Cassazione Civile, Ordinanza n. 31636/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La vicenda nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente originaria e poi dei suoi eredi, di intimazioni di pagamento e delle cartelle esattoriali sottese, emesse nell'ambito della riscossione di imposte. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva poi respinto l'appello. In cassazione gli eredi articolano tre motivi: (1) violazione dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., per non avere il giudice tributario fissato la discussione in pubblica udienza nonostante l'istanza di parte; (2) violazione degli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., per mancata comunicazione dell'udienza in camera di consiglio alla originaria ricorrente; (3) violazione dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 140 c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per avere la CTR ritenuto rituale la notifica delle cartelle nonostante, secondo i ricorrenti, in caso di irreperibilità relativa sarebbe mancata l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che l'Agenzia delle entrate-Riscossione era rimasta intimata, non avendo depositato un vero controricorso. Nel merito ha affermato che la trattazione in camera di consiglio, in presenza di istanza per la pubblica udienza, integra una nullità processuale, ma tale vizio non impone la rimessione della causa al giudice di appello quando la controversia può essere decisa nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto. Quanto alla notifica delle cartelle, ha ritenuto che, nel caso concreto, la notificazione fosse comunque perfezionata: i ricorrenti stessi avevano ammesso la ricezione della raccomandata informativa con esito di compiuta giacenza, sicché operava la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova contraria non fornita. Ha inoltre ritenuto inammissibile o comunque infondata la censura su prescrizione e decadenza, perché, una volta riconosciuta la validità delle notifiche delle cartelle, tali questioni attengono al merito della pretesa divenuta definitiva e non possono essere fatte valere contro l'intimazione di pagamento se non per vizi propri di quest'ultima. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di attività difensiva dell'intimata.
Norme richiamate
La mera nota di costituzione depositata al solo fine di partecipare all'udienza non equivale a controricorso; in difetto di deposito e notifica del controricorso la parte resta intimata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dedotto per la censura di violazione di legge nei primi e terzi motivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale dedotto per la censura di nullità processuale relativa alla mancata comunicazione dell'udienza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ritiene che la censura non conduca all'accoglimento nel caso concreto.
art. 33 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'omessa fissazione della pubblica udienza, quando richiesta, determina nullità processuale per violazione del diritto di difesa.
artt. 31 e 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Regolano la comunicazione e la trattazione nel processo tributario; la loro violazione è stata denunciata per la mancata comunicazione dell'udienza camerale.
art. 24 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del diritto di difesa, che risulta inciso dalle irregolarità della trattazione.
art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La nullità processuale non comporta retrocessione del giudizio in primo grado perché il caso non rientra tra quelli tassativamente previsti.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente al contribuente di impugnare solo l'atto consequenziale o cumulativamente anche quello presupposto non notificato.
art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato per la disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento.
art. 60, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Individua la notificazione per irreperibilità assoluta, applicabile solo quando nel Comune non vi siano abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
Per l'irreperibilità relativa la notifica richiede deposito, affissione dell'avviso alla porta e raccomandata informativa.
La notificazione può ritenersi valida per raggiungimento dello scopo se il destinatario riceve la raccomandata informativa e non ritira il plico, determinando la compiuta giacenza.
Opera la presunzione di conoscenza della dichiarazione giunta all'indirizzo del destinatario, superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa trattazione della causa in pubblica udienza nonostante specifica istanza di parte integra una nullità processuale per lesione del diritto di difesa, ma non determina automaticamente la rimessione al primo giudice se l'appello ha natura sostitutiva e la controversia è decidibile nel merito in sede di legittimità.
- La nullità della sentenza derivante da vizi della trattazione in appello non impone un inutile ritorno del processo al giudice di merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali e la questione può essere risolta su base esclusivamente giuridica, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
- In tema di riscossione, la validità della cartella dipende dal corretto rispetto della sequenza notificatoria; tuttavia, quando il destinatario riceva la raccomandata informativa e il plico sia andato in compiuta giacenza, il procedimento può ritenersi perfezionato per raggiungimento dello scopo, salvo prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
- L'irreperibilità relativa del destinatario impone l'applicazione dell'art. 140 c.p.c.; l'irreperibilità assoluta, invece, ricorre solo se nel Comune del domicilio fiscale manchino effettivamente abitazione, ufficio o azienda, con conseguente applicazione della diversa disciplina notificatoria.
- Una volta divenuto definitivo l'atto presupposto perché validamente notificato o non tempestivamente impugnato, le doglianze su prescrizione o decadenza maturate prima della cartella non possono essere fatte valere contro l'intimazione di pagamento, se non per vizi propri dell'atto successivo.
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