 3 della legge n. 212/2000, sostenendo che il mancato rispetto del termine comportasse la decadenza dal beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia: il termine del 28 febbraio 2003 per trasmettere telematicamente il modello CVS era previsto a pena di decadenza, e il suo mancato rispetto comportava la perdita del credito d’imposta, anche se l’investimento agevolato era stato realizzato. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito respingendo il ricorso originario della contribuente contro l’avviso di recupero. Le spese di ogni fase e grado sono state integralmente compensate, in ragione del successivo consolidarsi della giurisprudenza sul punto. Decisione del 4 ottobre 2016, depositata il 28 ottobre 2016.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8
L'imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. n. del 2000, art. 8 dei contributi, concessi sotto forma di credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (cd. "modello CVS"), trattandosi di termine previsto a pena di decadenza, non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell'investimento, e non anche all'invio della comunicazione telematica
Il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate è subordinato anche all’invio della comunicazione telematica prescritta; omettere tale adempimento entro il termine stabilito comporta la decadenza dal beneficio.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lettera a)
L'imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. n. del 2000, art. 8 dei contributi, concessi sotto forma di credito d'imposta, per l'effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell'investimento effettuato (cd. "modello CVS"), trattandosi di termine previsto a pena di decadenza, non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell'investimento, e non anche all'invio della comunicazione telematica
Il termine del 28 febbraio 2003 per l’invio del modello CVS è perentorio e la sua inosservanza determina la decadenza dall’agevolazione; l’adempimento informativo non è una formalità priva di conseguenze.
Massime di principio
- Quando una disposizione subordina espressamente un’agevolazione fiscale a un adempimento da eseguire entro un termine previsto a pena di decadenza, il contribuente deve rispettare quel termine anche se ha realizzato l’investimento o soddisfa gli altri requisiti sostanziali.
- Un obbligo di comunicazione richiesto dalla disciplina dell’agevolazione può essere condizione autonoma per conservarla: non va considerato meramente formale se la legge collega alla sua omissione o tardività la decadenza.
- Se, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e respingere il ricorso originario contro l’atto fiscale.
- Le spese possono essere compensate integralmente quando il consolidamento successivo dell’orientamento giurisprudenziale costituisce, come in questo caso, una ragione giustificativa.
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