Cassazione Civile, Ordinanza n. 05214/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un docente, assunto ripetutamente dalla Provincia Autonoma di Trento con contratti di lavoro a tempo determinato, aveva chiesto il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata durante il servizio non di ruolo, con conseguente ricostruzione della carriera e pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva escluso l’illegittimità del termine, ma aveva riconosciuto il diritto alla piena ricostruzione della carriera, poi quantificando il credito con una CTU e applicando la prescrizione quinquennale. La Corte d’appello aveva confermato il diritto del lavoratore e aumentato l’importo liquidato. Con cinque motivi, la Provincia ricorrente ha dedotto: 1) violazione della normativa interna, anche provinciale e contrattuale, sostenendo l’incompatibilità della disciplina applicata con il diritto UE; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 340 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse accolto una domanda nuova e tardiva; 3) violazione dell’art. 485, comma 1, d.lgs. 297/1994, contestando il criterio di calcolo dell’anzianità; 4) violazione della normativa provinciale e contrattuale sul mantenimento ad personam di benefici economici, lamentando che fosse stato applicato il contratto vigente al momento di maturazione di ogni scatto anziché quello vigente alla immissione in ruolo; 5) violazione dell’art. 36 Cost., censurando il mancato computo in detrazione della retribuzione estiva riconosciuta anche ai supplenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della Provincia Autonoma di Trento. Ha ritenuto infondati i motivi fondati sulla pretesa compatibilità della disciplina interna con il diritto eurounitario, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui al personale scolastico a tempo determinato della Provincia spetta il riconoscimento dell’anzianità maturata e del correlato trattamento retributivo secondo la progressione per fasce prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, senza che il regime speciale di reclutamento giustifichi una disparità di trattamento. Ha inoltre escluso che la domanda proposta in appello fosse nuova, osservando che la richiesta di disapplicazione del limite interno al riconoscimento dell’anzianità era solo strumentale alla domanda originaria di parità di trattamento; ha dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, la censura sull’art. 340 c.p.c.; ha ritenuto infondati i motivi sull’art. 485 d.lgs. 297/1994 e sulla disciplina contrattuale successiva, perché riferiti a una fattispecie diversa e comunque contrastanti con il principio di non discriminazione; ha infine dichiarato inammissibile il motivo ex art. 36 Cost. per mancanza di specifica attinenza al decisum e difetto di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo come norma interna che disciplina il trattamento del personale scolastico, ma ritenuto non decisivo alla luce del divieto di discriminazione del lavoratore a termine.
artt. 485 e 526 d.lgs. n. 297/1994
La Corte ha affermato che l’art. 485, comma 1, disciplina la diversa fattispecie del riconoscimento dei servizi preruolo al momento dell’assunzione in ruolo e non può essere applicato alla domanda di parità di trattamento del lavoro a tempo determinato.
clausola n. 4 Accordo quadro CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE
principio di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato
È norma di diretta applicazione; impone il riconoscimento dell’anzianità maturata dal personale a termine e del correlato trattamento economico, salvo ragioni oggettive che giustifichino una disparità, qui escluse.
artt. 83 e 86 CCPL del personale docente della Provincia di Trento del 29.11.2004
Richiamati come disciplina collettiva provinciale, ma non idonei a giustificare un trattamento deteriore del docente a termine.
art. 3 accordo secondo biennio economico 2000-2001 del 15.5.2001
Richiamato come fonte contrattuale provinciale nel primo motivo, senza rilievo decisivo rispetto alla clausola anti-discriminatoria europea.
art. 22 accordo provinciale biennio economico 2008-2009
Richiamato nel primo motivo come parte della disciplina economica del personale docente provinciale.
La censura è stata ritenuta non pertinente, poiché la questione riguardava eventualmente l’art. 345 c.p.c. sulle domande nuove in appello.
La Corte lo richiama come norma corretta per valutare l’ammissibilità delle domande nuove in appello, escludendo che la richiesta del lavoratore integrasse domanda nuova.
La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto né prodotto il contenuto della sentenza parziale di primo grado.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Usato per dichiarare inammissibile il motivo che non riportava gli atti e i passaggi rilevanti della decisione di primo grado.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per evidenziare che la sentenza parziale non risultava prodotta in cassazione.
art. 17 della legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 18 del 27.12.2011
Richiamato dal motivo sulla disciplina provinciale successiva, ma ritenuto incompatibile con il principio eurounitario di non discriminazione nella parte applicata ai lavoratori a termine.
Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 744 del 20.4.2012
Richiamata nel quarto motivo come atto attuativo della disciplina economica provinciale, non idoneo a escludere il trattamento paritario del lavoratore a termine.
La Corte ha confermato che la clausola che limita il mantenimento ad personam dei benefici economici ai soli assunti a tempo indeterminato viola la clausola 4 dell’Accordo quadro e va disapplicata anche nei confronti del lavoratore a termine poi immesso in ruolo.
art. 36 Cost.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con il decisum e con l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla retribuzione estiva prevista dal contratto provinciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, quale conseguenza del rigetto del ricorso.
Norma sul procedimento camerale richiamata in apertura.
Norma sul procedimento camerale richiamata in apertura.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro scolastico a tempo determinato, il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone il riconoscimento dell’anzianità maturata con i contratti a termine e del corrispondente trattamento economico previsto per il personale a tempo indeterminato, salvo una ragione oggettiva che giustifichi il diverso trattamento.
- Le norme interne o contrattuali che disciplinano il riconoscimento dei servizi preruolo o il mantenimento di benefici stipendiali non possono essere applicate in modo da introdurre una disparità di trattamento tra personale stabile e personale precario, quando la situazione lavorativa è sostanzialmente omogenea e manca una giustificazione oggettiva.
- La domanda con cui il lavoratore chiede in appello la disapplicazione del limite interno al riconoscimento dell’anzianità non integra, di per sé, domanda nuova se è strumentale all’unica pretesa originaria di parità di trattamento economico del lavoro a termine.
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e riferibili al decisum; la censura che non si confronti con la ratio della sentenza impugnata o che ometta di trascrivere/produrre gli atti decisivi è inammissibile.
- Una disposizione che regola il riconoscimento dei servizi preruolo al momento dell’immissione in ruolo non è automaticamente applicabile alla diversa pretesa del lavoratore a termine di ottenere, in via diretta, il trattamento economico corrispondente a quello del personale di ruolo durante la pregressa attività precaria.
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