Sentenza del 09/02/2024 n. 3718 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) che aveva confermato l’avviso di accertamento relativo all’imposta regionale sulle concessioni statali. Deduceva: nullità per sottoscrizione illeggibile e per omessa esposizione dei fatti; omessa pronuncia sui motivi riproposti in appello, sulla questione di costituzionalità e sulla base imponibile; omesso esame di documenti di prassi; violazione della disciplina statale e regionale, sostenendo che l’imposta non si applicasse a concessioni rilasciate dalle Autorità portuali, con canoni determinati discrezionalmente. Contestava inoltre l’inclusione nella base imponibile di 10.000 euro versati a titolo di contributo di solidarietà destinato, su base volontaria, a un fondo per l’ASL di Livorno e le cure palliative, e chiedeva la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo, il quinto e il sesto motivo, nonché la parte del terzo motivo relativa alle ulteriori omissioni dedotte. Ha ritenuto valida la sentenza nonostante la sottoscrizione illeggibile, dato il collegamento con il giudice indicato come presidente e relatore; ha inoltre ravvisato una statuizione implicita di rigetto delle questioni giuridiche e ha escluso la nullità per omessa esposizione dei fatti. Nel merito ha confermato che, per il periodo controverso, il presupposto dell’imposta era l’occupazione e l’uso assentiti del bene demaniale, indipendentemente dall’autorità che aveva rilasciato la concessione; la modifica regionale che ha escluso le concessioni delle Autorità portuali vale dal 1° gennaio 2013 e non retroattivamente. Ha accolto il terzo motivo limitatamente alle sanzioni: l’incertezza interpretativa alimentata da precedenti indicazioni ministeriali ne giustifica la disapplicazione, ma non elimina il debito d’imposta. Ha accolto anche il quarto motivo, perché il giudice d’appello non aveva verificato se i 10.000 euro destinati al fondo per le cure palliative fossero effettivamente parte del canone concessorio e quindi della base imponibile. Ha cassato la sentenza su questo punto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese di Cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61
La gravata sentenza espone una sola sottoscrizione e, nella sua composizione, reca l'indicazione del Presidente del Collegio quale giudice relatore.
La sottoscrizione illeggibile non determina nullità se gli elementi contenuti nella sentenza consentono di collegarla al giudice nominativamente indicato. La mancata indicazione espressa dell’estensore non invalida la decisione.
Codice di procedura civile, art. 112
Ne consegue che, come ripetutamente rilevato dalla Corte, non sussiste il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda o con l'eccezione di parte, nel qual caso può parlarsi di statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte.
Non vi è omessa pronuncia quando la motivazione adotta una soluzione giuridica incompatibile con la domanda o l’eccezione, perché tale soluzione comporta un rigetto implicito.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5
La riformulazione dell' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall' art. 54 , d.l. 22 giugno 2012 n. 83 , conv., con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall' art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, così che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il controllo di Cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie radicali che incidono sulla sua esistenza, rilevabili dal testo della sentenza; non è sufficiente una critica alla ricostruzione o alla valutazione delle risultanze processuali.
Codice di procedura civile, artt. 276, quinto comma, e 384
La disposizione dell' art. 276 , quinto comma, cod. proc. civ. - alla cui stregua la motivazione della sentenza è stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all'altro giudice - "pone una presunzione - ribadita dall' art. 119 , secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., che indica come sottoscrittori il presidente ed il relatore - di coincidenza delle figure del relatore e dell'estensore della sentenza".
Si presume che il relatore sia anche l’estensore. La presunzione può essere superata soltanto dimostrando, sulla base della formulazione documentale della sentenza, che l’estensione fu affidata al presidente o a un altro giudice. L’art. 384 consente inoltre di decidere nel merito quando non servono ulteriori accertamenti di fatto.
Costituzione, art. 111, secondo comma
Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell' art. 111 , comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito sulle questioni delle quali si assume l'omesso esame - ovvero anche laddove denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente - alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l'appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto.
Per economia processuale e ragionevole durata, la Cassazione può decidere direttamente le questioni omesse, anche in caso di denuncia di motivazione apparente, se i fatti già acquisiti sono sufficienti e non occorrono nuovi accertamenti.
Legge 16 maggio 1970, n. 281, artt. 1 e 2
Ai sensi dell' art. 2 , primo comma, della l. n. 281 del 1970 , presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti degli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione, e non, invece, l'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato.
L’imposta è dovuta quando vi sono occupazione e uso assentiti di beni demaniali o del patrimonio indisponibile statale situati nella Regione. Il presupposto non dipende dal fatto che la concessione sia stata rilasciata dallo Stato anziché da un’Autorità portuale.
Legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, artt. 1 e 2
Il presupposto impositivo deve essere identificato nel fatto oggettivo dell'occupazione e dell'uso assentiti dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile, indipendentemente dall'Autorità cui competa per legge il rilascio della relativa concessione.
La disciplina regionale applicabile conferma che il tributo colpisce l’uso assentito del bene e non l’identità dell’amministrazione concedente. La base imponibile è correlata al canone concessorio.
Legge regionale Toscana 11 agosto 1995, n. 85, articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1994 l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall' articolo 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e successive modificazioni, è commisurata, limitatamente alle concessioni demaniali marittime, al quindici per cento del canone statale di concessione.
Per le concessioni demaniali marittime l’imposta regionale era commisurata al 15 per cento del canone statale, secondo la disciplina temporale applicabile alla controversia.
Legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 77, art. 11
Alla legge reg. Toscana, n. 77 del 2012 , art. 11 , cit., non può affatto riconoscersi efficacia retroattiva - e natura di interpretazione autentica della previgente disciplina.
L’esclusione dal tributo delle concessioni rilasciate dalle Autorità portuali opera dal 1° gennaio 2013 e non modifica retroattivamente il regime precedente.
Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 8, comma 1
La disposizione in discorso è stata adottata in attuazione del D. Lgs. 6 maggio 2011 n. 68 , art. 8 , comma 1, - alla cui stregua ("Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli") una serie tributi (inclusa l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo) sono stati trasformati in tributi propri regionali (a decorrere dal 1 gennaio 2013).
La trasformazione in tributo proprio regionale decorre dal 1° gennaio 2013 e spiega la successiva modifica regionale; non attribuisce a quest’ultima efficacia retroattiva.
Legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 7
La previgente natura di tributo proprio derivato ( l. n. 281 del 1970 , artt. 1 e 2 , cit.) imponeva alle Regioni di non modificarne le aliquote ovvero di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni se non nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria.
Finché il tributo era derivato, le Regioni non potevano modificarne liberamente aliquote o agevolazioni, ma dovevano rispettare i limiti e i criteri statali.
Costituzione, art. 23
Il rispetto della riserva relativa di legge posta dall' art. 23 Cost. consegue dalla identificazione degli elementi costitutivi di fattispecie ad opera della stessa legge statale - cui, nella fattispecie, la legislazione regionale si è conformata - che, per l'appunto, individua il presupposto impositivo del tributo, i soggetti passivi d'imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile), la base imponibile (costituita dallo stesso canone di concessione), e la stessa aliquota massima.
La riserva di legge in materia tributaria è rispettata se la legge individua gli elementi essenziali del tributo e stabilisce criteri sufficienti per determinare l’onere, anche quando l’amministrazione specifica quantitativamente il canone entro quei limiti.
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, artt. 1, 4 e 7, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494
Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.
Le Autorità portuali possono adottare criteri diversi per determinare i canoni, ma non inferiori ai minimi ricavabili dalla disciplina statale. La discrezionalità amministrativa così circoscritta non rende illegittima la determinazione della base imponibile.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2
Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212 , art. 10 , comma 2.
L’affidamento ingenerato da indicazioni amministrative non elimina l’imposta dovuta, perché le circolari non sono fonti normative; può però escludere sanzioni e interessi quando il contribuente si sia conformato a un’interpretazione ufficiale erronea.
Massime di principio
- Per le imposte sulle concessioni demaniali, occorre verificare la disciplina vigente nel periodo d’imposta: la successiva esclusione di determinate concessioni non si applica retroattivamente se la legge non lo prevede.
- Il presupposto del tributo può dipendere dall’uso assentito del bene pubblico, non dall’identità dell’ente che ha rilasciato la concessione; la base imponibile va però verificata con riferimento al canone effettivamente dovuto.
- Se nell’importo considerato imponibile sono incluse somme con una destinazione o una natura distinta dal canone concessorio, il giudice deve accertare concretamente se esse ne facciano parte; in mancanza, la decisione sulla base imponibile può essere cassata con rinvio.
- Le circolari e i pareri amministrativi non vincolano il giudice e non cancellano il tributo, ma un’incertezza interpretativa da essi generata può giustificare l’esclusione delle sanzioni e degli interessi.
- Una domanda o eccezione non è necessariamente ignorata solo perché manca una risposta separata: può essere stata implicitamente respinta quando la motivazione adotta una soluzione incompatibile con essa.
- La sottoscrizione illeggibile non comporta automaticamente la nullità della sentenza se gli elementi dell’atto permettono di identificare il giudice firmatario; si presume inoltre che il relatore sia l’estensore, salvo prova contraria ricavabile dalla sentenza.
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