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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05212/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di una dipendente di ente pubblico non economico, che aveva ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento di differenze retributive per il periodo 1 luglio 2007 - 31 maggio 2012, sul presupposto di aver svolto mansioni corrispondenti alla categoria/area C, posizione economica C1, pur essendo formalmente inquadrata in area A, posizione economica A2. La Corte d'appello aveva ritenuto, sulla base di una precedente sentenza passata in giudicato e delle prove testimoniali, che le mansioni successivamente svolte fossero rimaste sostanzialmente invariate nonostante un riassetto organizzativo dell'ente. L'ente previdenziale ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione di norme sul pubblico impiego contrattualizzato e del c.c.n.l. sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto immutato il contenuto delle mansioni dopo il riassetto organizzativo del 2009, senza considerare che molte funzioni erano state accentrate e che in sede locale era rimasta soltanto un'attività residuale; con il secondo lamentava violazione delle disposizioni contrattuali e dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che, per effetto del nuovo sistema di classificazione in tre aree, la lavoratrice avrebbe potuto al più ottenere le differenze per il passaggio all'area immediatamente superiore B, e non quelle riferite all'area C1.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, già esaminate dal giudice di appello, senza rispettare i requisiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore, anche non immediatamente superiore, dà comunque diritto alla retribuzione della qualifica superiore ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, senza che possano opporsi limitazioni ricavate dal contratto collettivo o dal nuovo sistema di classificazione, poiché ciò contrasterebbe con l'art. 36 Cost. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese, distratte in favore dei difensori antistatari della controricorrente, con ulteriore importo dovuto per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 2-27 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamati nel primo motivo come norme violate, ma la Corte non accoglie la censura perché essa si risolve in una richiesta di riesame del merito.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica superiore, anche non immediatamente superiore, comporta il diritto alla retribuzione della qualifica superiore nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in collegamento con la disciplina delle mansioni superiori e delle differenze retributive nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 36 Cost.

    È il parametro costituzionale che impone una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato e impedisce interpretazioni restrittive che negano il compenso adeguato per le mansioni di fatto svolte.

  • artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Il ricorrente, per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo, deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione e la sua decisività.

  • art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove.

  • art. 9 del c.c.n.l. enti pubblici non economici 2006/2009

    La Corte esclude che questa disposizione possa limitare il diritto alle differenze retributive al solo passaggio all'area immediatamente superiore.

  • artt. 6 e 9 del c.c.n.l. 2006-2009

    Richiamati dal ricorrente per sostenere un sistema classificatorio in tre aree, ma ritenuti non idonei a comprimere il diritto alla retribuzione delle mansioni superiori effettivamente svolte.

  • Allegato A del c.c.n.l. 2006/2009

    La declaratoria del livello C include lavoratori inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi con responsabilità di presidio e gestione di processi rilevanti.

  • art. 414 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al ricorso introduttivo che descriveva le mansioni asseritamente svolte.

  • art. 93 cod. proc. civ.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni corrispondenti a una qualifica superiore dà diritto alle differenze retributive relative a quella qualifica, anche se la qualifica non è quella immediatamente superiore rispetto all'inquadramento formale.
  • Le clausole del contratto collettivo o il sistema di classificazione del personale non possono essere interpretati in modo da escludere il compenso dovuto per mansioni superiori effettivamente svolte, se tale esclusione contrasta con il principio costituzionale di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.
  • In sede di legittimità, la censura che in realtà mira a ottenere una nuova valutazione delle prove è inammissibile; per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare con precisione il fatto storico, il dato probatorio, la sua deduzione nel processo e la sua decisività.
  • L'individuazione del contenuto concreto delle mansioni e del processo organizzativo in cui il dipendente opera è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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