Cassazione Civile, Ordinanza n. 28523/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società ricorrente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, al pagamento di contributi, sanzioni e interessi per un determinato periodo e nella misura indicata in sentenza. La società aveva proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi contro tale pronuncia, mentre l'ente previdenziale aveva resistito con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver preso atto di una recente decisione di questa Corte su contenzioso analogo sfavorevole alle proprie tesi difensive. Il Collegio ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia non notificata alla controparte costituita.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione, pur essendo atto unilaterale recettizio, non produce l'effetto estintivo del processo se non è notificata alla controparte costituita; tuttavia, essa manifesta il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio e determina l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato complessivamente inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate nei rapporti con l'INPS, come richiesto dalla parte rinunciante. Non è stato disposto nulla nei confronti delle altre parti intimate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29
norma posta a base della condanna della società al pagamento di contributi, sanzioni e interessi nei confronti dell'ente previdenziale
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la riserva del deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
art. 23327 del 2024
citata come precedente sul punto degli effetti della rinuncia non notificata e sull'inapplicabilità dell'ulteriore contributo unificato
Cass. n. 13923 del 2019
citata tra i precedenti che affermano che la rinuncia non notificata non estingue il processo ma rende il ricorso inammissibile
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio: se non è notificata alla controparte costituita, non determina l'estinzione del processo, ma il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione comporta l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
- Quando il ricorrente rinunciante lo richieda e sussistano ragioni processuali adeguate, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate nei rapporti con la parte costituita resistente.
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