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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28995/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativo al 2005, fondato su indagini finanziarie svolte sui conti riconducibili a lui e a un socio/cointestatario. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi di lavoro autonomo per compensi ritenuti incassati e non dichiarati, oltre a una plusvalenza immobiliare di euro 475.000, ritenuta realizzata mediante l’interposizione di una società. Nel giudizio di merito la CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione con una motivazione molto sintetica, sostanzialmente adesiva alla sentenza di primo grado. In cassazione il ricorrente deduceva: nullità della sentenza d’appello per motivazione per relationem meramente adesiva e apparente; violazione delle regole sulle presunzioni e sulle indagini bancarie quanto alla qualificazione come redditi di alcuni versamenti sul conto corrente cointestato; omessa pronuncia su alcuni prelevamenti; erronea applicazione della disciplina fiscale dei prelevamenti sui conti dei professionisti alla luce della giurisprudenza costituzionale; illegittimità della ripresa a tassazione della plusvalenza immobiliare e erronea configurazione dell’interposizione societaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione apparente: il giudice d’appello si era limitato ad adesione acritica alla decisione di primo grado, senza dar conto delle specifiche censure dell’appellante e senza spiegare il percorso argomentativo seguito. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente; la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la decisione deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della pronuncia; la motivazione meramente adesiva alla sentenza di primo grado è nulla se non consente di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione; una motivazione solo apparente integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 32, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni bancarie; la Corte non entra nel merito perché assorbe il motivo.

  • art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato dal ricorrente in relazione all’accertamento; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato con riguardo alla prova presuntiva delle movimentazioni bancarie; la questione resta assorbita.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per lamentare un’omessa pronuncia su alcuni prelevamenti; il motivo resta assorbito.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato in relazione ai prelevamenti ai fini IVA; la Corte non decide nel merito.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato per contestare l’interposizione soggettiva nella realizzazione della plusvalenza; la censura resta assorbita.

  • art. 67, comma 1, lett. b), TUIR

    È richiamato in relazione alla tassazione della plusvalenza immobiliare; la Corte non esamina il merito.

  • art. 86 TUIR

    È richiamato in relazione alla plusvalenza immobiliare; la Corte non esamina il merito.

  • Corte cost. n. 228/2014

    È richiamata dal ricorrente per escludere la presunzione sui prelevamenti dei professionisti; la Corte non si pronuncia perché il motivo è assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza d’appello è nulla per motivazione apparente quando si limita ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado senza indicare, anche sinteticamente, le ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se, leggendo congiuntamente le sentenze di primo e secondo grado, sia possibile ricostruire in modo chiaro il thema decidendum e il percorso argomentativo seguito dal giudice d’appello.
  • Non è sufficiente una motivazione graficamente esistente: essa deve rendere percepibile il fondamento della decisione; altrimenti la sentenza è nulla per error in procedendo.
  • Quando viene accolto un motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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