Sentenza del 07/10/2025 n. 26921 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento ICI per le annualità 2010 e 2011, relativi a immobili abusivi accatastati, sottoposti a sequestri e interessati da ordinanze di demolizione rimaste inottemperate. La società sosteneva che, ai fini dell’imposta, dovesse essere considerato soltanto il valore dell’area edificabile e non quello dei fabbricati, perché l’abusività, la mancanza di agibilità e l’ordine di demolizione ne avrebbero escluso utilizzabilità e capacità di produrre reddito; invocava inoltre l’applicazione della disciplina degli immobili in corso di demolizione o recupero. Contestava anche la motivazione degli avvisi, il contraddittorio, l’applicazione dell’art. 53 Cost. e le sanzioni, prospettando un’incertezza normativa fondata sulla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 395/E/2008. In Cassazione ha articolato sei motivi: omesso esame di fatti decisivi; violazione di legge e degli artt. 3, 53 e 97 Cost.; errata applicazione della disciplina della base imponibile; errore sull’effetto acquisitivo conseguente alla mancata demolizione; omesso esame dell’incertezza normativa; omessa pronuncia su ulteriori eccezioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, e ha respinto il secondo e il terzo. I primi e il quinto erano inammissibili per la doppia conforme in fatto, non avendo la ricorrente indicato le differenze tra le ragioni fattuali delle decisioni di primo e secondo grado; il quarto era carente di specifica allegazione e localizzazione degli atti e dei fatti rilevanti; il sesto era generico e non riportava integralmente le eccezioni asseritamente trascurate. Nel merito, la Corte ha stabilito che l’accatastamento, o la concreta iscrivibilità, è sufficiente a fondare l’assoggettamento all’ICI: l’abusività urbanistica, l’assenza del certificato di agibilità e la mancata produzione di reddito non escludono di per sé l’imposta né rendono applicabile la riduzione prevista per immobili inagibili. La base imponibile resta quella del fabbricato finché questo esiste e la proprietà non sia venuta meno o non sia intervenuta una modifica sostanziale; la disciplina che tassa il valore dell’area durante demolizione e ricostruzione richiede l’effettiva realizzazione degli interventi previsti e non si estende automaticamente alla mera inottemperanza a un ordine di demolizione. È stata inoltre esclusa l’incertezza normativa: la risoluzione invocata riguardava un’altra imposta e una diversa fattispecie e, comunque, una risposta a interpello vincola soltanto il contribuente istante. Il ricorso è quindi rimasto complessivamente respinto. La Curatela è stata condannata a rifondere a Roma Capitale € 8.300 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
per fabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992 , art. 2 , comma 1, lett. a), l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l'immobile suscettibile di accatastamento
Ai fini ICI è fabbricato l’unità accatastata o accatastabile; l’imposta non dipende dalla regolarità urbanistica o dal rilascio dell’agibilità.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 24, comma 1
per considerare dei fabbricati inagibili/inabitabili, di fatto non utilizzati, si deve tener conto dei requisiti di cui all' articolo 24 , comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e quindi nello specifico gli immobili devono presentare un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria
La riduzione d’imposta per inagibilità richiede condizioni materiali di degrado o obsolescenza non superabili con manutenzione; la sola irregolarità edilizia o mancanza di agibilità non equivale a inagibilità.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6
l'applicazione della disposizione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , art. 5 , comma 6 (cui rinvia il D.L. n. 201 del 2011 , cit., art. 13, comma 3, quanto all'IMU), necessariamente presuppone la realizzazione dell'intervento edilizio cui si correla il relativo criterio di determinazione della base imponibile
Il criterio basato sul valore dell’area opera quando sia effettivamente avviata l’utilizzazione edificatoria o sia realizzato un intervento di demolizione e ricostruzione o recupero previsto dalla norma; non basta un generico ordine di demolizione.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, commi 3 e 6
la rideterminazione della base imponibile del tributo (secondo il valore dell'area) è destinata ad operare "fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato."
Per l’IMU, il rinvio alla disciplina dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992 comporta che il valore dell’area rilevi durante gli interventi edilizi contemplati e fino alla loro ultimazione o al precedente utilizzo del fabbricato.
Codice di procedura civile, art. 348-ter, ultimo comma
il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo, ha l'onere - nella specie non assolto - di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
In presenza di doppia conforme in fatto, i motivi di cassazione che denunciano vizi di fatto sono inammissibili se il ricorrente non indica e dimostra la diversità delle ragioni fattuali delle due decisioni.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
la prescrizione dell' art. 366 , n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto; non è sufficiente richiamarli genericamente, pur senza che sia necessaria la trascrizione integrale quando il contenuto e la collocazione siano adeguatamente indicati.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4
Il vizio di omessa pronuncia richiede la specifica indicazione della questione o eccezione non esaminata e la sua adeguata esposizione nel ricorso; doglianze generiche o non trascritte non consentono il controllo di ammissibilità e fondatezza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 212 del 2000 e dell' art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria
L’incertezza normativa oggettiva può escludere le sanzioni solo se riguarda inevitabilmente contenuto, oggetto e destinatari della norma; non basta un dubbio soggettivo o il richiamo a prassi relativa a una diversa fattispecie.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 2 e 3
l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 212 del 2000 e dell' art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria
L’esclusione della responsabilità sanzionatoria presuppone un’incertezza normativa oggettiva e inevitabile accertata dal giudice. La tutela dell’affidamento non si fonda su una risoluzione riferita a un’altra imposta e a una fattispecie diversa; la risposta a interpello vincola soltanto il soggetto istante.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali, il rigetto integrale o la definizione in rito sfavorevole del ricorso comporta il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Per l’ICI, l’accatastamento o l’accatastabilità del fabbricato è normalmente sufficiente a fondare la tassazione. Abusività edilizia, diniego di condono, assenza di agibilità o mancata redditività non eliminano, da soli, il presupposto d’imposta.
- La riduzione per inagibilità richiede una condizione materiale di degrado o obsolescenza rilevante secondo i criteri edilizi; l’irregolarità urbanistica e la mancanza del certificato di agibilità non sono automaticamente equivalenti all’inagibilità.
- La tassazione secondo il valore dell’area, anziché del fabbricato, durante lavori edilizi richiede l’effettiva ricorrenza degli interventi previsti dalla legge. La mera emissione di un ordine di demolizione, anche se non ottemperato, non basta a trasformare automaticamente la base imponibile.
- L’eventuale cessazione della titolarità del fabbricato per acquisizione legale o altra modifica sostanziale deve essere dimostrata con riferimento ai singoli immobili, agli atti pertinenti e alle date rilevanti per ciascuna annualità d’imposta.
- In Cassazione occorre confrontarsi puntualmente con le decisioni di merito: in caso di doppia conforme in fatto bisogna dimostrare la diversità delle rispettive basi fattuali; per gli altri motivi occorre indicare e localizzare gli atti rilevanti e riportare le eccezioni che si assume non esaminate.
- Per ottenere la disapplicazione delle sanzioni non è sufficiente richiamare una risoluzione o un interpello relativo a un’altra imposta o a un caso diverso: va dimostrata un’incertezza oggettiva, inevitabile e riferibile alla norma concretamente applicabile.
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