Cassazione Civile, Ordinanza n. 05443/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dal prelievo operato dalla Cassa sul trattamento pensionistico del resistente a titolo di contributo di solidarietà. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittima la trattenuta e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme prelevate. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'impugnazione della Cassa: aveva confermato l'illegittimità del contributo di solidarietà in generale, aderendo all'orientamento di legittimità che esclude il potere della Cassa di introdurre autonomamente una prestazione patrimoniale imposta, ma aveva ritenuto legittimo il contributo dell'1% per gli anni 2012 e 2013 perché previsto dall'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di molte disposizioni di legge e Costituzione, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione in base alla propria autonomia regolamentare e alle delibere interne; 2) in subordine, violazione delle norme sulla prescrizione, contestando l'applicazione del termine decennale all'azione di ripetizione; 3) in ulteriore subordine, violazione delle norme sugli interessi, contestando la decorrenza degli interessi dalla scadenza dei singoli ratei di pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., rilevando che i motivi erano già coperti da un orientamento consolidato di legittimità. In particolare, ha ribadito che la Cassa dei commercialisti non può introdurre, nemmeno per finalità di equilibrio di bilancio, un prelievo su un trattamento pensionistico già determinato, perché si tratterebbe di una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost.; ha confermato inoltre che l'azione di restituzione delle trattenute è soggetta a prescrizione decennale, mancando i requisiti di liquidità ed esigibilità per applicare il termine quinquennale; infine ha ribadito che, nelle prestazioni previdenziali, gli interessi sulle somme dovute vanno calcolati con il criterio richiamato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, cioè sul capitale rivalutato e con decorrenza dal momento dell'inadempimento. La Cassa è stata condannata alle spese, alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono già risolti da un orientamento consolidato di legittimità.
art. 23 Cost.
una prestazione patrimoniale imposta su un trattamento pensionistico già determinato può essere introdotta solo dalla legge, non da atti della Cassa.
art. 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
richiamato dalla ricorrente a sostegno della propria autonomia regolamentare, ma ritenuto non decisivo rispetto al divieto di imporre prestazioni patrimoniali senza legge.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
richiamato dalla ricorrente; la Corte nega che le modifiche e interpretazioni autentiche invocate attribuiscano alla Cassa il potere di istituire il prelievo.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
ritenuto privo di valenza decisiva nel senso prospettato dalla ricorrente.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
ritenuto privo di valenza decisiva nel senso prospettato dalla ricorrente.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
consente la legittimità del contributo di solidarietà dell'1% per gli anni 2012 e 2013, perché previsto come obbligatorio dalla legge.
art. 19, comma 3, l. n. 21/1986
richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma superato dall'orientamento che applica il termine decennale.
invocato per sostenere la prescrizione quinquennale, ma la Corte esclude il presupposto per applicarlo.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione; non seguito dalla Corte.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
richiamato per la decorrenza degli interessi sulle prestazioni previdenziali; la Corte applica il principio per cui gli interessi decorrono secondo il regime delle prestazioni previdenziali e sul capitale rivalutato.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte precisa che alle prestazioni previdenziali non si applica integralmente il regime delle obbligazioni pecuniarie.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce il diverso criterio degli accessori nelle prestazioni previdenziali.
la definizione conforme alla proposta non accettata comporta l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'ultimo comma.
applicato perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, con condanna a somme equitativamente determinate in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamato nel primo motivo, senza accoglimento della doglianza.
Massime di principio
- Un ente previdenziale privatizzato non può istituire autonomamente, con delibere o regolamenti interni, un prelievo su pensioni già determinate che integri una prestazione patrimoniale imposta: il relativo potere appartiene alla legge, in applicazione dell'art. 23 Cost.
- La verifica della legittimità di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici deve essere compiuta distinguendo tra prelievi introdotti dall'ente e prelievi espressamente previsti dal legislatore; solo i secondi possono ritenersi legittimi nei limiti stabiliti dalla norma.
- L'azione di ripetizione delle trattenute illegittimamente operate su prestazioni previdenziali è soggetta a prescrizione decennale quando il credito restitutorio non presenti i caratteri della liquidità e dell'esigibilità richiesti per il termine breve.
- Nelle controversie su prestazioni previdenziali, gli accessori non seguono automaticamente il regime delle comuni obbligazioni pecuniarie: gli interessi vanno calcolati secondo il criterio proprio del credito previdenziale, sul capitale rivalutato e con decorrenza dal momento dell'inadempimento.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
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