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Sentenza

Sentenza del 09/02/2024 n. 3722 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento per l’imposta regionale sulle concessioni statali dovuta per il 2009, relativa a una concessione demaniale marittima rilasciata nell’ambito portuale. La società sosteneva, in sintesi, che l’imposta non fosse applicabile alle concessioni portuali e ai relativi canoni, che la disciplina regionale fosse costituzionalmente illegittima o avesse ecceduto la normativa statale, che la Regione non potesse accertare autonomamente il tributo e che sussistesse incertezza normativa tale da escludere le sanzioni. Deduceva inoltre omessa pronuncia sul contrasto della disciplina regionale con le norme in materia portuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo limitatamente alle sanzioni e ha rigettato gli altri motivi. Ha confermato che l’imposta era dovuta anche per l’occupazione e l’uso di beni demaniali concessi da un’Autorità portuale; la disciplina regionale non violava la riserva di legge né incideva illegittimamente sulla disciplina dei porti. La Regione poteva svolgere l’accertamento: la norma statale sulle modalità di versamento non escludeva i poteri regionali di controllo e accertamento. Ha invece ritenuto che i precedenti atti di prassi ministeriali, che per lungo tempo avevano escluso tali concessioni dall’imposta, avessero generato incertezza interpretativa rilevante ai fini sanzionatori, pur senza eliminare il debito d’imposta. Cassata la sentenza sul punto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando non dovute le sanzioni dell’avviso; spese dell’intero giudizio compensate per reciproca soccombenza e consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale durante il processo.

Norme richiamate

  • Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2

    ai sensi dell'art. 2, primo comma, della l. n. 281 del 1970, presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti degli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione, e non, invece, l'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato

    Il presupposto dell’imposta è l’occupazione e l’uso assentiti di beni demaniali o del patrimonio indisponibile statale situati nella Regione. L’imposta può quindi applicarsi anche quando la concessione è rilasciata da un’Autorità portuale anziché dallo Stato.

  • Costituzione, art. 23

    il rispetto della riserva relativa di legge posta dall'art. 23 Cost. consegue dalla identificazione degli elementi costitutivi di fattispecie ad opera della stessa legge statale - cui, nella fattispecie, la legislazione regionale si è conformata - che, per l'appunto, individua il presupposto impositivo del tributo, i soggetti passivi d'imposta (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile), la base imponibile (costituita dallo stesso canone di concessione), e la stessa aliquota massima

    La riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è rispettata quando la legge statale stabilisce gli elementi essenziali del tributo; è ammessa una disciplina integrativa, purché non lasci all’amministrazione scelte arbitrarie.

  • D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, artt. 1, 4 e 7, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494

    la medesima legislazione statale (d.l. n. 400 del 1993, artt. 1 e 7, conv. in l. n. 494 del 1993) detta (anche) i criteri di determinazione dei canoni, e, dunque, della base imponibile del tributo, in particolare disponendo che "Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso"

    La determinazione amministrativa dei canoni da parte degli enti portuali è compatibile con la riserva di legge se resta vincolata ai criteri legislativi e non produce canoni inferiori ai minimi previsti dalla disciplina statale.

  • Legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, artt. 1, 2, 3 e 7

    la stessa disciplina regionale del tributo ha dato attuazione, come detto, al presupposto impositivo predeterminato dal legislatore statale (l. n. 281/1970, art. 2 cit.) senza così incidere sulla disciplina dei porti e dei canoni concessori.

    La disciplina toscana attua il tributo statale derivato e regola anche i relativi profili regionali di versamento e accertamento; secondo la Corte, non modifica la disciplina dei porti o dei canoni concessori.

  • Legge regionale Toscana 11 agosto 1995, n. 85, articolo unico, come modificato dalla legge regionale Toscana 6 agosto 1998, n. 57, art. 6

    La disciplina regionale ha fissato, per le concessioni demaniali marittime, l’imposta in una percentuale del canone statale; la Corte ha ritenuto che tale disciplina, nel periodo controverso, attuasse il presupposto stabilito dalla legge statale e non lo ampliasse illegittimamente.

  • Legge regionale Toscana 18 febbraio 2005, n. 31, artt. 1 e 8

    Le disposizioni regionali disciplinano i poteri di controllo e accertamento dell’imposta. La Corte ha escluso che la regola statale sulla riscossione contestuale al canone impedisse alla Regione di accertare l’omesso pagamento.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2

    le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2

    L’affidamento generato da indicazioni dell’amministrazione non elimina il tributo dovuto, ma può escludere sanzioni e interessi. Nel caso concreto, gli atti di prassi che avevano a lungo escluso le concessioni portuali dall’imposta giustificavano la non applicazione delle sanzioni.

  • Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 8, comma 1

    la disposizione in discorso è stata adottata in attuazione del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, art. 8, comma 1, - alla cui stregua ("Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli") una serie tributi (inclusa l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo) sono stati trasformati in tributi propri regionali (a decorrere dal 1° gennaio 2013)

    La trasformazione dell’imposta in tributo proprio regionale opera dal 1° gennaio 2013; la successiva disciplina regionale non ha efficacia retroattiva e non modifica il regime applicabile all’anno d’imposta 2009.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La ricorrente denunciava omessa pronuncia su una censura relativa alla disciplina portuale. La Corte ha rigettato i residui motivi, ritenendo infondate le contestazioni e rilevando che la disciplina regionale non aveva inciso sulla disciplina dei porti e dei canoni concessori.

Massime di principio

  • Per l’imposta regionale sulle concessioni statali, il criterio centrale è l’occupazione e l’uso assentiti di un bene demaniale statale situato nella Regione: di regola, non è decisivo quale autorità abbia rilasciato la concessione.
  • La riserva di legge tributaria può essere rispettata anche quando aspetti quantitativi sono specificati dall’amministrazione, se la legge determina gli elementi essenziali del tributo e fornisce criteri sufficienti a impedire scelte arbitrarie.
  • Le norme che disciplinano il versamento del tributo insieme al canone non escludono automaticamente i poteri di accertamento dell’ente impositore, se la legislazione applicabile attribuisce tali poteri all’ente.
  • Indicazioni o circolari amministrative non cancellano l’imposta dovuta. Se però hanno generato un’incertezza interpretativa obiettiva o un affidamento qualificato, possono giustificare l’esclusione delle sanzioni e degli interessi.
  • Una disciplina regionale successiva che cambia il regime del tributo non si applica retroattivamente, salvo che il testo le attribuisca chiaramente tale efficacia.

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