Sentenza del 09/02/2024 n. 79 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IVA - L'operazione nella quale la merce acquistata proviene da soggetto diverso da quello interposto che emette le fatture e che, dopo aver incassato l'Iva, omette di procedere al relativo versamento è riconducibile nel novero delle operazioni soggettivamente inesistenti e come tali indetraibili - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la detrazione indebita dell'IVA relativa agli acquisti di carburante per gli anni 2016-2020, sostenendo che molti fornitori fossero mere "cartiere"/missing trader che emettevano fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: la merce reale proveniva da soggetti diversi da quelli fatturanti che, dopo aver incassato l'IVA, non provvedevano al relativo versamento. L'accusa poggiava su elementi indiziari (prezzi di acquisto sistematicamente inferiori alla quotazione PLATTS, elevato turn-over di fornitori, società senza struttura operativa, mancati versamenti IVA, pagamenti anticipati via bonifico urgente, rapporti documentati prevalentemente via e-mail, provvedimenti penali e sequestro). La società si difendeva invocando la propria estraneità alla frode, la legittimità della propria rete commerciale (rete 'bianca') e contestando l'uso delle quotazioni PLATTS come parametro unico.
La decisione
Il giudice ha ritenuto provati, con elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che numerosi fornitori fossero cartiere e che la P. avrebbe dovuto, con diligenza media del settore, percepire l'anomalia (prezzi al di sotto del PLATTS, assenza di strutture operative dei fornitori, pagamenti anticipati, elevata percentuale di fornitori 'cartiere' negli anni). Ne è conseguita la qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti e l'indetraibilità dell'IVA per complessivi importi contestati (l'Amministrazione ha quantificato acquisti da cartiere per ca. €87.935.278,10 e IVA indebitamente detratta per ca. €19.345.761,20). L'appello della società è stato rigettato e l'appellante condannata alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia (liquidate in €15.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Disciplina la detrazione dell'IVA: la Corte conferma che l'IVA è indetraibile quando l'operazione è soggettivamente inesistente (fornitore fittizio).
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Regole generali in materia di IVA richiamate nel contesto del controllo e dell'accertamento.
d.lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6
Norme sulle sanzioni tributarie: applicazione delle sanzioni ritenuta legittima in presenza di colpa/colpa grave derivante dalla scelta di fornitori 'cartiera'.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7 comma 5-bis
Previsione procedurale rilevante per l'istruttoria: la Corte rileva che l'introduzione dell'art. 7, comma 5-bis non modifica il principio generale sull'onere della prova a carico dell'Amministrazione.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiamato nelle doglianze sull'adeguatezza motivazionale della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
Codice Civile, artt. 2697, 2727, 2729
Regole sull'onere della prova (art. 2697) e sui mezzi di prova documentale; la Corte ribadisce che l'Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici e indizi gravi, mentre al contribuente spetta provare la diligente condotta contraria.
d.lgs. n. 504 del 1995, art. 18 (TUA - accise)
Richiamato per distinzione tra regime di sospensione delle accise nei depositi fiscali e momento dell'esigibilità: ciò non esclude che operazioni successive possano dar luogo a frodi IVA.
Giurisprudenza UE e Corte di Cassazione (es. C-277/14, C-159/14, massime della Cassazione citate)
Principi giurisprudenziali richiamati: il diritto alla detrazione è fondamentale ma può essere negato se provato, anche per presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con diligenza media, della partecipazione a una frode IVA.
Massime di principio
- Onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare, anche per via indiziaria, che il fornitore era fittizio e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento nell'evasione; ove ciò sia provato, grava sul contribuente dimostrare di aver adottato la diligenza massima richiesta.
- Indicatori tipici di 'cartiere' e di rischio frode: prezzi di acquisto sistematicamente inferiori alla quotazione PLATTS (o al valore normale di mercato), elevato ricorso a fornitori di breve vita/registrati da poco, mancanza di struttura operativa o depositi, omessa presentazione di dichiarazioni IVA, pagamenti anticipati tramite bonifico urgente, comunicazioni contrattuali esclusivamente via e-mail, elevata percentuale di fornitori 'anomalìi' rispetto al totale.
- Status di 'rete bianca' non esclude responsabilità: il modello commerciale che richiede forniture a prezzi più bassi non giustifica la scelta reiterata di fornitori privi di struttura o con chiari segnali di evasione; il soggetto medio del settore deve ricercare fornitori affidabili.
- Valore probatorio delle quotazioni PLATTS: pur non essendo l'unico parametro possibile, quotazioni di mercato autorevoli possono essere utilizzate come riferimento per individuare prezzi anomali; la loro sola contestazione (es. oligopolio/AGCOM) non è sufficiente a escludere il rilievo degli scostamenti significativi.
- Effetti della prova: se emergono elementi gravi, precisi e concordanti che rendono percepibile la frode ad un imprenditore mediamente diligente, l'IVA è indetraibile e possono applicarsi sanzioni; la mera regolarità contabile non tutela automaticamente il contribuente.
- Misure pratiche per ridurre il rischio in casi simili: effettuare due diligence sui fornitori (verifica bilanci, dichiarazioni IVA, presenza di deposito/struttura, storia societaria), privilegiare fornitori con comprovata organizzazione e storicità, registrare contratti e corrispondenza, conservare tracciabilità dei pagamenti, richiedere garanzie fiscali e verifiche periodiche, evitare pratiche di pagamento che possono segnalare rischio (p.es. bonifici urgenti senza conferme operative).
- Ruolo dell'istruttoria: l'Amministrazione può integrare l'accertamento con indagini su rete fornitori e dati esterni (penali, sequestri); la presenza di provvedimenti penali o sequestri rafforza il quadro indiziario in sede tributaria.
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