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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06783/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

Una banca aveva agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto di donazione con cui un debitore, unitamente alla moglie, aveva trasferito ai figli la quota di 1/2 della nuda proprietà di un immobile. La domanda era fondata sull’assunto che l’atto pregiudicasse la garanzia patrimoniale del credito vantato verso il debitore quale fideiussore omnibus di una società esposta per una rilevante somma. Il tribunale aveva accolto la domanda solo nei limiti della quota donata dal padre e l’aveva rigettata per la quota della madre; la corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibili gli appelli proposti sia dal debitore sia dai figli. I figli proponevano ricorso per cassazione con tre motivi avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello; nel testo però non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina il merito dei motivi di ricorso perché, secondo quanto emerge dal testo, accoglie l’istanza di riunione dei giudizi: dispone infatti che il ricorso iscritto al n. 8582/2020 sia riunito a quello iscritto al n. 8572/2020, proposto da altro coimpugnante avverso la medesima ordinanza della corte d’appello. Il provvedimento riportato si conclude dunque con la sola riunione dei ricorsi e non contiene, nel testo fornito, una decisione sul loro accoglimento o rigetto nel merito.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    inefficacia ex art. 2901 c.c.

    viene richiamata come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta per sottrarre l'atto dispositivo agli effetti nei confronti del creditore pregiudicato

  • art. 348 bis c.p.c.

    ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ.

    è il provvedimento della corte d'appello che ha dichiarato inammissibili gli appelli riuniti

  • art. 335 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., a mente del quale “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo”

    stabilisce la riunione delle impugnazioni separate proposte contro la stessa decisione

Massime di principio

  • Quando contro la stessa decisione sono proposte impugnazioni separate, il giudice deve disporne la riunione, anche d’ufficio, per assicurare un unico processo di impugnazione.
  • L’azione revocatoria ordinaria può essere proposta per far dichiarare inefficace nei confronti del creditore un atto di liberalità compiuto dal debitore che si assuma pregiudizievole per la garanzia patrimoniale.
  • Nel provvedimento di riunione ex art. 335 c.p.c. la Corte non si pronuncia sul merito delle censure, ma si limita a unire i procedimenti pendenti sulla stessa decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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