Cassazione Civile, Ordinanza n. 06866/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972. Nei gradi di merito la commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo invalida la cartella per l’anno d’imposta 2001 perché l’Ufficio avrebbe rettificato la dichiarazione senza provare l’invio della comunicazione di irregolarità prevista dall’art. 6, comma 5, l. 212/2000. La commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo necessaria la comunicazione quando la cartella richiamava la correzione della dichiarazione e osservando che l’Ufficio non ne aveva dato prova. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 6, comma 5, l. 212/2000, sostenendo che: l’omessa comunicazione determina solo irregolarità e non invalidità; la previsione dell’art. 6, comma 5, non si applicherebbe ai controlli automatizzati; in ogni caso, la cartella per controllo cartolare può essere motivata per relationem alla dichiarazione, poiché il contribuente conosce già i presupposti della pretesa. La Corte, prima ancora di esaminare il merito del motivo, ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato inizialmente alla società contribuente già fallita e poi solo tardivamente al curatore; ha inoltre osservato che la notifica a Riscossione Sicilia S.p.A. era invalida perché, al momento della notifica, la società era già cessata ed era subentrata Agenzia delle entrate-Riscossione. Per tali ragioni ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate per tardività della rinnovazione della notificazione del ricorso alla parte corretta, dopo che era emerso il fallimento della società contribuente intervenuto in pendenza del giudizio di merito. Ha inoltre rilevato, in via di completezza, che la notifica al soggetto della riscossione era stata eseguita nei confronti di un ente già estinto e non del successore subentrato. Conseguentemente non è stato esaminato il motivo di ricorso sulla validità della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato e sulla necessità della comunicazione di irregolarità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata dall’Agenzia per sostenere che il controllo automatizzato consente l’iscrizione a ruolo sulla base della dichiarazione e che l’omessa comunicazione di irregolarità non comporta nullità della cartella.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata come base del controllo automatizzato in materia IVA, nel quadro della cartella impugnata.
art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212
Invocata nei gradi di merito per sostenere la necessità della comunicazione dell’esito del controllo; la Corte non decide sul punto di merito perché il ricorso è inammissibile.
art. 325, comma 2, cod. proc. civ.
È richiamato come parametro temporale per valutare la tardività della ripresa della notificazione del ricorso dopo il primo esito negativo.
art. 76 d.l. 25 gennaio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106
È richiamato per affermare che la società di riscossione intimata era stata estinta e che era subentrata senza soluzione di continuità Agenzia delle entrate-Riscossione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il testo accenna al mancato applicarsi dell’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando emerge che la parte destinataria del ricorso per cassazione è sopravvenuta a seguito di fallimento o di altra vicenda modificativa del soggetto processuale, la rinnovazione della notificazione deve avvenire tempestivamente; se interviene oltre il termine pari alla metà di quello previsto per il ricorso per cassazione e non è dimostrata una causa non imputabile, il ricorso è inammissibile.
- L’omissione della prima notificazione alla parte effettivamente legittimata non è sanata se la successiva rinnovazione è tardiva rispetto al termine applicabile, poiché il controllo della regolarità della vocatio in ius precede l’esame del merito.
- Nei rapporti processuali con soggetti della riscossione, la notifica dell’impugnazione va indirizzata all’ente effettivamente subentrato in base alla successione normativa; la notifica a un ente già estinto è invalida.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per vizi della notificazione o del contraddittorio, la Corte non esamina i motivi di merito relativi alla validità della cartella o alla necessità della comunicazione di irregolarità nel controllo automatizzato.
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