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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28533/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall'applicazione, da parte della Cassa, di un contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale sui trattamenti pensionistici già liquidati. Il pensionato ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità delle trattenute operate sul proprio trattamento e la restituzione delle somme trattenute, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal pagamento dei singoli ratei. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, richiamando precedenti di legittimità sia sull'illegittimità del contributo sia sulla prescrizione decennale. In cassazione la Cassa ha proposto tre motivi: (1) violazione di norme di rango primario e costituzionale, sostenendo che il contributo fosse legittimo quale misura idonea a incidere sul trattamento pensionistico e finalizzata alla sostenibilità del sistema e all'equità intergenerazionale; (2) errata applicazione della norma di interpretazione autentica e delle disposizioni che consentono agli enti previdenziali privatizzati di adottare atti per l'equilibrio finanziario di lungo periodo; (3) erronea applicazione della prescrizione, deducendo che dovesse operare il termine quinquennale e non quello decennale anche per importi non liquidi o non esigibili, con richiamo alla disciplina delle pensioni e alla riliquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la Corte d'appello aveva deciso in conformità alla costante giurisprudenza di legittimità che reputa illegittimo il contributo straordinario di solidarietà applicato dalla Cassa sui trattamenti pensionistici già attribuiti, in quanto estraneo ai limiti dell'autonomia regolamentare dell'ente e contrastante con la riserva di legge dell'art. 23 Cost. Ha inoltre ribadito che la norma di interpretazione autentica e le disposizioni sull'equilibrio finanziario di lungo periodo non valgono a legittimare una trattenuta provvisoria e temporalmente limitata su pensioni già determinate. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato che la prescrizione quinquennale opera solo per crediti pensionistici liquidi ed esigibili; quando è contestato l'ammontare del trattamento per l'applicazione di una trattenuta illegittima, il diritto alla riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e al pagamento di una somma equitativa in favore del resistente e della Cassa delle Ammende, applicando anche l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per il mancato accoglimento della proposta definitoria.

Norme richiamate

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    non può introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, perché ciò esula dall'autonomia regolamentare dell'ente e incide su prestazioni patrimoniali imposte soggette a riserva di legge

  • art. 2 del d.lgs. n. 509/1994

    richiamato come base dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, ma ritenuto non idoneo a legittimare la trattenuta controversa

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    consente interventi sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non l'istituzione di un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà incompatibile con il sistema del pro rata

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che presuppone atti finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine; non si applica al contributo straordinario provvisorio oggetto di causa

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011

    riguarda provvedimenti diretti ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo, non il contributo di solidarietà temporaneo in contestazione

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e, come tale, richiede una base legale

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente; non è accolto l'assunto che la misura sia giustificata da ragionevolezza o equità intergenerazionale

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al sistema previdenziale, ma non idoneo a superare il principio di legalità della prestazione patrimoniale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibili i motivi perché il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza consolidata

  • art. 2946 c.c.

    termine di prescrizione ordinaria applicabile al diritto alla riliquidazione quando il credito non sia liquido ed esigibile o sia controverso l'ammontare del trattamento

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    prescrizione quinquennale limitata ai crediti periodici liquidi ed esigibili

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    richiede, come la disciplina generale, che il credito pensionistico sia liquido ed esigibile per applicare la prescrizione breve

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    riguarda la riliquidazione della pensione e non l'indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    richiede anch'essa liquidità ed esigibilità del credito, quindi non esclude la prescrizione decennale nel caso di specie

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata e per la valutazione legale della condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna a una somma equitativamente determinata in favore del resistente e della Cassa delle Ammende a seguito della mancata adesione alla proposta definitoria

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Un ente previdenziale privatizzato non può introdurre, con atto regolamentare, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati se tale misura non rientra nei limiti della potestà normativa conferita dalla legge.
  • Il contributo di solidarietà applicato su pensioni già attribuite integra una prestazione patrimoniale imposta e, pertanto, è soggetto alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
  • Le disposizioni che consentono interventi degli enti previdenziali per l'equilibrio finanziario di lungo periodo non possono essere estese a misure provvisorie e temporalmente limitate che incidano sui trattamenti già determinati.
  • La norma di interpretazione autentica che tutela gli atti degli enti previdenziali opera solo per provvedimenti realmente finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo periodo e che incidano sui criteri di determinazione della prestazione, non su trattenute straordinarie autonome.
  • La prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali periodici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; se è controverso l'ammontare del trattamento per effetto di una trattenuta illegittima, il diritto alla riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.
  • La disciplina della riliquidazione della pensione non si applica automaticamente alle indebite trattenute derivanti da misure patrimoniali illegittime, quando la contestazione riguarda l'an e il quantum della prestazione trattenuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenzaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

Testo integrale

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