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Sentenza

Sentenza del 08/10/2025 n. 27018 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento IMU n. 143 per l’anno d’imposta 2012, emesso per parziale versamento dell’imposta. La società sosteneva che gli immobili abusivi fossero interessati da ordini di demolizione e da provvedimenti di sequestro e confisca, circostanze che ne avrebbero escluso l’utilizzabilità e il valore commerciale. Chiedeva quindi di determinare la base imponibile sul valore dell’area, anziché sulla rendita catastale dei fabbricati, e lamentava inoltre violazione del contraddittorio e carenza di motivazione. In Cassazione ha proposto tre motivi: omesso esame di fatti decisivi e travisamento dei fatti; errata applicazione delle norme sulla base imponibile, con dedotta violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost.; omesso esame e illegittimità delle sanzioni per asserita incertezza normativa.

La decisione

La CTP di Roma, con sentenza n. 10877/38/2017, depositata il 1° settembre 2017, aveva respinto il ricorso; la CTR del Lazio, con sentenza n. 4918/17/2021, depositata il 2 novembre 2021, aveva respinto l’appello. La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, perché, in presenza di doppia conforme in fatto, la società non aveva indicato le eventuali differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Ha comunque ritenuto infondata la censura relativa all’incertezza normativa: una risoluzione o risposta a interpello relativa a un’altra imposta, a un altro contribuente e a una diversa fattispecie non dimostra un’incertezza normativa oggettiva; inoltre, la ricorrente non aveva individuato le norme tributarie di contenuto incerto. Il secondo motivo è stato respinto: la difformità edilizia e l’ordine di demolizione non rendono, di per sé, l’immobile inagibile né eliminano il presupposto impositivo; la regolarità urbanistica e l’abitabilità non sono requisiti dell’imposizione. La Corte ha condannato la ricorrente a rifondere al Comune le spese, liquidate in 8.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    la predetta esclusione si applica, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. "doppia conforme" in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo, ha l'onere - nella specie non assolto - di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

    Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi sui fatti, il ricorrente per cassazione che deduce il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve indicare e dimostrare che le rispettive ragioni fattuali sono diverse; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • Art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 212/2000 e art. 8 D.Lgs. n. 546/1992

    in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.

    L’esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa richiede un’incertezza oggettiva e inevitabile sul contenuto, sull’oggetto o sui destinatari della norma, valutata dal giudice. Non basta invocare genericamente interpretazioni divergenti o una risposta amministrativa riferita a una fattispecie diversa.

  • Art. 11 della legge n. 212/2000

    la risposta all'interpello fornita dall'Agenzia è vincolante solo ed esclusivamente nei confronti del soggetto che ha presentato l'istanza (Cass. 9719/2018) e non ha, quindi, un valore generale, non producendo effetti nei confronti di tutti gli altri contribuenti, né in casi analoghi relativi a soggetti diversi da chi ha proposto l'interpello (Cass. n. 8740/2021).

    La risposta a un interpello vincola l’Amministrazione nei confronti dell’istante, ma non ha efficacia generale per altri contribuenti; a maggior ragione, una risposta relativa a un’imposta e a fatti diversi non prova da sola l’incertezza normativa nella controversia.

  • Art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992

    per fabbricato rilevante ai fini ICI deve intendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l'immobile suscettibile di accatastamento ai sensi del r.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1, 4, 5 e 10.

    Il presupposto relativo al fabbricato ricorre per l’unità iscritta o iscrivibile in catasto: l’iscrizione è sufficiente, ma non necessaria se l’immobile possiede già le condizioni per essere considerato fabbricato.

  • Art. 24, comma 1, D.P.R. n. 380/2001

    per considerare dei fabbricati inagibili/inabitabili, di fatto non utilizzati, si deve tener conto dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e quindi nello specifico gli immobili devono presentare un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria.

    L’inagibilità rilevante ai fini della riduzione d’imposta dipende da condizioni oggettive di degrado o da obsolescenza non superabile con manutenzione; la mera inutilizzazione o irregolarità edilizia non equivale a inagibilità.

  • Art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992

    l'inagibilità (che consente la riduzione d'imposta) è correlata alla temporanea impossibilità di utilizzo dell'immobile e non va intesa come qualità giuridica superabile con il rilascio del certificato di abitabilità.

    La riduzione d’imposta presuppone un’inagibilità effettiva, riconducibile alla temporanea impossibilità di utilizzare il bene; il certificato di abitabilità non determina, da solo, l’esistenza o l’assenza del presupposto impositivo.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti processuali, la parte soccombente è tenuta all’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Un immobile abusivo o interessato da un ordine di demolizione non diventa automaticamente fiscalmente irrilevante e non può essere equiparato, solo per questo, a un fabbricato inagibile. Occorre distinguere la regolarità urbanistica dall’esistenza del presupposto impositivo.
  • Per ottenere la riduzione d’imposta per inagibilità occorre provare condizioni oggettive di degrado fisico o obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con manutenzione, e la concreta inutilizzabilità del bene; la mera inutilizzazione, precarietà d’uso o mancanza del certificato di abitabilità non basta.
  • La doppia conforme in fatto rende inammissibile il motivo di cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo se il ricorrente non confronta puntualmente le ragioni fattuali delle due sentenze di merito e non dimostra che differiscono.
  • L’incertezza normativa che può escludere le sanzioni tributarie deve essere oggettiva, inevitabile e riferita a norme precisamente individuate. Non è sufficiente richiamare una risoluzione o un interpello riguardante un’altra imposta, un altro contribuente o una fattispecie diversa.
  • La risposta a un interpello produce effetti nei confronti del soggetto che lo ha presentato e non costituisce, da sola, un’interpretazione vincolante di portata generale per gli altri contribuenti.

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