Cassazione Civile, Ordinanza n. 05219/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da due sentenze di primo grado con cui una lavoratrice addetta alla gestione amministrativa e contabile presso un'agenzia assicurativa è stata condannata al risarcimento dei danni per irregolarità contabili in favore di due società assicurative succedute nella titolarità del rapporto aziendale; le stesse sentenze hanno inoltre ritenuto legittime le dimissioni della lavoratrice e, solo in parte, accolto la sua domanda riconvenzionale sul TFR. La Corte d'appello ha confermato integralmente la decisione di primo grado, ritenendo provati grave inadempimento, danno e nesso causale. In cassazione la lavoratrice ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1223 e 2043 c.c., degli artt. 115, 116, 132 n. 4 e 156 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente affermato la sua responsabilità e il quantum senza adeguata prova, sulla base dell'assunto che le irregolarità contabili servissero a occultare precedenti ammanchi di denaro; 2) violazione degli artt. 1223 e 2043 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che il giudice d'appello avesse confermato l'esistenza degli ammanchi facendo ricorso al criterio della preponderanza dell'evidenza e valorizzando in modo errato la consulenza tecnica e una dichiarazione resa il 7.12.2011; 3) violazione degli artt. 1223 e 2043 c.c., dei principi sul nesso causale ex artt. 40 e 41 c.p. e degli artt. 2699 e 2700 c.c., per avere il giudice equiparato le poste contabili errate al danno risarcibile senza spiegare il rapporto causale tra irregolarità e pregiudizio; 4) violazione degli artt. 2099 e 2120 c.c. e dell'art. 2697, comma 2, c.c., oltre omesso esame di fatto decisivo, per il rigetto del motivo relativo al TFR e alla mancata motivazione sulla busta paga da cui risultava l'importo corrisposto. Nelle more del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, cui hanno aderito entrambe le società controricorrenti, dichiarando di avere conciliato tutte le controversie pendenti tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e dell'adesione di entrambe le società controricorrenti, rilevando che l'accordo conciliativo aveva definito tutte le controversie pendenti tra le parti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza provvedere sulle spese processuali ex art. 391, comma 4, c.p.c. e senza applicare l'ulteriore contributo unificato, poiché tale aggravio è previsto solo per rigetto o inammissibilità, non per estinzione.
Norme richiamate
richiamato solo per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione basati su violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
evocato dalla ricorrente in tema di danno risarcibile e nesso tra inadempimento e pregiudizio
evocato dalla ricorrente come norma sulla responsabilità aquiliana e sul risarcimento del danno
invocato per lamentare errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito
invocato per censurare la valutazione del materiale istruttorio
richiamato per dedurre motivazione apparente della sentenza impugnata
richiamato in connessione alle nullità processuali dedotte
art. 111 Cost.
richiamato per censurare l'asserita carenza di motivazione
richiamato per contestare il riparto e l'assolvimento dell'onere della prova
richiamato dalla ricorrente in relazione al nesso causale tra condotta e danno
richiamato dalla ricorrente in relazione al nesso causale tra condotta e danno
richiamato in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico
richiamato in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico
richiamato nel motivo relativo al trattamento economico e al TFR
richiamato nel motivo relativo al TFR
richiamato per sostenere un'errata inversione dell'onere della prova
applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalle controparti
applicato per escludere la statuizione sulle spese in presenza di estinzione del giudizio
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
interpretato nel senso che l'ulteriore contributo unificato non si applica all'estinzione, ma solo agli esiti di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle parti intimate, determina l'estinzione del giudizio quando ne ricorrano i presupposti processuali dell'art. 390 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese processuali secondo il regime dell'art. 391, comma 4, c.p.c., se non diversamente previsto o richiesto dal caso concreto.
- L'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non è dovuto nei casi di estinzione del processo, essendo limitato ai soli esiti di rigetto o inammissibilità.
- Quando le parti definiscono transattivamente tutte le controversie pendenti e la rinuncia al ricorso è sottoscritta dai difensori muniti di mandato speciale, il processo di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
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