Sentenza del 09/02/2024 n. 3726 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava tre avvisi di accertamento per l’imposta regionale sulle concessioni statali relativa al 2012. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente l’impugnazione limitatamente alle sanzioni, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 467/2020 depositata il 1° luglio 2020, aveva rigettato l’appello della società. In Cassazione Porto Livorno 2000 Srl ha dedotto: l’omessa pronuncia sul difetto di motivazione degli avvisi per mancata allegazione dell’atto dell’Autorità portuale che determinava il canone; l’inapplicabilità del tributo alle concessioni portuali non turistico-ricreative, sostenendo che i relativi canoni non fossero predeterminati per legge; l’illegittima estensione della disciplina regionale a tali concessioni e la violazione dei principi costituzionali in materia tributaria e di autonomia regionale; l’assenza di potere della Regione di accertare autonomamente l’imposta; e l’omessa pronuncia sulla pretesa interferenza della disciplina regionale con la normativa statale sui porti e sui canoni concessori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale e, quindi, gli avvisi per l’imposta 2012, ferma la decisione di primo grado che aveva parzialmente annullato le sanzioni. Ha ritenuto che le questioni di diritto dedotte come omesse fossero state implicitamente respinte dalla motivazione della CTR e che, comunque, potessero essere decise senza rinvio. Gli avvisi erano sufficientemente motivati: non era necessario allegare atti concessori o di determinazione del canone già in possesso della contribuente. Il presupposto dell’imposta è l’occupazione o l’uso assentiti di beni demaniali o del patrimonio indisponibile statale situati nella Regione, indipendentemente dall’autorità che rilascia la concessione; la legge statale predetermina gli elementi essenziali del tributo e consente la determinazione amministrativa dei canoni entro i criteri legislativi. La disposizione toscana del 2012 che ha escluso dal tributo le concessioni delle autorità portuali opera dal 1° gennaio 2013 e non è retroattiva. La Regione poteva esercitare i poteri di accertamento previsti dalla normativa regionale: la disposizione statale sulle modalità di pagamento e riscossione non li escludeva. Spese di legittimità compensate; dichiarati sussistenti i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
ai sensi dell'art. 2, primo comma, della l. n. 281 del 1970, presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti degli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione
Il tributo colpisce l’occupazione e l’uso assentiti di beni statali demaniali o indisponibili situati nel territorio regionale; non rileva quale autorità abbia rilasciato la concessione. La norma disciplina inoltre il concessionario quale soggetto passivo e assume il canone come base di commisurazione, entro il limite previsto.
Legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, artt. 1, 2, 3 e 7
il giudice del gravame - sia pur sintetim - ha escluso profili di illegittimità nell'esercizio della potestà impositiva rimarcando la predeterminazione per legge della fattispecie impositiva e individuando detto presupposto imposizione nel rilascio di una concessione demaniale marittima su bene del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, insistente sul territorio della Regione (e indipendentemente, dunque, dall'Autorità concedente).
La disciplina regionale dà attuazione al tributo statale, ne regola applicazione, pagamento e attività di controllo e accertamento. Per il periodo in contestazione non escludeva le concessioni rilasciate dalle autorità portuali.
Legge regionale Toscana 11 agosto 1995, n. 85, articolo unico, come modificato dalla legge regionale Toscana 6 agosto 1998, n. 57, art. 6
A decorrere dal 1 gennaio 1994 l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e successive modificazioni, è commisurata, limitatamente alle concessioni demaniali marittime, al quindici per cento del canone statale di concessione.
Per le concessioni demaniali marittime l’imposta regionale era commisurata al 15% del canone statale di concessione.
Costituzione, art. 23
il rispetto della riserva relativa di legge posta dall'art. 23 Cost. consegue dalla identificazione degli elementi costitutivi di fattispecie ad opera della stessa legge statale - cui, nella fattispecie, la legislazione regionale si è conformata - che, per l'appunto, individua il presupposto impositivo del tributo, i soggetti passivi d'imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile), la base imponibile (costituita dallo stesso canone di concessione), e la stessa aliquota massima
La riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali è rispettata quando la legge stabilisce gli elementi essenziali del tributo e criteri adeguati per determinare concretamente la prestazione; è ammesso un intervento amministrativo integrativo entro tali criteri.
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, artt. 1, 4 e 7, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494
la medesima legislazione statale (d.l. n. 400 del 1993, artt. 1 e 7, conv. in l. n. 494 del 1993) detta (anche) i criteri di determinazione dei canoni, e, dunque, della base imponibile del tributo, in particolare disponendo che "Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso" (art. 7);
La determinazione amministrativa dei canoni da parte degli enti portuali è consentita, ma deve rispettare il limite minimo ricavabile dai criteri legislativi. Questo quadro concorre a rendere sufficientemente determinabili la base imponibile e l’onere tributario.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2
le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2
L’affidamento del contribuente su indicazioni erronee dell’Amministrazione può escludere sanzioni e interessi, ma non cancella il tributo dovuto.
Legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11, comma 1
alla legge reg. Toscana, n. 77 del 2012, art. 11, cit., non può affatto riconoscersi efficacia retroattiva - e natura di interpretazione autentica della previgente disciplina
L’esclusione delle concessioni rilasciate dalle autorità portuali introdotta dalla disposizione opera dal 1° gennaio 2013 e non modifica retroattivamente il regime applicabile al 2012.
Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 8, comma 1
la disposizione in discorso è stata adottata in attuazione del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, art. 8, comma 1, - alla cui stregua ("Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli") una serie tributi (inclusa l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo) sono stati trasformati in tributi propri regionali (a decorrere dal 1° gennaio 2013)
La disposizione regionale del 2012 si inserisce nella trasformazione, dal 1° gennaio 2013, dell’imposta in tributo proprio regionale; ciò conferma che non costituisce interpretazione retroattiva della disciplina precedente.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
le indicazioni in discorso senz'altro concorrevano, in termini esaustivi, all'assolvimento dell'obbligo motivazionale, dovendosi, in particolare, escludere la necessità di allegazione di atti richiamati (quali l'atto concessorio o il provvedimento di determinazione del canone) che dovevano ritenersi già in possesso della contribuente (destinataria di quegli stessi atti; così Cass., 24 luglio 2023, n. 22197).
L’avviso è motivato se espone in modo sufficiente presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa. Non è necessaria l’allegazione di atti già conosciuti o posseduti dal contribuente.
Legge regionale Toscana 18 febbraio 2005, n. 31, artt. 1 e 8, comma 1
la disposizione di cui alla l. n. 281 del 1970, art. 2, comma 3, aveva riguardo al versamento del tributo e non anche ai poteri di accertamento della Regione che legittimamente sono stati disciplinati dapprima dalla l. n. 2 del 1971, cit., art. 7, di poi dalla legge reg. n. 31 del 2005, art. 8
Le modalità statali di pagamento e riscossione non impediscono alla Regione di disciplinare ed esercitare i propri poteri di controllo e accertamento.
Codice di procedura civile, art. 112
non sussiste il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda o con l'eccezione di parte, nel qual caso può parlarsi di statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte
Non vi è omessa pronuncia se la motivazione adottata dal giudice è logicamente incompatibile con la tesi della parte e comporta quindi un rigetto implicito.
Codice di procedura civile, artt. 384 e 360, comma 1
deve ritenersi, ad ogni modo, consentito alla Corte, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, di omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, così decidendo la causa nel merito, allorquando la questione di diritto posta con quel motivo non implichi, per l'appunto, alcun ulteriore accertamento in fatto
Se una questione di diritto non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Cassazione può decidere direttamente nel merito invece di cassare con rinvio.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
nei confronti di parte ricorrente, sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto
Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per l’imposta sulle concessioni demaniali, il presupposto è l’uso o l’occupazione assentiti di un bene statale situato nella Regione: non è decisivo che la concessione sia stata rilasciata dallo Stato, dalla Regione o da un’autorità portuale.
- Un’autorità amministrativa può concorrere alla determinazione del canone e quindi della base imponibile quando la legge fissa gli elementi essenziali del tributo e criteri sufficienti a vincolarne l’azione; la discrezionalità non rende di per sé illegittima l’imposizione.
- Una norma regionale che introduce un’esenzione con efficacia da una data successiva non si applica retroattivamente, salvo che il testo le attribuisca chiaramente natura interpretativa o retroattiva.
- L’avviso di accertamento può essere adeguatamente motivato senza allegare atti concessori o di determinazione del canone che il contribuente già possiede, purché siano comprensibili la pretesa, i suoi presupposti e i criteri di calcolo.
- L’affidamento su circolari o indicazioni amministrative non elimina l’obbligo di pagare il tributo; può incidere su sanzioni e interessi nei limiti previsti dalla legge.
- Il giudice può respingere implicitamente un motivo o un’eccezione quando la motivazione della decisione nega necessariamente la tesi della parte; inoltre, la Cassazione può decidere direttamente una questione puramente giuridica che non richieda nuovi accertamenti.
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