Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/02/2024 n. 3711 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’imposta regionale sulle concessioni statali dovuta per il 2006, sostenendo che il tributo non fosse applicabile alle concessioni rilasciate dalle Autorità portuali per finalità diverse da quelle turistico-ricreative o diportistiche. A suo avviso, in tali concessioni il canone era determinato discrezionalmente dall’Autorità e costituiva il corrispettivo per l’uso del bene, sicché mancava una base imponibile predeterminata per legge. Ha inoltre denunciato l’omessa pronuncia della CTR su sei motivi d’appello e sulla questione di legittimità costituzionale; l’omesso esame di documenti di prassi; la violazione della disciplina statale e regionale e degli artt. 3, 23, 53, 117 e 119 Cost., nonché l’illegittima interferenza regionale nell’ordinamento portuale. La controversia riguardava l’imposta applicata per il 2006, all’aliquota regionale del 15% del canone statale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della CTR Toscana n. 544/5/15, depositata il 23 marzo 2015, che aveva respinto l’appello della società e confermato la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione soltanto con riferimento alle sanzioni. Il primo motivo è stato respinto: la CTR aveva rigettato implicitamente le questioni, avendo adottato una ricostruzione incompatibile con le tesi della società; inoltre, era stata ritenuta sufficiente la motivazione dell’avviso, senza necessità di allegare atti concessori o di determinazione del canone già in possesso della contribuente. Anche i restanti motivi sono stati rigettati: il presupposto del tributo è l’occupazione e l’uso assentiti di beni demaniali o del patrimonio indisponibile statale situati nella Regione, indipendentemente dall’Autorità che rilascia la concessione. La determinazione amministrativa del canone non rende indeterminata l’imposizione, poiché la legge stabilisce gli elementi essenziali del tributo e la disciplina statale fissa criteri e limiti per i canoni. La questione di legittimità costituzionale non è stata accolta. La modifica regionale del 2012, efficace dal 1° gennaio 2013, non ha efficacia retroattiva e non incide sul tributo dovuto per il 2006. Spese di cassazione compensate; sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    ai sensi dell'art. 2, primo comma, della l. n. 281 del 1970, presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti degli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione

    Il tributo sorge per l’occupazione e l’uso assentiti dei beni pubblici statali situati nel territorio regionale; non è necessario che la concessione sia rilasciata dallo Stato né rileva quale autorità sia competente a rilasciarla.

  • Legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, artt. 1 e 2

    il presupposto impositivo deve essere identificato nel fatto oggettivo dell'occupazione e dell'uso assentiti dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile, indipendentemente dall'Autorità cui competa per legge il rilascio della relativa concessione

    La disciplina regionale attua il tributo statale e individua il presupposto nell’uso o nell’occupazione assentiti dei beni pubblici ricadenti nel territorio toscano, senza escludere le concessioni rilasciate da autorità diverse.

  • Legge regionale Toscana 11 agosto 1995, n. 85, articolo unico, come modificato dalla legge regionale Toscana 6 agosto 1998, n. 57, art. 6

    A decorrere dal 1 gennaio 1994 l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e successive modificazioni, è commisurata, limitatamente alle concessioni demaniali marittime, al quindici per cento del canone statale di concessione.

    Per le concessioni demaniali marittime l’imposta regionale è commisurata al 15% del canone statale; la Corte applica tale disciplina al periodo d’imposta controverso.

  • Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, artt. 4 e 7, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494

    Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso

    Le Autorità portuali possono adottare criteri diversi per determinare i canoni, ma non possono scendere sotto i livelli risultanti dalla disciplina statale. Tale cornice, insieme alla legge istitutiva del tributo, concorre a rendere determinabile la base imponibile e a rispettare la riserva di legge.

  • Costituzione, art. 23

    il rispetto della riserva relativa di legge posta dall'art. 23 Cost. consegue dalla identificazione degli elementi costitutivi di fattispecie ad opera della stessa legge statale - cui, nella fattispecie, la legislazione regionale si è conformata - che, per l'appunto, individua il presupposto impositivo del tributo, i soggetti passivi d'imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile), la base imponibile (costituita dallo stesso canone di concessione), e la stessa aliquota massima

    La riserva di legge è rispettata quando la legge individua gli elementi essenziali del tributo e l’eventuale intervento amministrativo si limita a specificarne la misura secondo criteri e limiti legislativi, senza scelte arbitrarie.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2

    le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria

    Le circolari e gli atti di prassi non vincolano il giudice e non eliminano il debito tributario. L’affidamento su un’interpretazione amministrativa errata può incidere su sanzioni e interessi, ma non esonera dal pagamento dell’imposta.

  • Legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11, comma 1

    la disposizione in discorso è stata adottata in attuazione del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, art. 8, comma 1, - alla cui stregua ("Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli") una serie tributi (inclusa l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo) sono stati trasformati in tributi propri regionali (a decorrere dal 1° gennaio 2013)

    L’esclusione introdotta dalla disposizione regionale vale dal 1° gennaio 2013 e non costituisce interpretazione autentica retroattiva della disciplina applicabile al 2006.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    non sussiste il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda o con l'eccezione di parte, nel qual caso può parlarsi di statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte

    Non vi è omessa pronuncia quando la motivazione della decisione esprime una soluzione giuridica incompatibile con le domande o eccezioni, così da comportarne il rigetto implicito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Sono i parametri processuali con cui la ricorrente ha articolato le censure: violazione di legge, nullità per omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha respinto le doglianze nei termini esposti nella motivazione.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Per l’imposta regionale sulle concessioni statali, il presupposto è l’occupazione o l’uso assentiti di un bene demaniale o del patrimonio indisponibile dello Stato situato nella Regione. Di regola, è irrilevante che la concessione sia rilasciata da un’Autorità portuale anziché dallo Stato.
  • La discrezionalità amministrativa nella determinazione concreta del canone non esclude da sola la legittimità del tributo o l’esistenza della base imponibile, se la legge definisce gli elementi essenziali dell’imposizione e la normativa statale pone criteri e limiti alla determinazione del canone.
  • Circolari e documenti di prassi non sono fonti normative e non vincolano il giudice. L’eventuale affidamento del contribuente su indicazioni amministrative erronee può rilevare per sanzioni e interessi, ma non cancella l’obbligo d’imposta.
  • Una decisione che adotta una motivazione giuridica incompatibile con una domanda o un’eccezione può costituire rigetto implicito: non sussiste necessariamente omessa pronuncia solo perché il giudice non risponde separatamente a ciascun argomento.
  • Una modifica normativa che esclude determinate concessioni dall’imposizione opera per il futuro se il testo e il contesto non le attribuiscono efficacia retroattiva o natura di interpretazione autentica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.