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Sentenza

Sentenza del 28/10/2016 n. 21816 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.R.F. contestava la sentenza di cassazione che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione della Commissione tributaria regionale della Campania n. 83/45/09 del 10 aprile 2009, favorevole all’Agenzia del territorio. Nell’accertamento il valore dell’immobile era stato elevato da 13.022.100 a 17.304.410 euro e agli impianti fissi era stato attribuito un valore aggiuntivo di 20.000.000 euro. Con il primo ricorso per revocazione, C.R.F. deduceva tre errori di fatto: che la Cassazione avesse scambiato per motivazione effettiva il recepimento, da parte del giudice regionale, delle valutazioni dell’Amministrazione; che avesse ritenuto conosciuto o conoscibile il documento interno «inc. 3166/2002», non allegato né comunicato; e che avesse supposto che tale documento fosse presente e fondasse l’accertamento. Con il secondo ricorso invocava il dolo dell’Amministrazione o, in subordine, la scoperta di un documento decisivo non producibile prima, sostenendo che il documento acquisito nel luglio 2015 non giustificava la stima degli impianti. La Corte ha ritenuto che le doglianze riguardassero valutazioni e interpretazioni giuridiche — e non una svista percettiva su un fatto non controverso — e che la revocazione non possa trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione, Quinta sezione civile, con decisione del 6 luglio 2016 depositata il 28 ottobre 2016, ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. Ha escluso l’errore revocatorio perché la sufficienza della motivazione dell’accertamento e della sentenza regionale, nonché la conoscenza del documento «inc. 3166/2002», erano questioni controverse e oggetto di valutazioni di merito o giuridiche, non errori materiali di percezione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo fondato sull’art. 395, n. 3, c.p.c., poiché la revocazione per documento decisivo è ammessa contro una sentenza di cassazione solo quando questa abbia deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.; la sentenza del 2014 si era invece limitata a respingere il ricorso. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve dunque cadere - per regola generale, valevole anche nel caso di revocazione di sentenze di legittimità ex artt. 391 bis e ter cod. proc. civ., recettivi di quanto stabilito dalla corte costituzionale con le sentenze nn. 17/1986 e 36/1991 - su un "fatto"; esso si concreta in una falsa percezione della realtà, a sua volta indotta da una "svista" di natura percettiva e sensoriale.

    La revocazione per errore di fatto è limitata a una svista percettiva, immediatamente verificabile dal confronto con gli atti. Non consente di rimettere in discussione valutazioni probatorie, interpretazioni della legge o giudizi sulla sufficienza della motivazione; inoltre, il fatto erroneamente percepito non deve essere stato un punto controverso deciso dalla sentenza.

  • Artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.

    Quanto, infine, al ricorso per revocazione basato sull'ipotesi di cui all'art. 395 cod. proc. civ. , n. 3) (avendo mostrato la ricorrente di sostanzialmente recedere dall'ipotesi di dolo dell'amministrazione finanziaria in suo danno, ai sensi del n. 1 art. cit.), sarà sufficiente rilevarne l'inammissibilità ex art. 391 ter cod. proc. civ. (Cass. n. 862/11 e 21912/15, ord.); disposizione, quest'ultima, che ammette la revocazione per il n. in oggetto soltanto con riguardo alla sentenza con la quale la corte di cassazione abbia deciso la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ..

    La revocazione della sentenza di cassazione per il motivo previsto dall’art. 395, n. 3, c.p.c. è ammessa soltanto se la Cassazione abbia deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.; non è utilizzabile contro una decisione che si limiti a respingere il ricorso.

  • Art. 384 c.p.c.

    disposizione, quest'ultima, che ammette la revocazione per il n. in oggetto soltanto con riguardo alla sentenza con la quale la corte di cassazione abbia deciso la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ..

    La decisione della causa nel merito da parte della Cassazione costituisce il presupposto per l’ammissibilità della revocazione per il documento decisivo di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

    Quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, la parte soccombente è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione non è un ulteriore grado di giudizio: non serve a correggere una valutazione probatoria contestata o un’interpretazione giuridica ritenuta errata.
  • Per configurare l’errore revocatorio occorre una svista percettiva su un fatto, riscontrabile in modo immediato dagli atti; la questione non deve essere stata controversa e decisa.
  • La censura secondo cui una motivazione è insufficiente, apparente o giuridicamente inadeguata riguarda normalmente il giudizio del giudice, non un errore di fatto revocatorio.
  • Nel contestare un atto motivato per relationem, la conoscenza effettiva o la conoscibilità degli atti richiamati può costituire una questione fattuale e probatoria da trattare nei gradi ordinari; non diventa automaticamente motivo di revocazione della successiva sentenza di cassazione.
  • La revocazione della sentenza della Cassazione per un documento decisivo non producibile prima è ammissibile solo se la Cassazione ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.; non se ha semplicemente respinto il ricorso.

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