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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06785/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da una banca per far dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di una donazione con cui un soggetto, fideiussore omnibus di una società debitrice, aveva trasferito ai figli la quota di 1/2 della nuda proprietà di un immobile, ritenuta pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del credito bancario. Il tribunale ha accolto la domanda nei limiti della quota donata dal padre, rigettandola per la quota della madre; la corte d’appello, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., ha dichiarato inammissibili gli appelli. In cassazione il primo ricorrente ha dedotto, da un lato, omessa ponderazione delle prove e mancata CTU sulla capienza del proprio patrimonio, sostenendo che il patrimonio complessivo, incluse le quote totalitarie della società partecipata, fosse sufficiente a garantire il credito; dall’altro, violazione delle norme sulla circolazione delle quote societarie e sull’azione revocatoria, censurando la qualificazione della partecipazione societaria come bene volatile e non adeguata garanzia. I figli donatari hanno a loro volta denunciato la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 348-bis c.p.c., sostenendo che la corte d’appello avesse deciso con contenuto sostanzialmente di merito e non con mera prognosi sommaria, oltre a lamentare errori nella valutazione dell’eventus damni, del regime delle quote societarie, del mancato esame delle perizie di stima e del rigetto della CTU estimatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove e del patrimonio del debitore, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto al ricorso del fideiussore, ha inoltre osservato che l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. non è autonomamente impugnabile per cassazione quando conferma la sentenza di primo grado sulla medesima ratio decidendi, anche se con motivazione in parte diversa; il rimedio corretto era l’impugnazione della sentenza del tribunale. Per i figli donatari, la Corte ha ribadito che l’ordinanza d’appello non era impugnabile nel merito e che i motivi sollevati non denunciavano vizi propri del provvedimento ex art. 348-bis c.p.c., ma solo doglianze di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l’atto di donazione può essere dichiarato inefficace se pregiudica la garanzia patrimoniale del creditore e sussiste l’eventus damni.

  • art. 348-bis c.p.c.

    l’ordinanza di inammissibilità dell’appello non è autonomamente impugnabile per cassazione nel merito quando conferma la decisione di primo grado sulla medesima ratio.

  • art. 335 c.p.c.

    la Corte dispone la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    in cassazione sono deducibili solo specifici vizi di legittimità; non è consentita una nuova valutazione del merito delle prove.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    il ricorso straordinario è ammissibile solo per vizi propri dell’ordinanza di appello, cioè violazioni di legge processuale inerenti alla sua struttura e funzione.

  • artt. 61, 62 e 191 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti per lamentare il mancato ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio, ma la Corte non ha accolto la censura perché involgeva valutazioni di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per asserita mera apparenza della motivazione, ma la censura è stata ritenuta in concreto diretta a contestare il merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la distribuzione dell’onere probatorio in ordine alla consistenza del patrimonio residuo, ma la doglianza è stata reputata inammissibile.

  • artt. 2188, 2469, 2470, 2471 c.c.

    richiamati per sostenere la rilevanza della partecipazione societaria nella valutazione della capienza patrimoniale e della sua opponibilità/circolazione.

  • art. 101 disp. att. c.c.

    citato nel secondo motivo del fideiussore in relazione al regime delle quote societarie.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo la deduzione di specifiche violazioni di legge o di vizi motivazionali effettivamente rilevanti.
  • L’eventus damni nell’azione revocatoria può essere integrato anche quando l’atto dispositivo renda più difficile o incerto il recupero coattivo del credito, pur senza una diminuzione assoluta del patrimonio del debitore.
  • L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. non è autonomamente ricorribile per cassazione nel merito quando si limita a confermare la decisione di primo grado sulla stessa ratio decidendi.
  • Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. è ammissibile soltanto per denunciare vizi propri del provvedimento, ossia violazioni di legge processuale inerenti alla sua struttura e funzione, non per contestare il merito dell’apprezzamento compiuto dalla corte d’appello.
  • Se l’ordinanza d’appello conferma sostanzialmente la sentenza di primo grado, il rimedio di legittimità va indirizzato contro la decisione di primo grado e non contro l’ordinanza medesima.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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