Cassazione Civile, Ordinanza n. 05209/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
Alcuni lavoratori interinali, già utilizzati presso un ente pubblico economico poi confluito nell'istituto previdenziale ricorrente, avevano svolto plurimi rapporti di somministrazione a tempo determinato tramite una società di somministrazione. Rivendicavano il pagamento di differenze retributive, in particolare di compensi accessori incentivanti e del cosiddetto "salario di garanzia", previsto dalla contrattazione integrativa dell'ente utilizzatore, assumendo di avere svolto le medesime mansioni dei dipendenti di pari livello. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto solo il salario di garanzia per un determinato periodo, nei limiti della prescrizione; la corte d'appello aveva confermato tale impostazione e, accogliendo l'appello della società somministratrice, aveva anche posto l'istituto utilizzatore a tenere indenne la somministratrice per quanto dovuto ai lavoratori. Con il ricorso per cassazione l'istituto ha dedotto violazione e falsa applicazione dei criteri ermeneutici contrattuali, della disciplina collettiva richiamata, dell'art. 23 d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 2948 c.c., sostenendo che il salario di garanzia fosse subordinato, secondo la contrattazione integrativa, a un provvedimento dirigenziale attestante il possesso di idonea professionalità del lavoratore, provvedimento che nel caso concreto mancava.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, il difetto di autosufficienza per mancata integrale riproduzione della contrattazione integrativa e del provvedimento interno richiamati; dall'altro, l'inammissibilità della censura formulata in modo generico ai sensi dell'art. 1362 c.c. e ss., senza specificare quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il giudice di merito aveva valorizzato proprio il provvedimento interno come fatto costitutivo dell'estensione generalizzata del salario di garanzia. È stato dato atto altresì della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
testo applicabile ratione temporis
La disciplina della somministrazione, nel testo allora vigente, riconosceva ai lavoratori somministrati un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti dell'utilizzatore a parità di mansioni.
art. 1362 c.c. e ss.
La censura è inammissibile se dedotta in modo generico, senza indicare quali specifici canoni ermeneutici della contrattazione collettiva sarebbero stati violati.
art. 2948 n. 4 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione quinquennale delle differenze retributive.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È richiesto il rispetto dell'onere di autosufficienza del ricorso, con riproduzione degli atti e documenti rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
La possibilità di denunciare direttamente in cassazione la violazione dei contratti collettivi riguarda i contratti e accordi nazionali, non i contratti integrativi.
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
La limitazione dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 ai contratti nazionali esclude il sindacato diretto sui contratti integrativi, per i quali resta il controllo sui canoni legali di interpretazione e sulla motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha modificato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in collegamento con la dedotta violazione dell'art. 6 CEDU, senza esito favorevole.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente in tema di giusto processo, ma non decisivo ai fini dell'esito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro l'interpretazione di un contratto collettivo integrativo è inammissibile se non contiene la completa trascrizione delle clausole rilevanti e degli atti richiamati, quando da essi dipenda la verifica del decisum.
- La censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali deve indicare in modo specifico quali regole interpretative siano state disattese; un richiamo generico all'art. 1362 c.c. e seguenti non è sufficiente.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dei contratti e accordi collettivi è denunciabile direttamente solo con riguardo ai contratti nazionali; per i contratti integrativi il controllo della Corte resta circoscritto al rispetto dei canoni legali di interpretazione e alla coerenza logico-motivazionale della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso è inammissibile anche quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè quando attacca un presupposto diverso da quello effettivamente posto a base della decisione.
- Nel settore della somministrazione di lavoro, il principio di parità di trattamento retributivo tra lavoratori somministrati e dipendenti dell'utilizzatore opera nei limiti della disciplina collettiva applicabile e della concreta estensione degli emolumenti prevista dagli atti contrattuali o organizzativi richiamati.
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