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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28535/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità delle trattenute operate dalla Cassa sul trattamento pensionistico del resistente a titolo di contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, e la conseguente domanda di restituzione delle somme trattenute nei limiti della prescrizione decennale. Il Tribunale aveva accolto la domanda del pensionato; la Corte d'appello di Bari aveva rigettato l'appello della Cassa, ritenendo illegittimo il contributo e applicabile la prescrizione ordinaria decennale alla ripetizione degli importi. In Cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati e dei principi costituzionali, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo, ragionevole e conforme ai vincoli di bilancio; (2) violazione della normativa di interpretazione autentica e delle disposizioni che consentono atti finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo periodo, assumendo che l'art. 22 fosse diretto proprio a tale scopo; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale e non quella decennale, perché si trattava di ratei periodici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati e inammissibili i primi due motivi perché la decisione d'appello si era conformata a un orientamento di legittimità consolidato secondo cui il contributo straordinario di solidarietà applicato dalla Cassa su pensioni già quantificate e attribuite è illegittimo: l'autonomia regolamentare dell'ente non comprende il potere di istituire una prestazione patrimoniale imposta in assenza di legge, trattandosi di materia riservata all'art. 23 Cost.; inoltre le norme richiamate sulla stabilità di lungo periodo e sull'interpretazione autentica non coprono una trattenuta provvisoria e temporalmente limitata come quella in esame. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, ribadendo che la prescrizione quinquennale presuppone crediti liquidi ed esigibili e che, quando è contestato l'ammontare stesso della pensione per effetto dell'illegittima trattenuta, l'azione di riliquidazione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento di ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. in favore del resistente e della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia regolamentare della Cassa, ma non idoneo a legittimare la trattenuta impugnata

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    clausola regolamentare che introduce il contributo straordinario di solidarietà sui trattamenti pensionistici già attribuiti; ritenuta illegittima

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    l'autonomia regolamentare degli enti privatizzati opera entro i limiti indicati dalla norma e non consente di istituire un contributo di solidarietà sulle pensioni già in godimento

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    non attribuisce alla Cassa il potere di istituire il contributo di solidarietà, poiché incompatibile con il sistema del pro rata

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalizzazione all'equilibrio finanziario di lungo periodo; non si applica al contributo straordinario perché esso è provvisorio e limitato nel tempo

  • art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    invocato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che riguarda atti diretti a garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo, non il contributo di solidarietà in esame

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    in particolare, il contributo di solidarietà integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    rubrica dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità, perché i motivi contrastano con un orientamento consolidato della Corte

  • art. 2946 c.c.

    prescrizione ordinaria decennale applicabile alla domanda di riliquidazione delle somme trattenute illegittimamente

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche, ma solo se il credito è liquido ed esigibile

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la prescrizione quinquennale presuppone liquidità ed esigibilità del credito

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    non applicabile al caso, perché riguarda la riliquidazione della pensione e non l'indebita trattenuta da misura patrimoniale illegittima

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    anch'esso richiede la liquidità ed esigibilità del credito per l'applicazione del termine breve

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento definitorio in camera di consiglio e base per la decisione conforme alla proposta non accettata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamo per relationem alle motivazioni di precedenti conformi

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente a una somma equitativa, in ragione della definizione conforme alla proposta non accettata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà atto dei presupposti per gli ulteriori oneri conseguenti al rigetto/inammissibilità

  • art. 25212/2009 e successive pronunce di legittimità

    precedenti richiamati come orientamento consolidato sulla illegittimità del contributo di solidarietà

  • sent. Corte cost. n. 173/2016

    richiamata per qualificare il contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge

Massime di principio

  • Un ente previdenziale privatizzato non può, mediante regolamento interno, introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già quantificate e attribuite, perché una simile trattenuta integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge dell'art. 23 Cost.
  • Le norme che attribuiscono autonomia regolamentare agli enti previdenziali privatizzati consentono interventi sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nei limiti previsti dalla legge, ma non autorizzano prelievi straordinari e provvisori su prestazioni già in godimento se non previsti da una fonte legislativa idonea.
  • Le disposizioni volte a garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo degli enti previdenziali non si applicano a misure che abbiano carattere temporaneo e non incidano sui criteri strutturali di determinazione del trattamento pensionistico.
  • La prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando è contestata l'illegittima decurtazione del trattamento pensionistico e si chiede la riliquidazione delle somme, opera la prescrizione ordinaria decennale.
  • Le censure che ripropongono questioni già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiNullitàPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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