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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06788/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

Una società che gestiva una casa protetta accreditata in Calabria chiedeva la condanna della Regione al pagamento del 50% della retta giornaliera per prestazioni socio-sanitarie rese nel 2013, sostenendo che l'obbligazione di pagamento gravasse anche sulla Regione in base alla normativa regionale sul fondo sociale e, in subordine, ex art. 2041 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che la Regione fosse estranea alla convenzione stipulata con l'ASP, che le norme regionali e l'art. 1, comma 10, del D.L. 324/1993 non imponessero una responsabilità diretta verso la struttura privata, e che l'azione di arricchimento fosse esclusa dalla sussistenza di un titolo contrattuale azionabile verso l'ASP. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con dieci motivi, vizi processuali della sentenza d'appello, violazione delle norme sulla legittimazione passiva della Regione e sulla domanda nuova, errata esclusione del credito verso la Regione sulla base del contratto del 15.3.2013, violazione dei criteri interpretativi e del principio di non contestazione, nonché errori sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e sulla posizione dei difensori distrattari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla pretesa principale contro la Regione, ribadendo il principio secondo cui, nella disciplina calabrese dei servizi socio-sanitari, la Regione non assume obbligazioni dirette verso le strutture accreditate per prestazioni convenzionate con l'ASP, poiché svolge soltanto funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e riparto interno delle risorse. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sul mutamento del titolo della pretesa in appello, e ha confermato che l'azione ex art. 2041 c.c. è preclusa dall'esistenza di un titolo negoziale verso l'ASP. Sono invece stati accolti, nei limiti indicati in motivazione, i motivi relativi alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado: la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata apparente e ha censurato l'uso delle sole ordinanze di assegnazione come prova del pagamento, ricordando che esse hanno valore solo indiziario e richiedono ulteriori riscontri gravi, precisi e concordanti. Per effetto di ciò, la sentenza è stata cassata con rinvio limitatamente alla parte concernente la restituzione delle somme.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro per il vizio di ultrapetizione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma le censure sul punto sono state dichiarate inammissibili o infondate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza

  • art. 156 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per il preteso difetto di forma, non accolto

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per sostenere l'estraneità della Regione al contratto e il limite dell'efficacia del contratto ai soli contraenti

  • art. 1 comma 10 del D.L. n. 324 del 27.8.1993, convertito nella L. n. 423 del 27.10.1993

    ritenuto non applicabile al caso, perché riferito alla diversa ipotesi dell'ente incaricato della liquidazione e del pagamento dei debiti delle ASL, non alla Regione Calabria estranea al contratto con la struttura

  • artt. 17 e 18 della L.R. Calabria n. 22 del 2007

    invocati dalla ricorrente per sostenere una pretesa legittimazione passiva della Regione, ma non ritenuti idonei a mutare l'assetto dei rapporti

  • art. 41 comma 4 della L.R. Calabria n. 69 del 27.12.2012

    richiamato come disposizione finanziaria sui debiti pregressi, ma ritenuto operare solo nei rapporti interni Regione/enti del servizio

  • L.R. Calabria n. 12 del 21.4.2015

    richiamata come normativa finanziaria invocata dalla ricorrente, senza effetto sulla responsabilità diretta della Regione

  • art. 9 della L.R. Calabria n. 40 del 2.12.2016

    richiamato come misura finanziaria non idonea a fondare un'obbligazione diretta verso la struttura

  • art. 16 comma 6 della L.R. Calabria n. 44 del 27.12.2016

    richiamato come misura finanziaria sui debiti pregressi, ma riferita ai rapporti interni e non al credito della struttura verso la Regione

  • artt. 2041 e 2042 c.c.

    l'azione di arricchimento è stata esclusa perché la struttura aveva comunque un titolo contrattuale azionabile verso l'ASP, quindi mancava il requisito di sussidiarietà

  • art. 345 c.p.c.

    utilizzato per ritenere nuova e quindi inammissibile in appello la domanda fondata per la prima volta sul contratto diretto con la Regione del 15.3.2013

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul principio di non contestazione e sulla valutazione delle prove, ma senza accoglimento sul punto principale

  • artt. 1362 c.c. e 1363 c.c.

    invocati per l'interpretazione del contratto del 15.3.2013, senza che la censura superasse il giudizio di inammissibilità per difetto di interesse o la ratio di rito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sia per la ripartizione dell'onere della prova sul pagamento sia per la prova del mancato esaurimento degli stanziamenti

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per chiarire che le ordinanze di assegnazione non provano da sole il pagamento, ma possono valere solo come indizi da corroborare con altri elementi gravi, precisi e concordanti

  • art. 553 c.p.c.

    richiamato in relazione agli effetti dell'ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi, che non coincide con la prova dell'effettivo pagamento

  • art. 2928 c.c.

    utilizzato per affermare che il diritto dell'assegnatario si estingue solo con la riscossione effettiva del credito, non con la sola ordinanza di assegnazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione della decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza

  • art. 24 Cost.

    invocato rispetto al diritto di difesa nella fase di produzione documentale e nelle domande di restituzione

  • art. 702 bis c.p.c.

    richiamato per individuare il rito sommario introduttivo della controversia

  • art. 702 ter c.p.c.

    richiamato quale base del provvedimento del Tribunale in primo grado

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in cassazione

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    usato per dichiarare inammissibili i motivi che contrastavano con un orientamento consolidato della Corte

Massime di principio

  • Nella disciplina dei servizi socio-sanitari calabresi, la Regione non è tenuta in via diretta verso la struttura accreditata per le prestazioni convenzionate con l'ASP, quando la legge regionale le attribuisce solo funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e riparto interno delle risorse.
  • Le previsioni legislative che destinano una quota del finanziamento regionale alla copertura di prestazioni socio-sanitarie incidono, di regola, solo sui rapporti interni tra Regione ed ente sanitario competente e non trasformano automaticamente la Regione in debitrice verso il privato convenzionato.
  • L'azione generale di arricchimento non è esperibile se il creditore dispone di un titolo contrattuale azionabile nei confronti della controparte negoziale, poiché difetta il requisito della sussidiarietà.
  • In appello non è consentito fondare la domanda su un diverso titolo costitutivo della pretesa rispetto a quello posto a base del giudizio di primo grado, quando ciò introduca un tema nuovo vietato dall'art. 345 c.p.c.; il nuovo titolo non può essere recuperato come semplice precisazione se modifica la causa petendi.
  • In tema di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata, il giudice deve accertare in modo puntuale l'effettivo pagamento; le ordinanze di assegnazione nel pignoramento presso terzi non equivalgono di per sé a prova del pagamento, ma possono al più costituire elementi indiziari da valutare insieme ad altri riscontri gravi, precisi e concordanti.
  • Quando la motivazione di un capo della sentenza è sorretta da autonome rationes decidendi, la mancata o infruttuosa censura di una di esse rende inammissibile l'impugnazione delle altre per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteTransazioneInadempimentoCessione del credito
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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