Cassazione Civile, Ordinanza n. 28543/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionati)
La controversia
La controversia nasce dall’applicazione, sui trattamenti pensionistici già in godimento, di una trattenuta qualificata come contributo di solidarietà ai sensi dell’art. 22 del regolamento del regime previdenziale della Cassa. Due pensionati hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute e la restituzione delle somme indebitamente prelevate, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal pagamento dei singoli ratei. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d’appello ha confermato la decisione. In cassazione la Cassa ha dedotto: 1) violazione di norme di legge e costituzionali, sostenendo che la trattenuta fosse legittima perché espressione del potere regolamentare dell’ente e conforme ai vincoli di equilibrio finanziario e di solidarietà intergenerazionale; 2) errata applicazione della disciplina di interpretazione autentica del 2013, che secondo la ricorrente avrebbe legittimato gli atti degli enti previdenziali privatizzati finalizzati all’equilibrio di lungo periodo; 3) erronea individuazione del termine di prescrizione, che la Cassa riteneva quinquennale ai sensi delle norme invocate, anziché decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi riproponessero questioni già decise in modo conforme da una giurisprudenza di legittimità consolidata: il contributo straordinario di solidarietà applicato sui trattamenti pensionistici già liquidati è illegittimo, perché l’autonomia regolamentare della Cassa non consente di introdurre una prestazione patrimoniale imposta non prevista dalla legge, in violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.; inoltre, le norme invocate dalla Cassa in tema di equilibrio finanziario di lungo periodo non si applicano a una misura che ha natura provvisoria e non incide sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la prescrizione quinquennale richiamata dalla ricorrente presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, mentre qui era in contestazione il quantum del trattamento pensionistico, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale per l’azione di riliquidazione/restituzione. La ricorrente è stata condannata alle spese, con ulteriore condanna alla somma equitativa in favore dei controricorrenti e della Cassa delle Ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 509/1994
richiamato dalla ricorrente quale fondamento dell’autonomia regolamentare della Cassa, ma ritenuto insufficiente a legittimare un contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa
considerato dalla Corte un atto regolamentare non idoneo, da solo, a introdurre una prestazione patrimoniale imposta sui pensionati
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
limita l’autonomia regolamentare degli enti privatizzati ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non comprendendo una trattenuta successiva sui ratei già liquidati
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà incompatibile con il sistema del pro rata
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
norma di interpretazione autentica applicabile agli atti finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo periodo, non a contributi straordinari provvisori
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
riguarda provvedimenti diretti all’equilibrio finanziario di lungo termine, non una trattenuta solidaristica temporanea
art. 23 Cost.
la trattenuta è qualificata come prestazione patrimoniale imposta e quindi soggetta a riserva di legge
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente; non è accolto un vaglio di ragionevolezza idoneo a superare il limite della riserva di legge
art. 38 Cost.
invocato dalla ricorrente in relazione al sistema previdenziale; non vale a legittimare la trattenuta impugnata
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma processuale sulla dedotta violazione di legge posta a base dei motivi di ricorso
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
fondamento della declaratoria di inammissibilità, per ricorso che non si confronta con un orientamento consolidato della Corte
art. 2946 c.c.
termine ordinario di prescrizione applicato alla domanda di riliquidazione/restituzione, in quanto il credito non era liquido ed esigibile
art. 2948, n. 4, c.c.
prescrizione quinquennale esclusa perché presuppone crediti periodici liquidi ed esigibili
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
richiamato in tema di prescrizione, ma ritenuto riferibile a crediti pensionistici liquidi ed esigibili
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
non applicabile al caso, perché concerne la riliquidazione della pensione e non l’indebita trattenuta derivante da misura patrimoniale illegittima
art. 19, comma 3, L. n. 21/1986
anche questa norma è letta come presupponente la liquidità ed esigibilità del credito
art. 380-bis c.p.c.
utilizzato per la definizione camerale e per la valutazione di manifesta infondatezza/inammissibilità
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna alla somma equitativa a seguito della decisione conforme alla proposta non accettata
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per motivare per relationem al precedente consolidato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- L’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di introdurre, con fonte sublegislativa, una prestazione patrimoniale imposta sui trattamenti pensionistici già liquidati, poiché una misura di questo tipo richiede una base legale e incontra il limite dell’art. 23 Cost.
- Le norme che autorizzano interventi degli enti previdenziali finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo periodo non si applicano a contributi straordinari di solidarietà che abbiano natura provvisoria e non incidano sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico.
- Ai fini della prescrizione del diritto alla restituzione o riliquidazione di somme trattenute indebitamente sulla pensione, la prescrizione quinquennale dei crediti periodici opera solo se il credito è liquido ed esigibile; se è controverso l’ammontare della pensione, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
- Le disposizioni in tema di riliquidazione della pensione non si estendono automaticamente alle ipotesi di trattenute patrimoniali illegittime operate sul rateo, perché si tratta di fattispecie diversa rispetto al mero ricalcolo della prestazione previdenziale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già ripetutamente disattese da un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti nuovi idonei a superarlo.
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