Cassazione Civile, Ordinanza n. 28308/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso IVA relativo agli anni d'imposta 2005 e 2006. La società contribuente aveva versato somme IVA a seguito di un processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle dogane di Bolzano, nell'ambito di operazioni ritenute fittizie e per ottemperare a richieste della Procura della Repubblica ai fini dell'accesso ai benefici premiali previsti dall'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo la contribuente, il pagamento era indebito perché l'IVA sarebbe già stata corrisposta al fornitore, che non l'aveva a sua volta versata all'erario, e perché la stessa IVA era stata poi oggetto di avvisi di accertamento impugnati con esito negativo. In cassazione, la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 36 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per difetto di specificità; 2) violazione di norme tributarie, costituzionali, unionale e civilistiche, assumendo che il pagamento effettuato per accedere ai benefici ex art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 avrebbe avuto effetto estintivo e sarebbe stato indebito; 3) violazione delle norme sul rimborso IVA e sull'esecuzione forzata, sostenendo che il credito IVA avrebbe dovuto essere compensato in sede esecutiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la CTR aveva implicitamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio e che, comunque, l'appello era specifico, poiché il processo tributario è caratterizzato da piena devoluzione e l'onere di specificità può essere assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado, purché dal gravame emerga inequivocamente la volontà di censurare la decisione. Ha rigettato anche il secondo motivo, rilevando che le somme versate dalla società costituivano un pagamento di IVA dovuto, già riconosciuto come tale nei precedenti giudizi richiamati dalla CTR; perciò il rimborso non spetta in assenza di un effettivo ulteriore pagamento dello stesso tributo da parte dell'Amministrazione, unico evento idoneo a determinare duplicazione d'imposta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la possibilità di far valere il pagamento in sede esecutiva non costituiva ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fondava esclusivamente sulla natura dovuta del pagamento originario e sulla conseguente insussistenza del diritto al rimborso. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate e con previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per censurare l'omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la questione era stata implicitamente rigettata dalla decisione sul merito.
artt. 36 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
L'art. 53 è interpretato nel senso che l'appello tributario è specifico quando, letto complessivamente, renda riconoscibile la volontà di censurare la decisione e le ragioni della critica; la sanzione di inammissibilità va applicata restrittivamente.
art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000
È richiamato quale contesto del versamento eseguito per accedere ai benefici premiali; la Corte considera quel pagamento dovuto e non indebito in sé.
art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998
Invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto dirimente dalla Corte ai fini del diritto al rimborso.
artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.
Richiamati dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma, ritenendo decisivo che il tributo versato fosse dovuto.
art. 203 della direttiva 2006/112/CE
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'indebito, ma la Corte lo ritiene irrilevante nel caso concreto perché manca la duplicazione effettiva del pagamento.
Richiamato dalla ricorrente in tema di ripetizione dell'indebito; la Corte esclude l'indebito poiché il pagamento era dovuto.
Citato dalla ricorrente nel secondo motivo; il testo non consente di ricavarne una specifica applicazione da parte della Corte.
art. 38 del d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato nel terzo motivo sul rimborso IVA; la Corte non lo applica perché dichiara inammissibile il motivo per difetto di pertinenza alla ratio decidendi.
art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973
Invocato nel terzo motivo; non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo.
Richiamato nel terzo motivo in relazione all'opposizione all'esecuzione; la Corte esclude che la sentenza impugnata avesse deciso su tale profilo.
art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
Richiamato per il regime del contributo unificato aggiuntivo nei ricorsi rigettati o inammissibili proposti dopo il 30 gennaio 2013.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne dà atto quale base per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per affermare l'interpretazione restrittiva delle norme eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia, come l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'onere di specificità dell'appello è soddisfatto quando dall'atto, letto nel suo complesso, emerga in modo inequivoco la volontà di censurare la sentenza di primo grado; è sufficiente anche la riproposizione delle ragioni già svolte, se il dissenso investe la decisione nella sua interezza.
- La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve essere interpretata restrittivamente, perché norma eccezionale che limita l'accesso alla tutela giurisdizionale.
- Non sussiste diritto al rimborso quando le somme versate costituiscono un pagamento dovuto del tributo; il rimborso è configurabile solo se si realizza una effettiva duplicazione del pagamento dello stesso titolo d'imposta.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se censura un argomento che non costituisce ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'eventuale possibilità di far valere un pagamento in sede esecutiva non incide sul diritto al rimborso se il giudice di merito ha deciso sulla base della debenza originaria del pagamento stesso.
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