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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05211/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di un ex dipendente di ente pubblico che, dopo il pensionamento, chiedeva differenze retributive sostenendo di avere svolto, dal 16.12.2004 al 31.3.2010, mansioni riconducibili alla superiore posizione C4 dell'Area C, mentre era formalmente inquadrato in C3. Secondo la sua prospettazione, la nomina a direttore responsabile del Bollettino Atti Ufficiali dell'ente, in quanto figura disciplinata dalla normativa sulla stampa e connessa a responsabilità proprie del ruolo, sarebbe stata sufficiente a dimostrare l'esercizio di mansioni superiori. La Corte d'appello aveva però negato il diritto alle differenze, rilevando che non erano state allegate in modo specifico le concrete attività svolte, il grado di autonomia, le risorse gestite e la responsabilità effettivamente assunta. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione della disciplina sulla figura del direttore responsabile e della declaratoria contrattuale dell'Area C, assumendo che la responsabilità inerente al ruolo fosse imposta ex lege e rendesse superflua un'ulteriore prova delle mansioni; 2) violazione delle norme processuali sul divieto di domande o eccezioni nuove e sulla non contestazione, sostenendo che l'ente avesse tardivamente introdotto in appello la tesi secondo cui il Bollettino non costituiva una struttura organizzativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il riconoscimento delle mansioni superiori non può fondarsi sulla sola qualifica formale di direttore responsabile, occorrendo l'allegazione e la prova delle concrete attività svolte e del livello effettivo di responsabilità, autonomia e competenza richiesti dalla posizione superiore rivendicata. Ha inoltre osservato che, per il periodo successivo al 1.10.2007, la domanda era comunque priva di fondamento alla luce del CCNL 2006/2009, che limita le mansioni superiori alle attività extra area. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riprodotto adeguatamente gli atti rilevanti per dimostrare la dedotta non contestazione; comunque ha ritenuto non decisiva la questione sulla natura del Bollettino come struttura organizzativa, perché la decisione di merito si fondava soprattutto sulla mancanza di specifiche allegazioni e prova circa le mansioni effettivamente espletate. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 8 febbraio 1948, n. 47

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la figura del direttore responsabile di periodico comporti per legge specifiche responsabilità, ma la Corte ha escluso che da sola basti a provare mansioni superiori e superiore inquadramento

  • art. 57 c.p.

    invocato dal ricorrente in relazione alle responsabilità del direttore responsabile, ma non ritenuto sufficiente a fondare automaticamente il diritto alle differenze retributive

  • art. 13 allegato A CCNL EPNE 1998/2001

    le declaratorie dell'Area C e delle posizioni C3 e C4 vanno interpretate valorizzando il diverso grado di responsabilità, autonomia decisionale e competenze richieste

  • art. 9, comma 5, L. 7 giugno 2000, n. 150

    richiamato per evidenziare la mancanza di una specifica area di contrattazione per il profilo del giornalista addetto all'ufficio stampa, con conseguente applicazione della disciplina collettiva generale

  • art. 9 CCNL 2006/2009

    dal 1.10.2007 la Corte ha ritenuto che, in base a tale disposizione, solo le attività extra area integrano mansioni superiori, escludendo il diritto alle differenze per svolgimento di attività intra area

  • art. 345 c.p.c.

    invocato in relazione al divieto di nuove eccezioni e argomenti in appello; la Corte ha ritenuto non tardiva la deduzione dell'ente sulla natura del Bollettino, ma comunque non decisiva

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    richiamato per il principio di non contestazione nel rito del lavoro; la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva assolto l'onere di autosufficienza nel trascrivere le allegazioni rilevanti

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la novità della difesa avversaria in appello, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque non decisiva

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di inquadramento superiore del lavoratore subordinato, la verifica non può arrestarsi alla qualifica formale o alla nomina conferita: è necessario accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte, il grado di autonomia, la responsabilità assunta e la complessità delle attività espletate.
  • La domanda di differenze retributive per mansioni superiori richiede un allegazione specifica e circostanziata dei fatti costitutivi; in difetto, non è possibile procedere alla sussunzione delle attività nella declaratoria contrattuale superiore.
  • Quando il contratto collettivo distingue tra livelli sulla base del diverso grado di responsabilità e autonomia, il passaggio al livello superiore va dimostrato tramite elementi concreti che attestino la maggiore professionalità richiesta, non mediante mere qualifiche formali.
  • Il principio di non contestazione nel rito del lavoro può operare solo rispetto a circostanze specificamente allegate dalla parte onerata; non può supplire alla mancanza di allegazioni essenziali né sostituire l'onere di individuare puntualmente i fatti costitutivi della domanda.
  • In sede di legittimità, la censura processuale è inammissibile se il ricorrente non assolve all'onere di autosufficienza, omettendo di riprodurre gli atti e i passaggi processuali indispensabili per valutare la dedotta violazione.
  • Quando una disciplina contrattuale successiva qualifica come mansioni superiori solo quelle extra area, non può essere riconosciuto un superiore inquadramento per attività che restano interne all'area di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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