Cassazione Civile, Ordinanza n. 06786/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
L'acquirente aveva convenuto in giudizio i venditori deducendo che, con atto di compravendita del 4 marzo 1996, le era stata venduta una casa con annesso giardino, ma che i venditori, pur rimanendo proprietari del fondo confinante, avevano presentato prima della vendita una istanza edilizia che aveva determinato, dopo il trasferimento, il rilascio di una concessione e quindi la sottrazione della residua potenzialità edificatoria spettante al bene acquistato. Chiedeva la restituzione di tale potenzialità edificatoria oppure, in subordine, il risarcimento del danno o un indennizzo per la diminuzione patrimoniale subita. Il Tribunale aveva accertato l'inadempimento contrattuale dei venditori e aveva liquidato il danno; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i venditori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1362, 1364, 1366, 1369 e 1489 c.c., sostenendo che il contratto riguardava la sola casa con giardino e non il suolo, sicché il vincolo di edificabilità avrebbe inciso solo sul valore economico, non sull'identità o godimento del bene; 2) violazione degli artt. 1480 e 1489 c.c., censurando il criterio di quantificazione del danno parametrato alla cubatura astrattamente realizzabile; 3) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., contestando l'interpretazione della clausola contrattuale che garantiva l'assenza di pesi o gravami e la sua estensione anche al vincolo di inedificabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che il vincolo reale di inedificabilità costituisce un onere limitativo del godimento della res vendita e abilita l'acquirente alle azioni previste dall'art. 1489 c.c.; inoltre, nel caso concreto, il bene compravenduto comprendeva non solo il fabbricato ma anche il terreno/giardino, che in difetto di diversa pattuizione è parte imprescindibile della proprietà immobiliare. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, perché l'interpretazione della clausola contrattuale adottata dalla corte territoriale era plausibile e coerente con il tenore complessivo del contratto, comprensivo anche della garanzia di integrale consistenza del bene. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto preferibile l'interpretazione complessiva data dal giudice di merito.
art. 1363 c.c.
Usato per censurare l'interpretazione sistematica della clausola; la Corte ha valorizzato invece il coordinamento tra le varie pattuizioni contrattuali.
art. 1364 c.c.
Invocato per sostenere una lettura restrittiva della garanzia; la Corte ha escluso tale lettura alla luce del testo complessivo del contratto.
art. 1366 c.c.
Richiamato nel primo motivo; non accolto perché incompatibile con la lettura complessiva delle clausole contrattuali adottata dalla Corte territoriale.
art. 1369 c.c.
Richiamato nel primo motivo per l'interpretazione delle espressioni contrattuali; non ha condotto a una diversa lettura del contratto.
art. 1479 c.c.
Richiamato quale base del risarcimento per la mancata corrispondenza del bene venduto alle qualità promesse; la Corte ne ha valorizzato il rinvio alle norme generali sul danno.
art. 1480 c.c.
La Corte ha ribadito che, in presenza di oneri o limiti al godimento del bene venduto, il compratore può chiedere risoluzione o riduzione del prezzo e, in collegamento con l'art. 1479 c.c., il risarcimento del danno.
art. 1489 c.c.
Norma centrale: il vincolo reale di inedificabilità è qualificato come onere limitativo del godimento del bene, non apparente, che abilita l'acquirente alla tutela prevista dalla disposizione.
art. 1218 c.c.
Richiamato come base generale della responsabilità contrattuale per il danno conseguente alla violazione della garanzia del venditore.
art. 1223 c.c.
Richiamato per affermare che il danno risarcibile comprende le conseguenze immediate e dirette della violazione contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto.
Massime di principio
- Nel contratto di compravendita immobiliare, un vincolo reale di inedificabilità o una servitù non aedificandi costituisce un onere gravante sul bene che incide sul godimento del proprietario e integra il presupposto applicativo dell'art. 1489 c.c., quando non sia apparente e non sia stato dichiarato.
- Quando l'oggetto della vendita comprende un fabbricato con il relativo terreno/giardino, il suolo non può essere considerato estraneo al bene trasferito se non risulta una diversa pattuizione; il vincolo che incide sulla sua edificabilità rileva dunque sulla res venduta nel suo complesso.
- La tutela dell'acquirente per l'esistenza di pesi o limitazioni non dichiarati non si esaurisce nella riduzione del prezzo o nella risoluzione, ma può estendersi anche al risarcimento del danno, fondato sulla responsabilità contrattuale e sulle regole generali di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c.
- Nell'interpretazione delle clausole di garanzia contrattuale, il giudice può valorizzare il significato complessivo del testo e il coordinamento tra più pattuizioni, preferendo la lettura che dia coerenza all'intero contratto rispetto a un'interpretazione isolata e restrittiva di singole espressioni.
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