Cassazione Civile, Ordinanza n. 20749/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento per maggiori IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittima la cartella perché l’ufficio poteva iscrivere provvisoriamente a ruolo un terzo degli importi dovuti, anche mediante due distinte cartelle, e perché il contribuente avrebbe comunque potuto ottenere la restituzione in caso di successivo accoglimento del ricorso contro l’avviso presupposto. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione delle norme sulla riscossione e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che, a seguito dell’annullamento parziale dell’avviso presupposto, la cartella costituiva un atto impositivo nuovo adottato senza il necessario procedimento; con il secondo denuncia nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c., lamentando che il giudice di appello non avesse esaminato le dedotte illegittimità della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che la riscossione provvisoria ex art. 15 d.P.R. n. 602/1973 e, più in generale, la riscossione frazionata collegata all’atto impositivo presupposto non possono resistere all’annullamento, anche parziale, dell’avviso di accertamento da cui traggono titolo. Poiché, in separato giudizio, la sentenza di appello relativa all’accertamento è stata cassata in parte, la cartella di pagamento emessa in via provvisoria ha perso efficacia anche per la totalità degli importi iscritti, non essendovi più corrispondenza con la pretesa originaria in parte caducata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15
consente l’iscrizione a ruolo e la riscossione provvisoria del tributo nella misura di un terzo della sorte capitale nella fase amministrativa, ma tale riscossione resta collegata alla validità del presupposto impositivo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
regola la riscossione frazionata del tributo nella fase di pendenza del processo tributario; la riscossione provvisoria non è autonoma rispetto all’atto impositivo presupposto.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15-bis
richiamato in via analogica rispetto ai ruoli straordinari: anche le misure cautelari di riscossione dipendono dalla sorte dell’atto impositivo presupposto.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
la sentenza richiama il principio che l’iscrizione provvisoria a ruolo non resta legittima quando la decisione su cui si fonda sia riformata o cassata.
l’effetto espansivo esterno della sentenza di riforma o cassazione travolge i provvedimenti fondati sulla decisione riformata/cassata.
la mancanza assoluta di motivazione integra nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro per la dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro per la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il parametro per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla motivazione e legalità dell’azione amministrativa.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente tra le garanzie del contribuente in materia di atti dell’amministrazione finanziaria.
artt. 3 e 24 Cost.
richiamati dal ricorrente a fondamento dei denunciati vizi della cartella e della tutela difensiva.
Massime di principio
- La riscossione provvisoria del tributo, sia nella fase amministrativa sia in quella contenziosa, non ha autonomia rispetto all’atto impositivo presupposto: se quest’ultimo viene annullato in tutto o in parte, la cartella o il ruolo perdono efficacia nei limiti della caducazione, e non possono essere mantenuti per importi non più coerenti con la pretesa originaria.
- L’annullamento, anche non definitivo, dell’avviso di accertamento incide immediatamente sulla legittimità della riscossione fondata su di esso, perché viene meno il titolo che giustifica l’iscrizione a ruolo provvisoria.
- L’effetto espansivo esterno della riforma o cassazione della decisione che sorregge la riscossione travolge gli atti esecutivi o cautelari emessi in base a quella decisione, imponendo all’ente impositore e al giudice dell’impugnazione della cartella di conformarsi alla nuova statuizione.
- Quando la sentenza impugnata omette di confrontarsi con i profili decisivi di illegittimità dedotti contro la cartella, la motivazione può essere censurata come mancante o meramente apparente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20729/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20731/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20732/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20738/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20746/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20747/2023 del 18/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →