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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29219/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2008 emessi nei confronti di una società immobiliare e dei soci, per maggiori imponibili IRPEF/IRPES, IRAP e IVA. L'Ufficio contestava la sottofatturazione di alcune vendite immobiliari, rideterminando il prezzo effettivo di cessione anche sulla base di presunzioni tratte dai valori OMI e da un contratto di mutuo relativo ad una delle operazioni. In appello la CTR aveva accolto la pretesa erariale. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: 1) omessa pronuncia sulla eccepita inammissibilità dell'appello dell'Agenzia, violazione dell'art. 14 l. n. 890/1982 per la notifica a mezzo posta e vizio di motivazione sulla tardività; 2) motivazione apparente o insufficiente della sentenza regionale, con violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; 3) violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo l'inidoneità degli indizi posti a base dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse implicitamente considerato ammissibile e tempestivo l'appello dell'Ufficio, che la notifica a mezzo posta fosse legittima nel processo tributario e che la tempestività dovesse essere valutata sulla data di consegna dell'atto all'ufficiale postale, nel caso di specie risultata tempestiva. Ha poi escluso la motivazione apparente, perché la decisione regionale rendeva comprensibile il percorso logico seguito: accertamento fondato su presunzioni ritenute gravi, precise e concordanti e mancata prova contraria dei contribuenti. Infine ha confermato la legittimità dell'accertamento induttivo fondato su valori OMI e sul mutuo, considerato elemento indiziario idoneo a corroborare il prezzo reale di vendita. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice decide nel merito, implicando la reiezione dell'eccezione di inammissibilità e quindi una pronuncia implicita sulla regolarità e tempestività dell'impugnazione.

  • art. 14 l. 20 novembre 1982, n. 890

    La doglianza sulla notifica a mezzo posta è stata disattesa; la Corte ha ritenuto ammissibile la notificazione postale nel processo tributario per il richiamo dell'art. 16 d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 16 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la notificazione del ricorso/appello a mezzo posta è ammessa.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se rende percepibile il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se apparente, cioè graficamente esistente ma inidonea a far comprendere la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione intellegibile; nel caso concreto la motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta logica e non apparente.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In materia di imposte dirette l'accertamento può essere fondato anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Anche ai fini IVA le false indicazioni possono essere desunte da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza necessità di prova certa.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere valutate secondo il loro requisito di gravità, precisione e concordanza, e il contribuente è onerato della prova contraria.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi presuntivi idonei, grava sul contribuente l'onere di provare la congruità dei prezzi dichiarati o di offrire prova contraria.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013 e rigettati sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte deve dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la mancata pronuncia espressa su un'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione può essere esclusa quando il giudice, decidendo il merito, abbia implicitamente presupposto la regolarità e tempestività dell'atto.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi causa di nullità, soltanto se non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; una motivazione sintetica ma coerente e intellegibile è sufficiente.
  • In materia di accertamento tributario, sia per le imposte dirette sia per l'IVA, l'Ufficio può fondare la rettifica su presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza dover fornire prova piena dell'illecito.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia allegato un quadro presuntivo idoneo, incombe sul contribuente l'onere di fornire prova contraria concreta della correttezza dei corrispettivi dichiarati.
  • Ai fini della valutazione del prezzo effettivo di cessione di un immobile, i valori OMI possono essere utilizzati come indizi, specie se corroborati da ulteriori elementi oggettivi, come il contenuto di un mutuo correlato all'operazione.
  • La notifica a mezzo posta è ammissibile nel processo tributario e, quanto alla tempestività, rileva la data di consegna dell'atto all'ufficiale postale.
  • rami
  • Tributi

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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