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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06789/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Gli acquirenti di un immobile sottoposto in passato a pignoramento hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni lamentando che, estinto il mutuo e rinunciato dalla banca alla procedura esecutiva, non era stata poi cancellata la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari, con conseguente pregiudizio patrimoniale e morale. In primo grado la domanda è stata rigettata sul rilievo che gli attori avrebbero dovuto sollecitare o eseguire personalmente la cancellazione del vincolo; in appello è stata confermata la decisione, con ulteriore regolazione sfavorevole delle spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo di non aver conosciuto il pignoramento e la procedura esecutiva, di non essere stati parti esecutate, e che comunque gravasse sulla banca l'obbligo di provvedere alla cancellazione; hanno inoltre invocato vizi motivazionali e la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 172 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità della banca per difetto di una norma che le imponesse di attivarsi per la cancellazione della trascrizione del pignoramento e, correlativamente, aveva negato il nesso causale tra la condotta della banca e i danni allegati. La Corte ha anche osservato che la censura sul vizio motivazionale mirava in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti di merito, non consentita in cassazione, e che la motivazione della sentenza d'appello era presente e non apparente. Conseguentemente ha condannato la parte ricorrente alle spese, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio è deducibile solo nei limiti del "minimo costituzionale" del sindacato sulla motivazione; non consente di sollecitare una rivalutazione del merito o dei fatti storici accertati.

  • art. 380 bis c.p.c.

    proposta di definizione anticipata

    Il ricorso può essere definito anticipatamente quando emerge con evidenza la sua inammissibilità per mancato confronto con la ratio decidendi e per richiesta sostanziale di riesame del merito.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato come base della ratio decidendi individuata nella proposta, in relazione all'esclusione del nesso causale e alla rilevanza dell'inerzia del danneggiato.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte esclude la nullità per motivazione apparente: la sentenza impugnata contiene una motivazione esistente, chiara e comprensibile, seppur stringata.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che un fatto non contestato non potesse essere esaminato; la censura non è stata ritenuta decisiva rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 172 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che, non essendo parti esecutate, non erano stati sentiti nel procedimento esecutivo.

  • art. 96 c.p.c., commi 3 e 4

    Applicata la condanna alle somme previste per la responsabilità aggravata, oltre alle spese.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limita a prospettare questioni laterali o irrilevanti rispetto al decisum.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove; dopo la riforma del 2012 è sindacabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia meramente illusoria; non è sufficiente che sia sintetica o succinta, se rende comunque percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Per affermare la responsabilità risarcitoria di un soggetto è necessario individuare una specifica fonte normativa dell'obbligo violato e dimostrare il nesso causale tra tale violazione e il danno allegato; in difetto, la domanda va respinta.
  • L'inerzia del danneggiato può escludere il nesso causale o comunque rendere non imputabile al convenuto il pregiudizio lamentato, quando l'eliminazione dell'effetto dannoso fosse concretamente attivabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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