Cassazione Civile, Ordinanza n. 05229/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto instaurato tra una lavoratrice e una società a capitale pubblico, presso la quale la prima aveva prestato attività con contratti di collaborazione a progetto per la segreteria tecnica del progetto "Bacino LSU - Comune di Palermo". La lavoratrice aveva chiesto in giudizio la trasformazione di tali rapporti in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2 agosto 2004 o, in subordine, dal 6 ottobre 2005, nonché il riconoscimento delle mansioni di categoria D1 del CCL aziendale, delle differenze retributive e dell’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. La Corte d’appello, in riforma del primo grado, aveva invece negato la conversione ritenendo che la società avesse natura pubblicistica, quale ente strumentale del Ministero del Lavoro, e che quindi si applicasse il divieto di conversione previsto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; aveva inoltre escluso il risarcimento del c.d. danno comunitario perché non specificamente domandato. In cassazione la lavoratrice ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e ultrapetizione, per avere il giudice d’appello fondato la decisione su fatti e circostanze non allegati; 2) violazione delle norme sul pubblico impiego e sul lavoro a progetto, assumendo che la natura pubblicistica della società fosse stata ricostruita sulla base di atti successivi alla stipula dei contratti e dunque non rilevanti per il 2004/2005; 3) violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 32 L. n. 183/2010, per non avere riconosciuto il risarcimento derivante dall’abusivo uso di contratti flessibili, sostenendo che tale domanda fosse stata in realtà proposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte territoriale si era limitata a qualificare giuridicamente i fatti allegati, accertando la natura della società datrice quale presupposto della domanda, senza attribuire un bene diverso da quello richiesto. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, chiarendo che, in tema di nullità del contratto, la verifica della conversione va compiuta con riferimento al momento genetico del rapporto e non alla data della decisione; ha quindi affermato che la natura pubblicistica della società doveva essere valutata con riguardo alla situazione esistente al momento della stipulazione dei contratti, valorizzando la sentenza della Corte costituzionale n. 363/2003, che aveva già qualificato Italia Lavoro S.p.A. come soggetto pubblico/ente strumentale. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la dedotta erronea interpretazione della domanda era stata prospettata con un vizio non corretto ex art. 360 c.p.c.; ha comunque osservato che la lavoratrice aveva chiesto solo l’indennità collegata alla conversione del rapporto e non il risarcimento ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, oltre a dichiarare la censura carente di specificità per mancata puntuale riproduzione degli atti. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice attribuisce un bene diverso da quello domandato o decide su fatti e questioni estranei al giudizio; non sussiste quando il giudice si limita a qualificare giuridicamente i fatti allegati.
È salvo il potere del giudice di individuare d'ufficio le norme applicabili e di dare ai fatti dedotti una diversa qualificazione giuridica, purché restino invariati petitum e causa petendi.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato nel terzo motivo e nel ragionamento sulla natura pubblicistica della datrice di lavoro, in collegamento con la disciplina del pubblico impiego.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Prevede un rimedio risarcitorio/dissuasivo per l'uso illegittimo di contratti flessibili nel pubblico impiego; nella specie è stato ritenuto non applicabile alla domanda formulata dalla lavoratrice, perché non specificamente richiesta e incompatibile con la pretesa di conversione del rapporto.
Richiamato come norma evocata nel secondo motivo, senza che la Corte ne faccia una autonoma applicazione decisoria.
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 1/1999
Richiamato nel secondo motivo a sostegno della censura sulla natura giuridica della società.
artt. 61, 62 e 69 d.lgs. n. 276/2003
Richiamati nel secondo motivo in relazione ai contratti a progetto e alla loro disciplina.
Richiamato in relazione alla domanda di indennità/risarcimento conseguente alla vicenda del rapporto di lavoro; la Corte rileva che la domanda formulata dalla lavoratrice riguardava l'indennità collegata alla conversione del rapporto, non il risarcimento ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.
La nullità del contratto va valutata al momento genetico della fattispecie negoziale, perché è allora che l'atto si pone in contrasto con la norma imperativa; la conversione opera ex tunc secondo l'orientamento ritenuto costante dalla Corte.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura che si fonda su atti e documenti di merito deve riportarne puntualmente il contenuto e indicarne la collocazione processuale; in difetto, il motivo è inammissibile o comunque non accoglibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il corretto parametro per denunciare errori di diritto sostanziale o di qualificazione giuridica; non è invece il mezzo appropriato per censurare la mera interpretazione della domanda processuale, ove si lamenti un vizio di nullità processuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Deve essere utilizzato per dedurre nullità processuali, tra cui la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato in via teorica per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo allegato e non contestato, secondo la ricostruzione della Corte sul sindacato della domanda.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato o decide su fatti e questioni estranei alle allegazioni, non quando procede alla diversa qualificazione giuridica dei fatti dedotti.
- Nel giudizio di merito e in cassazione il giudice può riqualificare giuridicamente la domanda e i fatti allegati, purché restino immutati petitum e causa petendi.
- La verifica della nullità di un contratto e degli effetti della sua eventuale conversione va compiuta con riferimento al momento genetico del rapporto, perché la validità dell'atto si misura al tempo della stipulazione.
- Quando si contesta la natura pubblicistica o privatistica del datore di lavoro ai fini della convertibilità dei rapporti flessibili, rileva la disciplina e la qualificazione giuridica esistenti al momento della conclusione del contratto, non documenti sopravvenuti se non utilizzati come mera conferma di un assetto già esistente.
- Il risarcimento previsto per l'abusivo ricorso a contratti flessibili nel pubblico impiego non può essere riconosciuto se non è stato specificamente domandato nei termini pertinenti e se la domanda, letta nel suo contenuto sostanziale, è diversa da quella fatta valere in giudizio.
- Le censure di legittimità che si fondano su atti e documenti di merito devono rispettare il requisito di specificità, con puntuale riproduzione del contenuto rilevante e precisa indicazione della loro collocazione processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05209/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05210/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05211/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05212/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05214/2023 del 20/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05219/2023 del 20/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →