Cassazione Civile, Ordinanza n. 05210/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di una dipendente, dello svolgimento dal 1° ottobre 2002 al 18 febbraio 2009 di mansioni asseritamente superiori rispetto all'inquadramento formale. Il giudice di merito aveva ritenuto che, in forza di un ordine di servizio del 2002, la lavoratrice avesse svolto l'incarico di responsabile del processo "attività pensionistiche", riconducibile al profilo C4, e aveva quindi condannato l'ente al pagamento delle differenze retributive. L'istituto previdenziale ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., delle declaratorie contrattuali del comparto enti pubblici non economici, del contratto collettivo integrativo e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso l'organizzazione per "processi" con la figura contrattuale del "responsabile del processo", senza accertare il reale contenuto di autonomia e responsabilità dell'incarico e senza correttamente applicare il diverso regime introdotto dal CCNL 2006/2009 dal 1° ottobre 2007. Il ricorso contestava anche che l'accertamento delle mansioni superiori fosse stato desunto solo dall'ordine di servizio, senza adeguata comparazione tra attività concretamente svolte e declaratorie contrattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha ritenuto corretta, per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 1° ottobre 2007, la motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice di merito aveva compiuto un apprezzamento di fatto sulla diversità di contenuto professionale tra il profilo di facilitatore di processo e quello di responsabile di processo, sorretto da prova documentale e testimoniale. Ha invece cassato la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto le pretese della lavoratrice anche per il periodo successivo al 1° ottobre 2007, perché con l'entrata in vigore del CCNL 2006/2009 le sole mansioni extra area possono integrare mansioni superiori, mentre quelle interne alla stessa area sono esigibili de plano. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
richiamato dal ricorrente come parametro di interpretazione dei contratti collettivi; la Corte osserva che la censura non individua specificamente la regola ermeneutica violata.
art. 52 d.lgs. 165/2001
invocato per la disciplina delle mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato; la Corte distingue il regime applicabile prima e dopo l'entrata in vigore del CCNL 2006/2009.
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 6 CEDU nella prospettazione del ricorrente, ma non decisivo nella ratio della decisione.
art. 6 CEDU
citato dal ricorrente a sostegno della doglianza, senza autonoma incidenza nella motivazione decisoria.
art. 63 d.lgs. 165/2001
la Corte richiama il principio secondo cui la denuncia diretta in cassazione per violazione di contratti e accordi collettivi riguarda i contratti nazionali ex art. 40 d.lgs. 165/2001, non i contratti integrativi.
art. 40 d.lgs. 165/2001
serve a delimitare l'ambito dei contratti collettivi nazionali la cui violazione è deducibile come vizio di legittimità.
art. 360 n. 5 c.p.c.
il sindacato in cassazione sui profili di fatto è ammesso nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo il testo riformulato applicabile ratione temporis.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamati per affermare gli specifici oneri di allegazione e localizzazione del fatto storico e del dato probatorio nel ricorso per cassazione.
art. 7 CCNL 2006/2009
la Corte esclude che la disposizione possa salvaguardare oltre il 1° ottobre 2007 la precedente collocazione economica ai fini del riconoscimento di mansioni superiori.
art. 9 CCNL 2006/2009
ritenuto norma che legittimamente prevede, in linea con la disciplina delle mansioni intra area, che solo le attività extra area integrino mansioni superiori.
Massime di principio
- Nei giudizi sulle mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice deve distinguere tra la struttura organizzativa interna dell'ente e la corrispondente figura contrattuale: la prova dello svolgimento di un incarico organizzativo non basta da sola, occorrendo verificare se esso coincida con un profilo professionale superiore previsto dalla contrattazione collettiva.
- Quando la controversia coinvolge anche contratti collettivi integrativi, in cassazione è denunciabile solo la violazione dei canoni legali di interpretazione e l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione precisa del fatto storico decisivo asseritamente omesso, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente lamentare una diversa valutazione delle prove.
- In presenza di successione di contratti collettivi nel tempo, la disciplina applicabile alle mansioni superiori va verificata secondo il regime vigente nel periodo considerato; dopo l'entrata in vigore del nuovo CCNL, solo le attività extra area possono integrare mansioni superiori, se il contratto così dispone.
- L'accertamento del contenuto concreto delle mansioni e dell'articolazione dei processi organizzativi costituisce, di regola, un apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
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