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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16868/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società consolidante, con recupero di una maggiore IRES teorica. L'Ufficio ha ritenuto elusiva l'acquisizione della totalità delle quote di un'altra società, seguita dall'opzione per il consolidato fiscale, perché l'operazione avrebbe consentito di utilizzare nel gruppo perdite fiscali maturate prima dell'ingresso nel consolidato, in violazione dell'art. 118, comma 2, TUIR e dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973. È stata poi irrogata anche una sanzione per infedele dichiarazione. La CTR ha annullato la sanzione ma ha confermato l'accertamento IRES. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che il giudice d'appello non avesse esaminato le prove e le ragioni economiche extrafiscali addotte a giustificazione dell'operazione; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973, degli artt. 101 e 118 TUIR, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la perdita su crediti della società acquisita sarebbe stata correttamente rilevabile e che l'operazione non fosse elusiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la sussistenza di una motivazione solo apparente, affermando che la sentenza impugnata conteneva il minimo costituzionale della motivazione e che il giudice d'appello poteva valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente tutte le difese. Nel merito ha ritenuto corretta la lettura dell'art. 118, comma 2, TUIR: le perdite fiscali maturate prima dell'ingresso nella tassazione di gruppo restano utilizzabili solo dalla società che le ha generate e non possono confluire nel reddito consolidato. Ha inoltre precisato che, per le perdite su crediti verso debitori falliti, l'art. 101, comma 5, TUIR fa operare una presunzione di sussistenza dei requisiti di deducibilità, ma ciò non incide sulla regola, dirimente nel consolidato, della non trasferibilità delle perdite anteriori all'opzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare nullità della sentenza e motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio perché la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte ribadisce che la motivazione può essere concisa e non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla motivazione e al preteso travisamento delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre un errato apprezzamento del materiale probatorio

  • art. 37-bis d.P.R. 600/1973

    richiamato come norma antielusiva a fondamento dell'avviso, ma la Corte ha ritenuto decisivo il diverso profilo della violazione della disciplina sul consolidato

  • art. 117 TUIR

    richiamato nel fatto come base normativa dell'opzione per il consolidato fiscale

  • art. 118, comma 2, TUIR

    le perdite fiscali maturate prima dell'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalla società cui si riferiscono e non possono essere trasferite al consolidato

  • art. 101, comma 5, TUIR

    per le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedura concorsuale opera una presunzione di sussistenza dei requisiti di deducibilità; ciò vale però solo per la società che ha generato la perdita e non consente il trasferimento della perdita al consolidato

  • art. 108, comma 5, TUIR

    richiamato dalla Corte per confermare che le perdite anteriori all'ingresso nel regime restano proprie della società che le ha prodotte

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha risolto la questione sul piano della corretta applicazione delle norme sostanziali

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997

    norma sanzionatoria applicata dall'Ufficio per infedele dichiarazione, ma poi annullata in appello e non più oggetto di conferma in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato insieme al comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità/incomprensibilità della motivazione; non è invece deducibile il mero difetto di sufficienza o la mancata confutazione analitica di ogni singola allegazione di parte.
  • Il giudice di merito, specie quando redige una motivazione concisa, può limitarsi agli elementi ritenuti decisivi per la decisione, restando assorbiti gli altri profili non espressamente trattati.
  • Nel regime di tassazione di gruppo, le perdite fiscali maturate prima dell'ingresso nel consolidato restano imputate esclusivamente alla società che le ha generate e non possono essere trasferite al reddito complessivo di gruppo.
  • La deducibilità delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedura concorsuale opera secondo la disciplina dell'art. 101, comma 5, TUIR, ma tale regola attiene alla società creditrice e non deroga alla separata disciplina del consolidato fiscale sulla non trasferibilità delle perdite pregresse.
  • Ai fini dell'accertamento di un'operazione elusiva o abusiva, la prospettazione di ragioni extrafiscali non può superare la valutazione decisiva circa la violazione di una specifica preclusione normativa alla circolazione della perdita nel consolidato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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