Sentenza del 09/02/2024 n. 142 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento che gli contestava il possesso, tramite operazioni della società L. spa, di consistenti disponibilità liquide e immobiliari all'estero. P.B. deduceva di aver regolarizzato tali valori tramite lo "scudo fiscale" e chiedeva l'annullamento dell'accertamento per violazione e falsa applicazione delle norme relative allo scudo fiscale e per altre norme citate (art. 13‑bis d.l. 78/2009, artt. 14 e 15 d.l. 350/2001, art. 2697 c.c.). In primo grado la CTP ha respinto il ricorso; in secondo grado la CTR ha accolto l'appello ritenendo che lo scudo fiscale avesse effetto preclusivo dell'accertamento; la Corte di Cassazione ha però annullato la sentenza della CTR rilevando che la CTR aveva applicato le norme dello scudo fiscale in modo meramente quantitativo senza dimostrare la correlazione oggettiva tra il reddito accertato e i beni/valori regolarizzati; la causa è stata rinviata alla CGT di II grado che, attenendosi al principio della Cassazione, ha ritenuto insufficiente la prova della correlazione e ha respinto l'appello del contribuente.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell'Emilia Romagna, in funzione di giudice del rinvio, ha respinto l'appello del contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Ha ritenuto che non fosse stata adeguatamente dimostrata la correlazione oggettiva tra l'accertamento e i valori coperti dallo scudo fiscale, sicché l'effetto inibente dello scudo non poteva essere riconosciuto. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese di tutte le fasi del giudizio.
Norme richiamate
art. 13‑bis d.l. 78/2009 (norme sul cd. scudo fiscale)
Lo scudo fiscale non ha effetto automaticamente estintivo rispetto ai poteri di accertamento: la sua efficacia inibente richiede una correlazione oggettiva tra i redditi accertati e i beni/valori regolarizzati;
artt. 14 e 15 d.l. n. 350/2001 (disposizioni collegate ad operazioni di regolarizzazione)
artt. 14 e 15 d.l. n. 350/2001
Richiamate dal ricorrente in relazione alla disciplina della regolarizzazione; nella valutazione della loro efficacia va verificata la compatibilità e connessione fra le poste scudate e le componenti oggetto di accertamento;
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Il contribuente ha l'onere di provare la correlazione tra le somme/beni dichiarati nello scudo e gli elementi oggetto dell'accertamento; la mancata prova comporta l'insussistenza dell'effetto preclusivo invocato;
Principio della Corte di Cassazione (giurisprudenza sullo scudo fiscale)
La Suprema Corte ha stabilito che l'effetto inibente dello scudo fiscale è una misura eccezionale e richiede una correlazione oggettiva e specifica tra il reddito accertato e le somme o i beni regolarizzati; non è sufficiente una comparazione meramente quantitativa (capacità numerica) dei valori;
Massime di principio
- Lo scudo fiscale non estingue automaticamente l'accertamento: è necessario provare un collegamento oggettivo e specifico tra i redditi/valori regolarizzati e gli elementi contestati dall'Ufficio.
- L'onere della prova grava sul contribuente che invoca la preclusione dell'accertamento per effetto dello scudo; è quindi fondamentale produrre documentazione che dimostri la destinazione/identità delle somme o dei beni regolarizzati.
- La valutazione richiesta dalla giurisprudenza è anche qualitativa, non soltanto quantitativa: non basta che gli importi scudati siano pari o superiori a quelli contestati, occorre dimostrare la compatibilità materiale e temporale tra le poste.
- Se la correlazione non è dimostrata, l'Amministrazione finanziaria resta libera di approfondire e perfezionare l'accertamento confrontando puntualmente i beni/valori con la dichiarazione di regolarizzazione.
- In casi complessi o con profili probatori difficili, le corti possono compensare le spese di giudizio; tuttavia ciò non incide sul principio sostanziale che la prova della correlazione è essenziale per l'efficacia dello scudo.
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