Cassazione Civile, Ordinanza n. 28528/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia trae origine da un verbale di accertamento ispettivo e da un'intimazione di pagamento relativi a contributi previdenziali non versati da una società subfornitrice per un lungo periodo temporale. La società committente aveva proposto opposizione sostenendo, da un lato, che la qualificazione del rapporto come subfornitura e non come appalto escludesse o comunque incidessero sulla responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003; dall'altro, che la pretesa contributiva fosse soggetta alla decadenza biennale prevista per i rapporti di appalto; infine, che la responsabilità non potesse riguardare tutti i lavoratori della subfornitrice, ma solo quelli effettivamente impiegati nell'esecuzione delle lavorazioni per conto della committente. L'INPS, nel resistere, ha proposto ricorso incidentale censurando la sentenza d'appello nella parte in cui aveva escluso la responsabilità solidale della committente per le sanzioni civili, assumendo che tale esclusione valesse solo per gli inadempimenti successivi all'entrata in vigore della disciplina del 2012 e non anche per quelli anteriori. La Corte d'appello aveva invece confermato la responsabilità solidale per i contributi, limitandola però ai soli crediti riferibili ai lavoratori impiegati per l'esecuzione dell'appalto/subfornitura, ed aveva escluso le sanzioni civili ritenendo la disciplina limitativa non estensibile al periodo precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale della società committente, ritenendo inammissibili o infondati i tre motivi dedotti: la qualificazione del rapporto come subfornitura non esclude la responsabilità solidale del committente; la decadenza biennale dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non si applica all'azione dell'INPS, che è soggetta a prescrizione; la censura relativa all'estensione della pretesa a tutti i lavoratori era inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'INPS, affermando che, per gli inadempimenti contributivi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012, la responsabilità solidale del committente comprendeva anche le sanzioni civili. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
La responsabilità solidale del committente opera non solo nell'appalto ma, in chiave costituzionalmente orientata, anche nella subfornitura; la decadenza biennale ivi prevista non si applica all'azione degli enti previdenziali, che resta soggetta a prescrizione.
art. 1676 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diverso limite temporale della responsabilità, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina speciale dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
art. 1655 c.c.
Richiamato per la qualificazione del rapporto come appalto, ma la Corte rileva che la questione non incide sulla responsabilità solidale oggetto del giudizio.
l. 18 giugno 1998, n. 192
Richiamata dalla ricorrente per la disciplina della subfornitura, senza che ciò escluda la solidarietà del committente nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per le censure di violazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
secondo comma; primo comma
Richiamati per la trattazione camerale del ricorso.
art. 21 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5
Norma innovativa, non interpretativa autentica; esclude per il futuro la responsabilità solidale del committente per le sanzioni civili, con applicazione solo agli inadempimenti successivi alla sua entrata in vigore.
art. 6 d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251
Richiamato nel ricorso incidentale quale norma modificativa dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
art. 1, comma 911, l. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato nel ricorso incidentale quale ulteriore intervento modificativo della disciplina sulla responsabilità solidale.
art. 11 preleggi
Invocato dall'INPS per sostenere la non retroattività della disciplina sopravvenuta e la distinzione temporale tra vecchio e nuovo regime.
art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. n. 276/2003
Nel regime anteriore al d.l. n. 5/2012 la responsabilità solidale del committente si estendeva anche alle sanzioni civili; la disciplina successiva ne ha limitato l'ambito al solo datore inadempiente per il futuro.
art. 29 d.lgs. n. 276/2003, come modificato dall'art. 21 d.l. n. 5/2012
Per gli inadempimenti contributivi anteriori al 10 febbraio 2012 permane la solidarietà anche per le sanzioni civili; la nuova disciplina opera solo pro futuro.
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
La decadenza biennale non opera nei confronti dell'ente previdenziale, che agisce per un credito autonomo e indisponibile soggetto a prescrizione.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del committente per i crediti contributivi si applica, in via estensiva e costituzionalmente orientata, anche ai rapporti di subfornitura quando vi sia dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione.
- La decadenza biennale prevista dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 tutela i rapporti dei lavoratori ma non si estende all'azione dell'ente previdenziale, che resta soggetta al termine di prescrizione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Prima dell'entrata in vigore dell'art. 21 d.l. n. 5/2012, la responsabilità solidale del committente comprendeva anche le sanzioni civili accessorie all'omesso versamento contributivo; la disciplina sopravvenuta è innovativa e opera solo per gli inadempimenti successivi.
- La delimitazione della pretesa contributiva ai soli lavoratori effettivamente impiegati nell'esecuzione delle lavorazioni per il committente costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio denunciato.
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