Cassazione Civile, Ordinanza n. 28542/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia riguarda la trattenuta operata dalla Cassa sul trattamento pensionistico della controparte a titolo di contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del regolamento previdenziale della Cassa. La pensionata aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità delle trattenute e la restituzione delle somme trattenute, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal pagamento dei singoli ratei. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la Cassa ha dedotto: 1) violazione di varie norme di legge e costituzionali, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo e che il regolamento potesse incidere sul diritto alla pensione; 2) erronea applicazione della disciplina di interpretazione autentica degli atti degli enti previdenziali privatizzati, assumendo che la misura fosse finalizzata all'equilibrio finanziario di lungo periodo; 3) errata individuazione del termine di prescrizione, che secondo la Cassa sarebbe quinquennale perché rientrante nelle prestazioni periodiche ex art. 2948 c.c. e norme speciali, anziché decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché la questione dell'illegittimità del contributo di solidarietà era già stata risolta in senso conforme da una giurisprudenza di legittimità consolidata, che esclude la possibilità per un regolamento dell'ente previdenziale privatizzato di introdurre una trattenuta sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost. Ha inoltre ribadito che la norma di interpretazione autentica invocata riguarda provvedimenti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo periodo, non una trattenuta straordinaria e temporanea come quella oggetto di causa. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la prescrizione quinquennale vale solo per crediti pensionistici liquidi ed esigibili; quando è in contestazione l'ammontare stesso del trattamento per effetto della trattenuta illegittima, opera la prescrizione ordinaria decennale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento delle somme ex art. 96 c.p.c. per la mancata accettazione della proposta definitoria.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 509/1994
richiamato dalla ricorrente come base dell'autonomia regolamentare della Cassa, ma la Corte esclude che consenta di introdurre una trattenuta sul trattamento pensionistico già attribuito.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa
disposizione regolamentare che prevede il contributo di solidarietà; ritenuta inidonea a giustificare la trattenuta perché non ha forza di legge e incide su pensioni già determinate.
art. 3, comma 12, legge n. 335/1995
l'autonomia normativa degli enti privatizzati opera nei limiti dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico e non consente l'istituzione di un contributo di solidarietà sulle pensioni già liquidate.
art. 1, comma 763, legge n. 296/2006
non amplia fino a ricomprendere un contributo di solidarietà temporaneo e patrimoniale tra i poteri degli enti previdenziali privatizzati.
art. 1, comma 488, legge n. 147/2013
norma di interpretazione autentica che legittima atti finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo periodo, ma non una trattenuta provvisoria e limitata nel tempo sui trattamenti pensionistici.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, non applicabili al contributo di solidarietà in discussione.
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e quindi soggiace alla riserva di legge.
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente; la Corte non lo assume come fondamento per legittimare la trattenuta.
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente; non consente di derogare alla riserva di legge per la prestazione patrimoniale imposta.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
fondamento dell'inammissibilità dei motivi, poiché le censure contrastano con orientamenti di legittimità consolidati.
art. 2946 c.c.
termine ordinario decennale applicabile alla domanda di riliquidazione/restituzione quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico.
art. 2948 n. 4 c.c.
prescrizione quinquennale applicabile solo a prestazioni periodiche liquide ed esigibili; non al caso in cui sia contestata la misura della pensione trattenuta.
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
richiede liquidità ed esigibilità del credito per applicare il termine più breve.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto riferibile alla riliquidazione della pensione e non all'indebita trattenuta derivante da misura patrimoniale illegittima.
art. 19, comma 3, l. n. 21/1986
norma che presuppone comunque liquidità ed esigibilità del credito, quindi non utile a sostenere la prescrizione quinquennale nel caso concreto.
art. 380 bis c.p.c.
la decisione è stata adottata in continuità con la proposta del consigliere delegato non accettata dalla ricorrente.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa per la mancata accettazione della proposta definitoria.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo, nella parte finale del provvedimento.
art. 118 disp. att. c.p.c.
consente il richiamo per relationem alle motivazioni di precedenti conformi.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati possono esercitare autonomia regolamentare solo nei limiti fissati dalla legge; non possono introdurre, con atti interni, prestazioni patrimoniali imposte che incidano su pensioni già quantificate e attribuite, poiché tali prelievi richiedono una base legislativa ai sensi dell'art. 23 Cost.
- La normativa che consente interventi degli enti previdenziali per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo non legittima misure straordinarie, temporanee e non strutturali come un contributo di solidarietà applicato sui trattamenti pensionistici già in godimento.
- La prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche opera solo quando il credito pensionistico sia già liquido ed esigibile; se è controverso l'ammontare del trattamento per effetto di trattenute illegittime, il diritto alla riliquidazione/restituzione resta soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. quando le censure si pongono in contrasto con un orientamento consolidato della Corte di cassazione, senza offrire argomenti idonei a indurre un revirement.
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