Cassazione Civile, Ordinanza n. 02519/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso TARI relativo all'anno 2015 sostenendo che, nella zona industriale ove operava, il servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti non fosse svolto dal Comune all'interno dell'area ma solo fino al suo accesso, con gestione affidata a un soggetto privato. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con riduzione del tributo al 30%; in appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione e la conferma integrale dell'avviso. In cassazione la società deduceva cinque motivi: 1) omessa pronuncia/violazione dell'art. 112 c.p.c. e mancata estensione di giudicati esterni formatisi per annualità precedenti, inclusa una decisione su TARI 2014 che aveva riconosciuto la riduzione del 30%; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. per non avere la CTR attribuito efficacia vincolante al giudicato esterno; 3) violazione degli artt. 110 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992, per asserita inammissibilità dell'appello comunale in quanto non avrebbe censurato una delle due rationes della decisione di primo grado, relativa all'erroneo codice tariffario; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 111 Cost. e art. 36, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la CTR non avrebbe spiegato perché riteneva svolto il servizio all'interno dell'area ASI; 5) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., consistente in una perizia di parte che attestava l'assenza del servizio nell'area.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi. Ha escluso l'estensione del giudicato esterno perché, nel processo tributario, l'efficacia vincolante del giudicato su imposte periodiche opera solo per elementi costitutivi della fattispecie dotati di carattere permanente o tendenzialmente pluriennale, mentre le modalità concrete di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti e la misura della riduzione TARI sono circostanze variabili da anno a anno. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, perché la controversia verteva sulla debenza totale o ridotta della TARI 2015 e la correzione del codice rifiuto non costituiva una autonoma ratio decidendi. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo che la motivazione della CTR fosse carente o apparente nella parte in cui affermava lo svolgimento del servizio all'interno dell'area industriale, limitandosi a richiami a precedenti e a documentazione senza una specifica spiegazione della decisione rispetto al caso concreto. Il quinto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinché accerti se l'area industriale costituisca una 'zona' in senso rilevante ai fini dell'art. 1, commi 656 e 657, L. 147/2013 e determini, se del caso, la corretta riduzione tariffaria, comunque non superiore al 40% e graduabile in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione quanto al tema del giudicato esterno, ma ha rilevato un vizio motivazionale sulla questione decisiva dello svolgimento del servizio.
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato esterno; la Corte ha precisato che nel tributario le imposte periodiche producono effetti vincolanti solo per fatti costitutivi tendenzialmente permanenti, non per circostanze variabili.
dedotto dalla ricorrente nel terzo motivo; la Corte ha ritenuto infondata la censura.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per sostenere l'inammissibilità dell'appello; la Corte ha escluso che vi fosse una autonoma ratio non censurata.
art. 111 Cost.
richiamato per denunciare la motivazione apparente della sentenza di appello.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha accolto la censura di insufficienza/apparenza motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per i motivi fondati su nullità processuali e motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per la censura di violazione di legge sull'efficacia del giudicato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per l'omesso esame del fatto decisivo; il quinto motivo è stato assorbito dall'accoglimento del quarto.
art. 1, commi 639 e ss., L. n. 147 del 2013
richiamato come disciplina della TARI e del presupposto impositivo.
art. 1, comma 641, L. n. 147 del 2013
indica il presupposto della TARI nel possesso o detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
art. 1, comma 642, L. n. 147 del 2013
stabilisce chi deve la TARI; richiamato per il quadro normativo generale.
art. 1, comma 656, L. n. 147 del 2013
"La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa"
la Corte lo qualifica come riduzione tecnica, obbligatoria e spettante ope legis in caso di mancato svolgimento del servizio o grave violazione della disciplina.
art. 1, comma 657, L. n. 147 del 2013
"Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa"
la Corte lo interpreta come riduzione tecnica, obbligatoria e graduabile in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta; richiede accertamento della zona e della concreta estensione della riduzione.
art. 49, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997
richiamato in via comparativa come disciplina previgente della TIA1.
art. 238, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
richiamato in via comparativa come disciplina previgente della TIA2.
art. 14, comma 3, d.l. n. 201 del 2011
richiamato in via comparativa come disciplina della TARES.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno relativo a imposte periodiche è vincolante solo se riguarda elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere permanente o tendenzialmente pluriennale; non si estende automaticamente a circostanze fattuali mutevoli da un periodo d'imposta all'altro.
- Le modalità concrete di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti e la misura della riduzione TARI dipendono da accertamenti di fatto riferiti al singolo anno di imposta e non possono essere desunte in via automatica da giudicati relativi ad annualità precedenti.
- Le riduzioni tariffarie previste dall'art. 1, commi 656 e 657, L. 147/2013 hanno natura tecnica, sono obbligatorie e operano ope legis quando ricorrono i presupposti oggettivi previsti dalla norma, senza necessità di una espressa previsione regolamentare comunale.
- In presenza di mancato svolgimento del servizio di raccolta in una determinata zona, la TARI è dovuta al più nella misura del 40% della tariffa ordinaria, con possibile graduazione in ribasso in base alla distanza dal più vicino punto di raccolta.
- Il contribuente che invoca una riduzione TARI ha l'onere di allegare e provare i presupposti di fatto che la giustificano, mentre il giudice di merito deve verificare in concreto l'esistenza della 'zona' rilevante e determinare la percentuale applicabile.
- In cassazione, il vizio motivazionale sussiste quando la decisione di merito omette di indicare le ragioni del convincimento su un fatto decisivo, non essendo sufficiente il mero rinvio a precedenti giurisprudenziali o a documenti senza specifica applicazione alla fattispecie concreta.
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