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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39181/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso una cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, recuperando l'IVA indicata dal contribuente nella dichiarazione 2006 sul presupposto che il credito non fosse detraibile perché non era stata presentata la dichiarazione IVA 2005 e perché le spese risultavano sostenute prima dell'avvio dell'attività agrituristica. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimo il recupero e comunque non provata l'esistenza del credito, anche perché non erano state prodotte le fatture attive e passive, ma solo registri e liquidazioni periodiche. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per novità delle questioni ex art. 345 c.p.c. e art. 57 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme sull'IVA e sull'attività agricola, sostenendo di essere già imprenditore agricolo nel 2005 e che le spese erano strumentali all'attività agrituristica; 3) violazione delle norme sulla dichiarazione e detrazione IVA, della buona fede e del principio di non contestazione, sostenendo che il credito sarebbe stato comunque riconoscibile e provato con la documentazione contabile prodotta; 4) ultrapetizione sulla questione della strumentalità delle spese; 5) violazione dei poteri istruttori del giudice tributario per avere reputato illegittima l'ordinanza alla Guardia di finanza; 6) motivazione apparente sulla ricostruzione dell'oggetto del giudizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché non erano stati riprodotti gli atti rilevanti; ha giudicato infondati i motivi secondo, terzo, quinto e sesto. In particolare, ha affermato che la mancata dichiarazione IVA consente il controllo automatizzato e la cartella di pagamento, ma non esclude in assoluto il diritto alla detrazione se il contribuente prova i presupposti sostanziali entro il termine biennale; tuttavia, nella specie, il contribuente non aveva assolto l'onere probatorio, perché non aveva prodotto le fatture attive e passive, limitandosi a registri e liquidazioni. Ha anche chiarito che le spese preparatorie per l'avvio di un'attività imprenditoriale possono, in astratto, essere inerenti, ma ciò non valeva a superare il difetto di prova documentale. Il quarto motivo è stato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Consente il controllo automatizzato fondato su dati e elementi desumibili dalle dichiarazioni e dall'anagrafe tributaria, anche in presenza di omessa dichiarazione.

  • art. 345 c.p.c.

    La censura di inammissibilità dell'appello richiede specificità nella riproduzione degli atti e dei passaggi rilevanti.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario non possono essere introdotte questioni nuove in appello; tuttavia il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2135 c.c.

    L'attività agrituristica è considerata accessoria dell'attività di impresa agricola; in astratto le spese preparatorie possono essere inerenti all'impresa.

  • art. 4, comma 2, n. 2), d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la soggettività IVA e la detraibilità dell'imposta in relazione all'attività agricola.

  • art. 34 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente in tema di regime IVA agricolo.

  • art. 8 d.P.R. n. 322/1988

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina dichiarativa e della possibilità di far valere il credito.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    La detrazione IVA richiede la prova dei presupposti sostanziali del diritto; l'omissione dichiarativa non lo elimina di per sé.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    In caso di omissione dichiarativa l'ufficio può procedere ad accertamento induttivo sull'esistenza del credito, ma resta fermo l'onere probatorio del contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per il principio di non contestazione, ritenuto però non decisivo.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    I poteri istruttori del giudice tributario sono integrativi e non possono sostituire l'onere probatorio delle parti; possono servire solo ad acquisire elementi necessari alla quantificazione o integrazione della prova già fornita.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza dei vizi dedotti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Comporta l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In caso di omessa dichiarazione IVA, l'amministrazione può procedere a controllo automatizzato e iscrivere a ruolo l'imposta detratta sulla base del mero riscontro formale dell'omissione, senza che ciò esaurisca definitivamente la verifica della spettanza del credito.
  • Il contribuente che voglia far valere un credito IVA non dichiarato deve provare in giudizio, entro i limiti temporali di legge, i presupposti sostanziali della detrazione, dimostrando che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo IVA, che le operazioni sono imponibili e che il credito esiste contabilmente.
  • La prova del credito IVA non può fondarsi sulle sole liquidazioni periodiche o sui registri contabili, ma richiede normalmente anche l'esibizione delle fatture e di altra documentazione idonea a dimostrare l'effettività dell'operazione e dell'imposta assolta.
  • Le spese sostenute per attività preparatorie possono, in astratto, essere inerenti all'impresa anche prima dell'effettivo avvio dell'attività tipica; tuttavia tale principio non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare documentalmente la detraibilità del credito.
  • Nel processo tributario i poteri istruttori del giudice hanno natura integrativa e non possono essere utilizzati per sostituire integralmente la parte nell'assolvimento dell'onere della prova.
  • Le censure di inammissibilità dell'appello o di novità delle questioni devono essere dedotte con specificità, riportando in modo adeguato il contenuto degli atti processuali rilevanti; una mera sintesi o citazione frammentaria non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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