Cassazione Civile, Ordinanza n. 06784/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un'altra società per il pagamento di fatture relative alla realizzazione di un campionario primavera-estate a marchio Esercito Italiano. L'opposta aveva contestato di essere la reale destinataria delle prestazioni, sostenendo che i rapporti contrattuali e il debito facessero capo a una diversa società chiamata in causa. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società terza indicata come debitrice. In appello, la Corte territoriale aveva riformato parzialmente la decisione e aveva escluso ogni debito della società terza verso la creditrice, ordinandole anche la restituzione di quanto eventualmente pagato. Contro tale pronuncia la società inizialmente destinataria del decreto ingiuntivo ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2730 c.c., 116 e 229 c.p.c., contestando che le dichiarazioni rese in altro giudizio dal legale rappresentante della creditrice potessero avere valore confessorio e quindi di prova legale; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il legale rappresentante della società ritenuta debitrice era già stato consigliere della medesima società e quindi a conoscenza dei rapporti con i fornitori, circostanza che avrebbe dovuto incidere sulla ricostruzione del debito.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di interesse ad impugnare. Ha ritenuto che, essendo stato dal Tribunale escluso che la ricorrente fosse debitrice e non essendo stata tale statuizione impugnata in via incidentale dalla creditrice rimasta contumace in appello, su quel capo si era formato giudicato interno/implicito. La ricorrente, pertanto, non aveva un interesse concreto e attuale a censurare la sentenza d'appello. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per definire i presupposti della confessione; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse
richiamato nel primo motivo come parametro sulla valutazione delle prove
richiamato nel primo motivo in tema di dichiarazioni confessorie rese in giudizio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per il vizio di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma invocata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
la Corte afferma che l'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La parte che sia rimasta vittoriosa su un capo di domanda o di eccezione in primo grado non può rimetterlo in discussione in cassazione se non lo ha impugnato tempestivamente nelle forme dovute, poiché su quel capo si forma giudicato interno o implicito.
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale: non sussiste quando la censura mira a ottenere una pronuncia su un capo già definitivamente favorevole alla parte ricorrente e non più suscettibile di utilità pratica.
- Quando una sentenza di primo grado esclude la responsabilità o la debitoria di una parte e tale statuizione non viene specificamente devoluta dal soggetto interessato in appello, il relativo capo non può essere poi recuperato attraverso il ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse assorbe l'esame dei motivi di merito, anche se questi investono la qualificazione e la valutazione delle prove o l'omesso esame di fatti decisivi.
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