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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18058/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IVA, ritenute alla fonte e recupero di credito d'imposta indebitamente compensato relativi agli anni d'imposta 2000 e 2001. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello l'Agenzia delle entrate otteneva la riforma della decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per omessa dichiarazione d'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, perché non avrebbe censurato una autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado relativa al difetto di motivazione della cartella; (2) vizio motivazionale sulla stessa questione; (3) nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario processuale, perché l'appello era stato notificato solo alla contribuente e non anche all'agente della riscossione, parte costituita in primo grado; (4) vizio motivazionale circa il fatto che la cartella includeva anche il recupero di credito d'imposta indebitamente compensato; (5) violazione delle norme sul controllo automatizzato e sullo Statuto del contribuente, per avere escluso la necessità della comunicazione di irregolarità anche nel caso di recupero di credito d'imposta indebitamente compensato; (6) violazione della disciplina del condono, perché il mancato pagamento di alcune rate non comporterebbe automaticamente il mancato perfezionamento senza un provvedimento di decadenza notificato, e perché la cartella non avrebbe considerato i versamenti effettuati; (7) omessa pronuncia su alcune voci di credito e su importi compensati. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e lo ha ritenuto fondato, rilevando che il ricorso in appello era stato notificato solo alla contribuente e non anche all'agente della riscossione, che era parte del primo grado e doveva partecipare al giudizio di appello, soprattutto perché venivano in rilievo questioni che coinvolgevano direttamente la sua posizione. Da ciò ha fatto discendere la nullità della sentenza di appello per violazione del litisconsorzio necessario processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti tutti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, esamini nuovamente la causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La richiesta di cessazione della materia del contendere è stata respinta perché non risultava provata la definizione agevolata della controversia, in mancanza del pagamento di alcuna rata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di appello, quando la decisione di primo grado ha coinvolto anche l'agente della riscossione e le questioni devolute incidono direttamente sulla sua posizione, l'impugnazione deve essere validamente notificata anche a quest'ultimo; la mancata notifica determina nullità della sentenza d'appello per violazione del contraddittorio.
  • La scindibilità del litisconsorzio non può essere affermata in modo astratto, ma va esclusa quando i motivi di causa investono profili che riguardano direttamente più parti del rapporto processuale, imponendo la partecipazione di tutte le parti interessate al grado di appello.
  • Quando viene accolta una censura processuale pregiudiziale che determina la nullità della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
  • La cessazione della materia del contendere per definizione agevolata richiede prova dell'effettivo perfezionamento della procedura, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'adesione in assenza del pagamento delle rate dovute.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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