Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/02/2024 n. 3733 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento dell’imposta regionale sulle concessioni statali relativi agli anni 2010 e 2011. La società ha contestato: l’omessa pronuncia e il difetto di motivazione degli avvisi per mancata allegazione dell’atto che determinava il canone; l’applicabilità dell’imposta alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle Autorità portuali e la legittimità costituzionale della disciplina; l’estensione del tributo a concessioni con canoni non predeterminati per legge; i poteri regionali di accertamento e la mancata disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa; infine, il contrasto della disciplina regionale con le norme sulla materia portuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, salvo la censura relativa alle sanzioni. Ha ritenuto che il presupposto dell’imposta fosse l’occupazione e l’uso assentiti di beni demaniali o del patrimonio indisponibile statale situati in Toscana, indipendentemente dall’autorità che aveva rilasciato la concessione; la normativa statale offriva inoltre una base sufficiente alla disciplina regionale. Gli avvisi erano motivati adeguatamente e non occorreva allegare atti già in possesso della contribuente. Il potere regionale di accertamento non era escluso dalle modalità di riscossione previste dalla legge statale. La Corte ha invece dichiarato non dovute le sanzioni, data l’incertezza interpretativa alimentata da precedenti atti di prassi ministeriali, senza escludere la debenza dell’imposta. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni e deciso nel merito, compensando integralmente le spese di tutti i gradi per la reciproca soccombenza e il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale durante il giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    ai sensi dell'art. 2, primo comma, della l. n. 281 del 1970, presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti degli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione, e non, invece, l'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato

    Il tributo è dovuto per l’occupazione e l’uso assentiti di beni statali demaniali o patrimoniali indisponibili situati nella Regione, a prescindere da quale autorità abbia rilasciato la concessione.

  • Costituzione, art. 23

    il rispetto della riserva relativa di legge posta dall'art. 23 Cost. consegue dalla identificazione degli elementi costitutivi di fattispecie ad opera della stessa legge statale - cui, nella fattispecie, la legislazione regionale si è conformata - che, per l'appunto, individua il presupposto impositivo del tributo, i soggetti passivi d'imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile), la base imponibile (costituita dallo stesso canone di concessione), e la stessa aliquota massima

    La riserva di legge è rispettata quando la legge stabilisce gli elementi essenziali del tributo e fornisce criteri sufficienti per determinarne concretamente l’entità; è possibile un intervento amministrativo integrativo entro tali criteri.

  • Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, artt. 4 e 7

    la medesima legislazione statale (d.l. n. 400 del 1993, artt. 1 e 7, conv. in l. n. 494 del 1993) detta (anche) i criteri di determinazione dei canoni, e, dunque, della base imponibile del tributo, in particolare disponendo che "Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso" (art. 7)

    Gli enti portuali possono adottare criteri diversi per determinare i canoni, ma non possono scendere sotto i livelli risultanti dai criteri statali; tale limite contribuisce a rendere determinabile la base imponibile e a rispettare la riserva di legge.

  • Legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, artt. 1, 2, 3 e 7

    la stessa disciplina regionale del tributo ha dato attuazione, come detto, al presupposto impositivo predeterminato dal legislatore statale (l. n. 281/1970, art. 2 cit.) senza così incidere sulla disciplina dei porti e dei canoni concessori.

    La disciplina regionale attua il tributo derivato previsto dalla legge statale; le disposizioni regionali sui controlli e sull’accertamento consentono alla Regione di verificare e accertare il tributo.

  • Legge regionale Toscana 11 agosto 1995, n. 85, articolo unico, come modificato dalla legge regionale Toscana 6 agosto 1998, n. 57, art. 6

    A decorrere dal 1 gennaio 1994 l'imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e successive modificazioni, è commisurata, limitatamente alle concessioni demaniali marittime, al quindici per cento del canone statale di concessione.

    Per le concessioni demaniali marittime, nel periodo rilevante, l’imposta regionale era commisurata al 15 per cento del canone statale.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2

    le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2

    L’affidamento del contribuente su indicazioni amministrative erronee può escludere sanzioni e interessi, ma non elimina l’obbligo di pagare il tributo.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    le indicazioni in discorso senz'altro concorrevano, in termini esaustivi, all'assolvimento dell'obbligo motivazionale, dovendosi, in particolare, escludere la necessità di allegazione di atti richiamati (quali l'atto concessorio o il provvedimento di determinazione del canone) che dovevano ritenersi già in possesso della contribuente (destinataria di quegli stessi atti; così Cass., 24 luglio 2023, n. 22197).

    L’avviso può essere motivato senza allegare atti già in possesso del destinatario, purché esponga in modo esaustivo presupposti di fatto e ragioni giuridiche della pretesa.

  • Costituzione, art. 111, comma 2; codice di procedura civile, art. 384

    alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi - deve ritenersi, ad ogni modo, consentito alla Corte, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, di omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, così decidendo la causa nel merito, allorquando la questione di diritto posta con quel motivo non implichi, per l'appunto, alcun ulteriore accertamento in fatto

    Se la questione rimasta senza pronuncia è di puro diritto e non richiede accertamenti di fatto, la Cassazione può evitare il rinvio e decidere direttamente la causa nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    non sussiste il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda o con l'eccezione di parte, nel qual caso può parlarsi di statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte

    Una censura non richiede una risposta espressa se la motivazione adottata è logicamente incompatibile con la relativa domanda o eccezione e ne comporta quindi il rigetto implicito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ha esaminato le censure rispettivamente prospettate come violazioni di legge, nullità per omessa pronuncia e vizi motivazionali; il richiamo costituisce il parametro processuale utilizzato per valutare i motivi di ricorso.

  • Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 8, comma 1

    la disposizione in discorso è stata adottata in attuazione del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, art. 8, comma 1, - alla cui stregua ("Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli") una serie tributi (inclusa l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo) sono stati trasformati in tributi propri regionali (a decorrere dal 1° gennaio 2013)

    La trasformazione dell’imposta in tributo proprio regionale opera dal 1° gennaio 2013 e non attribuisce efficacia retroattiva alla successiva disciplina regionale.

Massime di principio

  • Per l’imposta sulle concessioni statali, il presupposto può essere l’occupazione e l’uso assentiti del bene demaniale situato nella Regione: non è decisivo che la concessione sia stata rilasciata dallo Stato anziché da un’Autorità portuale.
  • La riserva di legge in materia tributaria è compatibile con interventi amministrativi sulla determinazione quantitativa quando la legge fissa gli elementi essenziali del tributo e criteri sufficienti a delimitare la discrezionalità.
  • La mancata allegazione all’avviso di atti già in possesso del contribuente non determina, da sola, un difetto di motivazione, se l’avviso chiarisce la pretesa, i suoi presupposti, l’aliquota e gli importi richiesti.
  • L’incertezza interpretativa generata da indicazioni amministrative può giustificare la non applicazione delle sanzioni, ma non cancella l’imposta dovuta.
  • Un giudice può rigettare implicitamente un’eccezione senza trattarla espressamente, se la soluzione giuridica adottata è incompatibile con essa. Se una questione omessa è solo di diritto e non richiede accertamenti, la Cassazione può decidere direttamente nel merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.