Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/10/2025 n. 27017 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato l’avviso di accertamento d’ufficio n. 174 dell’11 aprile 2018, relativo alla TASI 2014, con cui il Comune contestava il pagamento parziale dell’imposta per alcune unità immobiliari, richiedendo € 34.993,64. Sosteneva che sequestri, acquisizioni e ordini di demolizione comunali avessero sottratto gli immobili alla sua disponibilità e che, per effetto dell’ingiunzione di demolizione n. 1628/2012, la tassazione dovesse riguardare soltanto l’area di sedime, non i fabbricati iscritti in catasto. Contestava inoltre l’applicazione delle sanzioni, invocando l’incertezza normativa. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Roma (sentenza n. 1206/13/2020, pronunciata il 10 dicembre 2019 e depositata il 28 gennaio 2020) e dell’appello da parte della CTR del Lazio (sentenza n. 3680/2021, pronunciata il 12 luglio 2021 e depositata il 21 luglio 2021), la curatela ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo, relativi rispettivamente all’omesso esame di fatti decisivi e alle sanzioni, perché, in presenza di doppia conforme in fatto, la ricorrente non aveva indicato le differenze tra le ragioni fattuali delle decisioni di primo e secondo grado. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sull’incertezza normativa: la risoluzione dell’Agenzia richiamata riguardava un’altra imposta e una diversa fattispecie, e la ricorrente non aveva individuato le norme tributarie che avrebbero generato un’incertezza oggettiva. Il secondo motivo, sulla pretesa tassazione dei soli terreni, è stato respinto: l’iscrizione catastale, o la sussistenza dei requisiti per l’accatastamento, è sufficiente per l’imposizione; l’irregolarità urbanistica e l’ordine di demolizione non equivalgono all’inagibilità e non giustificano la tassazione del solo valore dell’area. Il terzo motivo, relativo agli effetti dell’ingiunzione di demolizione sul possesso e sull’imponibile, è stato dichiarato inammissibile per carente allegazione e localizzazione degli atti e dei documenti rilevanti, nonché per genericità delle circostanze sugli immobili interessati. Il ricorso è quindi stato complessivamente respinto quanto alla pretesa della contribuente e l’accertamento è rimasto fermo. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune € 3.500 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge; la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. "doppia conforme" in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo, ha l'onere - nella specie non assolto - di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    Quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nella ricostruzione dei fatti, il ricorrente per cassazione che propone una censura soggetta a tale preclusione deve indicare e dimostrare le differenze tra le rispettive ragioni fattuali; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • Art. 54, comma 2, del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012

    La predetta esclusione si applica, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012.

    La disciplina processuale richiamata si applica agli appelli introdotti dal giorno 11 settembre 2012; nel caso di doppia conforme in fatto comporta l’onere di specificare le differenze fattuali tra le due decisioni.

  • Art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 212/2000

    In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria.

    L’esenzione dalle sanzioni richiede un’incertezza oggettiva e inevitabile sul contenuto, sull’oggetto o sui destinatari della norma tributaria; non è sufficiente una difficoltà interpretativa genericamente affermata.

  • Art. 8 D.Lgs. n. 546/1992

    In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria.

    La disposizione consente di non applicare le sanzioni solo se ricorre un’incertezza normativa oggettiva e inevitabile, da accertare in concreto e non desumibile da richiami generici o da interpretazioni concernenti fattispecie diverse.

  • Art. 11 della L. n. 212/2000

    La Corte precisa che la risposta a un interpello è vincolante soltanto nei confronti del soggetto che ha presentato l’istanza e non produce effetti generali per altri contribuenti o per casi analoghi riguardanti soggetti diversi.

  • Art. 67, comma 1, TUIR

    La disposizione è richiamata per distinguere la fattispecie dell’interpello citato dalla ricorrente, relativa all’accertamento delle plusvalenze su cessione di fabbricati e terreni, dalla controversia sulla TASI; tale diversità impedisce di ricavare da quella risposta un’incertezza normativa rilevante per il caso in esame.

  • Art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992

    Per fabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l'immobile suscettibile di accatastamento ai sensi del r.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1, 4, 5 e 10.

    È fiscalmente rilevante il fabbricato iscritto in catasto o comunque suscettibile di accatastamento. La regolarità urbanistica non è indicata come presupposto dell’imposizione.

  • R.D.L. n. 652/1939, artt. 1, 4, 5 e 10

    Per fabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l'immobile suscettibile di accatastamento ai sensi del r.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1, 4, 5 e 10.

    Le disposizioni catastali richiamate concorrono a individuare le unità immobiliari suscettibili di accatastamento e, dunque, rilevanti ai fini dell’imposizione come fabbricati.

  • Art. 24, comma 1, D.P.R. n. 380/2001

    Per considerare dei fabbricati inagibili/inabitabili, di fatto non utilizzati, si deve tener conto dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e quindi nello specifico gli immobili devono presentare un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria.

    La condizione di inagibilità rilevante richiede un degrado fisico sopravvenuto o un’obsolescenza non superabile con la manutenzione. La mera difformità edilizia o l’ordine di demolizione non sono, da soli, equivalenti a tale condizione.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La prescrizione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti, il loro contenuto e la loro collocazione processuale, così da consentire alla Corte di verificare la censura senza ricercare autonomamente le risultanze invocate.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione.

    La censura di legittimità deve collegare la norma invocata ai fatti concreti e documentati che ne determinerebbero la violazione; l’indicazione astratta della disposizione e allegazioni generiche non sono sufficienti.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, sussistendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Per i tributi immobiliari, un’unità iscritta in catasto o suscettibile di accatastamento può essere imponibile anche se abusiva o soggetta a ordine di demolizione: tali circostanze non comportano automaticamente che l’imposta debba essere calcolata sulla sola area di sedime.
  • L’abusività urbanistica non equivale all’inagibilità fiscalmente rilevante. Per invocare il trattamento previsto per gli immobili inagibili occorre dimostrare concretamente il degrado fisico o l’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica richiesti; l’ordine di demolizione, da solo, non basta.
  • L’esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa richiede un’incertezza oggettiva e inevitabile su una norma specificamente individuata. Una risposta a interpello relativa a un’altra imposta o fattispecie, inoltre, vincola solo chi ha presentato l’istanza e non dimostra di per sé un’incertezza applicabile ad altri contribuenti.
  • In presenza di doppia conforme in fatto, chi ricorre per cassazione deve confrontare le ricostruzioni fattuali di primo e secondo grado e indicare come divergono; omettere tale confronto può rendere inammissibili le censure interessate.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare che un provvedimento amministrativo o un documento dimostra la tesi del ricorrente: occorre indicarne con precisione contenuto, collocazione negli atti e collegamento con i beni e con l’imposta contestata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.