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Legge

L.R. Toscana 31/2005

Norme generali in materia di tributi regionali.

Normativa regionaleL.R. Toscana 31/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana interpello, Garante del contribuente, accertamento, sanzioni, notifiche, autotutela, riscossione, rimborsi, sistema informativo tributario e alcune norme transitorie e di coordinamento. Prevede termini di prescrizione/decadenza, soglie minime non accertabili e regole di rateazione; alcune disposizioni sono aggiornate fino al 2025, con applicazioni limitate alle annualità e agli atti indicati.

Norme generali sui tributi regionali della Regione Toscana

Norme generali in materia di tributi regionali

La legge disciplina in modo organico i tributi di competenza della Regione Toscana, nel rispetto dei principi statali e dello statuto dei diritti del contribuente. Regola gli strumenti di tutela del contribuente, i procedimenti di accertamento e sanzionamento, la riscossione, i rimborsi e il sistema informativo tributario regionale.

Principi generali e tutela dell’affidamento

I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale devono essere improntati a collaborazione e buona fede. Non possono essere irrogate sanzioni pecuniarie né richiesti interessi moratori quando il contribuente si sia conformato a indicazioni dell’amministrazione, anche se successivamente modificate, oppure quando il suo comportamento derivi da ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione stessa.

Interpello del contribuente

In presenza di obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione o sull’applicazione di una norma tributaria regionale, il contribuente può presentare un interpello su un caso concreto e personale, prima di applicare la norma o tenere il comportamento rilevante ai fini tributari. La presentazione non sospende termini di scadenza, decadenza o prescrizione e non esonera dagli adempimenti dovuti.

L’istanza deve contenere dati identificativi, descrizione completa del caso, soluzione interpretativa proposta, domicilio per le comunicazioni e sottoscrizione; va inoltre allegata la documentazione rilevante disponibile. Se l’istanza è incompleta, l’ufficio chiede integrazione e il termine di risposta resta sospeso fino al ricevimento degli atti mancanti.

L’ufficio risponde con provvedimento motivato entro 120 giorni. La risposta vale solo per il contribuente istante e per il caso esposto. Il silenzio oltre il termine equivale ad adesione all’interpretazione prospettata. Gli atti impositivi o sanzionatori difformi dalla risposta o dal silenzio-assenso sono nulli sul punto oggetto di interpello. Se la risposta arriva tardivamente ma prima che il contribuente agisca, l’eventuale recupero del tributo avviene senza sanzioni. È prevista anche una risposta collettiva per interpelli seriali o analoghi, da pubblicare sul sito regionale.

Garante del contribuente regionale

È istituito il Garante del contribuente regionale, svolto dal Difensore civico della Regione Toscana per i tributi regionali. Il Garante può intervenire, d’ufficio o su segnalazione, per disfunzioni, irregolarità, prassi anomale o comportamenti che compromettano il rapporto di fiducia con l’amministrazione tributaria. Può chiedere chiarimenti o documenti all’ufficio, proporre l’autotutela e rivolgere raccomandazioni ai dirigenti competenti.

L’ufficio deve rispondere entro 30 giorni, prorogabili di altri 30 per motivate esigenze istruttorie. Il Garante comunica l’esito all’ufficio e al segnalante.

Accertamento dei tributi regionali

L’ufficio può inviare avvisi bonari nelle fasi preliminari all’accertamento per acquisire elementi utili alla corretta individuazione del soggetto passivo e del debito tributario; l’avviso può indicare le modalità di regolarizzazione. L’avviso bonario non ha natura autoritativa né definitività.

Il recupero delle somme dovute avviene con avviso di accertamento firmato dal dirigente competente, contenente gli estremi delle violazioni, la motivazione, la base imponibile, il tributo dovuto, eventuali interessi e spese, le modalità di pagamento e i mezzi di tutela. Se richiama un atto non conosciuto dal contribuente, questo va allegato salvo che ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

Per gli avvisi di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2022, la Regione può applicare l’accertamento esecutivo previsto dalla legge statale, con le disposizioni richiamate della legge n. 160/2019.

Sanzioni amministrative tributarie

Per le sanzioni si applicano, per quanto non disciplinato dalla legge regionale, i decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997. L’omesso o tardivo versamento comporta una sanzione pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo, riducibile secondo il ravvedimento operoso nei limiti previsti dal d.lgs. n. 472/1997.

Le sanzioni sono irrogate secondo le procedure degli articoli 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997. In caso di atto di contestazione devono essere indicati anche gli elementi necessari per il recupero del tributo; per omesso o insufficiente versamento e per ritardato versamento, la sanzione può essere iscritta a ruolo senza previa contestazione.

Le notifiche degli atti impositivi, di contestazione e di irrogazione possono essere effettuate tramite servizio postale, PEC o soluzioni tecnologiche idonee a garantire integrità, invio e consegna, nonché con le modalità dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 o con raccomandata A/R. Le spese di notifica sono a carico del destinatario.

Autotutela e riesame

Il dirigente competente può annullare, in tutto o in parte, anche in pendenza di giudizio o quando l’atto non sia impugnabile, gli atti impositivi o sanzionatori illegittimi o infondati. Le cause tipiche comprendono errore di persona, errore logico o di calcolo, errore sul presupposto, doppia imposizione, omessa considerazione di pagamenti, documentazione sanata entro i termini, requisiti per agevolazioni già negati ed errore materiale facilmente riconoscibile.

L’autotutela non può essere esercitata su questioni già decise con sentenza passata in giudicato favorevole alla Regione. Gli atti devono indicare come presentare memorie per il riesame; le memorie non sospendono i termini per il ricorso giurisdizionale. Il rigetto di un’istanza volta a rimuovere un atto ormai definitivo non è autonomamente impugnabile.

Crediti di modesto ammontare

Non si procede ad accertamento, sanzione o iscrizione a ruolo quando l’importo dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, è pari o inferiore a 12 euro.

Rateizzazione del debito

Per il debito tributario accertato o derivante da sanzione tributaria, il dirigente può autorizzare la rateizzazione fino a 36 rate mensili, su richiesta del debitore in temporanea difficoltà economico-finanziaria. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo, con identità digitale, a pena di decadenza. La rateazione non è concessa per importi complessivi pari o inferiori a 150 euro. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale vigente alla data dell’istanza.

Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza, con obbligo di versare il residuo entro 30 giorni; in difetto, si procede al ruolo per il recupero coattivo. È esclusa la decadenza per ritardi limitati della prima rata, di rate intermedie entro la scadenza della successiva, e dell’ultima rata entro 30 giorni. Per il 2025 le minori entrate sono stimate in 450.000 euro.

Per le somme già iscritte a ruolo, la rateazione può arrivare fino a 60 rate mensili, su istanza del debitore in condizioni di disagio economico, con criteri differenziati per persone fisiche e organizzazioni. La domanda va presentata in bollo prima dell’avvio della procedura esecutiva, allegando la documentazione reddituale. La rateazione non è concessa per debiti pari o inferiori a 200 euro per le persone fisiche e a 5.000 euro per le organizzazioni. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza e il recupero coattivo.

Chi decade dal beneficio non può ottenere una nuova rateazione prima che siano trascorsi tre anni dalla decadenza, anche per tributi o annualità diverse.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva dei tributi regionali e delle sanzioni si applicano le procedure del Titolo II del d.P.R. n. 602/1973. I ruoli emessi senza previa contestazione devono essere resi esecutivi nei termini previsti dalla disciplina sui termini di accertamento; i ruoli coattivi relativi a tributi e sanzioni devono comunque essere resi esecutivi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’atto presupposto è divenuto definitivo.

Prescrizione e decadenza

Per i tributi regionali, salvo la tassa automobilistica, l’accertamento si prescrive al 31 dicembre del quinto anno successivo all’ultimo giorno utile per la dichiarazione annuale o al termine di pagamento, se non vi è dichiarazione. Per la tassa automobilistica regionale, il termine è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Il diritto alla riscossione delle somme dovute in base all’avviso di accertamento si prescrive entro cinque anni dalla sua definitività. Gli atti di contestazione o di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione, salvo il diverso termine previsto per il singolo tributo; la notifica ad almeno uno dei soggetti obbligati in solido proroga il termine di un anno. La riscossione della sanzione irrogata si prescrive in cinque anni, con interruzione per effetto dell’impugnazione fino alla definizione del procedimento.

Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate erroneamente a titolo di tributi o sanzioni. In via generale l’istanza va presentata entro cinque anni dal pagamento; per la tassa automobilistica regionale e le relative sanzioni il termine è il 31 dicembre del terzo anno successivo al pagamento. Non si rimborsano importi pari o inferiori a 12 euro per i tributi regionali erroneamente versati.

Sul rimborso spettano interessi al tasso moratorio, per semestri compiuti escluso il primo, dalla data di presentazione dell’istanza fino al provvedimento dirigenziale.

Sistema informativo tributario regionale

È istituito, nell’ambito del sistema informativo regionale, il sistema informativo tributario regionale, finalizzato alla pianificazione del gettito e alla gestione efficiente dei tributi. Esso raccoglie e ordina i dati provenienti da dichiarazioni, versamenti, controlli e sanzioni, nonché ogni informazione rilevante per i soggetti passivi dei tributi regionali.

L’archivio dei soggetti passivi è identificato tramite codice fiscale e aggiornato con dati provenienti da anagrafi comunali, Ministero dell’economia e delle finanze, agenzie fiscali, anagrafe sanitaria, camere di commercio e registri pubblici. Il sistema si raccorda con l’anagrafe tributaria statale secondo modalità concordate con l’amministrazione finanziaria.

La struttura competente può inviare questionari ai contribuenti e richiedere dati e notizie anche a pubbliche amministrazioni e soggetti privati. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; i dati sono coperti da segreto d’ufficio, mentre la Regione può diffondere statistiche aggregate e anonime.

Regole organizzative e firma degli atti automatizzati

Un regolamento, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, doveva disciplinare modalità e strumenti di richiesta e comunicazione dei dati per l’aggiornamento del sistema informativo. Sugli atti prodotti da sistemi automatizzati, la firma autografa del dirigente è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo.

Modifiche alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica

La legge modifica la disciplina regionale del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, chiarendo che, per le fattispecie indicate, i termini di prescrizione e decadenza decorrono dalla data del verbale da cui risulta la discarica, l’abbandono, lo scarico o il deposito.

Disposizioni transitorie e rapporti con il passato

Le deliberazioni regionali necessarie per definire le fasce di debito e reddito per la rateizzazione dovevano essere adottate entro 120 giorni; fino a tale momento continuavano ad applicarsi le deliberazioni già vigenti. La modulistica per le istanze di rateazione è approvata con decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito regionale.

Le nuove regole sui termini di prescrizione, decadenza e rimborso si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore, purché non siano già decorsi i termini previsti dalla normativa previgente. Restano fermi gli atti e i provvedimenti definitivi adottati prima dell’entrata in vigore, che non possono essere riesaminati.

Abrogazioni e assetto finale

La legge ha riordinato la materia abrogando numerose disposizioni regionali previgenti in materia di tributi e sanzioni, salvo i casi espressamente esclusi. Il testo costituisce dunque la disciplina di riferimento per i tributi regionali della Toscana, coordinata con la normativa statale richiamata.

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