Cassazione Civile, Ordinanza n. 18058/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per IVA, ritenute alla fonte e recupero di credito d'imposta indebitamente compensato relativi agli anni d'imposta 2000 e 2001. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello l'Agenzia delle entrate otteneva la riforma della decisione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per omessa dichiarazione d'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, perché non avrebbe censurato una autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado relativa al difetto di motivazione della cartella; (2) vizio motivazionale sulla stessa questione; (3) nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario processuale, perché l'appello era stato notificato solo alla contribuente e non anche all'agente della riscossione, parte costituita in primo grado; (4) vizio motivazionale circa il fatto che la cartella includeva anche il recupero di credito d'imposta indebitamente compensato; (5) violazione delle norme sul controllo automatizzato e sullo Statuto del contribuente, per avere escluso la necessità della comunicazione di irregolarità anche nel caso di recupero di credito d'imposta indebitamente compensato; (6) violazione della disciplina del condono, perché il mancato pagamento di alcune rate non comporterebbe automaticamente il mancato perfezionamento senza un provvedimento di decadenza notificato, e perché la cartella non avrebbe considerato i versamenti effettuati; (7) omessa pronuncia su alcune voci di credito e su importi compensati. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e lo ha ritenuto fondato, rilevando che il ricorso in appello era stato notificato solo alla contribuente e non anche all'agente della riscossione, che era parte del primo grado e doveva partecipare al giudizio di appello, soprattutto perché venivano in rilievo questioni che coinvolgevano direttamente la sua posizione. Da ciò ha fatto discendere la nullità della sentenza di appello per violazione del litisconsorzio necessario processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti tutti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, esamini nuovamente la causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La richiesta di cessazione della materia del contendere è stata respinta perché non risultava provata la definizione agevolata della controversia, in mancanza del pagamento di alcuna rata.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base del controllo automatizzato delle dichiarazioni; la controversia riguarda una cartella emessa a seguito di tale procedura.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale norma sul controllo automatizzato in materia IVA; la cartella trae origine da tale procedimento.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato nel ricorso per sostenere la necessità della comunicazione di irregolarità; il motivo è stato però assorbito e non deciso nel merito.
Censurato dalla ricorrente in relazione all'asserita inammissibilità dell'appello; questione assorbita.
Censurato per omessa pronuncia sull'autonoma ratio decidendi; questione assorbita.
Censurato nel primo motivo con riferimento al giudicato interno; questione assorbita.
Censurato nel primo motivo per la dedotta insufficienza dell'appello; questione assorbita.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato sia per contestare l'ammissibilità dell'appello sia per il terzo motivo sul contraddittorio in appello; la Corte ha accolto il profilo relativo alla mancata notificazione all'agente della riscossione.
art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel terzo motivo in relazione al contraddittorio nel giudizio tributario di appello.
Richiamato nel terzo motivo per il litisconsorzio processuale e la necessità di notificare l'impugnazione alle altre parti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza per violazione di norme processuali e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per dedurre vizi motivazionali; i relativi motivi sono stati assorbiti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre violazione e falsa applicazione di legge; i relativi motivi sono stati assorbiti.
art. 9-bis L. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato per la disciplina del condono relativo all'anno 2001; questione assorbita.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella L. 17 dicembre 2018, n. 136
Richiamato in relazione alla richiesta di definizione agevolata; la Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere per mancata prova del pagamento delle rate.
Richiamato per il deposito di memorie nel procedimento in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di appello, quando la decisione di primo grado ha coinvolto anche l'agente della riscossione e le questioni devolute incidono direttamente sulla sua posizione, l'impugnazione deve essere validamente notificata anche a quest'ultimo; la mancata notifica determina nullità della sentenza d'appello per violazione del contraddittorio.
- La scindibilità del litisconsorzio non può essere affermata in modo astratto, ma va esclusa quando i motivi di causa investono profili che riguardano direttamente più parti del rapporto processuale, imponendo la partecipazione di tutte le parti interessate al grado di appello.
- Quando viene accolta una censura processuale pregiudiziale che determina la nullità della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
- La cessazione della materia del contendere per definizione agevolata richiede prova dell'effettivo perfezionamento della procedura, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'adesione in assenza del pagamento delle rate dovute.
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